Il Decreto Legge n. 144 del 23/09/2022, conosciuto come Decreto Aiuti Ter, e la successiva circolare INPS n°127 del 16-11-2022 introduce ulteriori sostegni alle famiglie e alle imprese per affrontare il caro energia.
In particolare, il Decreto dispone l'integrazione del precedente bonus 200 euro con un'ulteriore contributo, anche in questo caso erogato una tantum, di importo pari a 150 euro.
Questo contributo spetta a diverse categorie di soggetti, tra cui anche i lavoratori domestici.
Bonus 150 euro colf e badanti: i requisiti per riceverlo
L'indennità una tantum di 150 euro è prevista nel caso in cui: 1. il collaboratore abbia già beneficiato del bonus una tantum 200 euro; 2. il collaboratore abbia in essere uno o più rapporti di lavoro attivi alla data del 24 settembre 2022 (data entrata in vigore del decreto legge).
Bonus 150 euro colf e badanti: chi lo paga?
Il contributo sarà erogato in modo automatico dall'Inps senza presentazione della domanda. Il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche in contanti presso lo sportello delle poste in base a quanto a suo tempo già indicato ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di 200 euro. In caso di variazione di ufficio pagatore dovrà essere fatta comunicazione all'inps con la stessa modalità della presentazione della domanda del bonus 200 euro.
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Decreto Trasparenza per colf e badanti
Decreto Trasparenza per colf e badanti: le novità
Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022, denominato Decreto Trasparenza.
Il decreto ha lo scopo di migliorare la trasparenza del mercato del lavoro; grazie all'applicazione del decreto i lavoratori potranno beneficiare di informazioni più chiare e trasparenti sugli elementi essenziali e le condizioni del proprio rapporto di lavoro, e la relativa tutela.
Per i lavoratori domestici, in base al decreto trasparenza, è necessario che nel contratto di assunzione siano riportate le seguenti infomazioni:
- l'identità delle parti - il luogo di lavoro - la sede o il domicilio del datore di lavoro - l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore - la data di inizio del rapporto di lavoro e la tipologia del rapporto (se a termine o a tempo indeterminato) - la durata del periodo di prova, a delle ferie e di eventuali congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore - l'importo iniziale della retribuzione con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento - la distribuzione dell'orario ordinario di lavoro (se imprevedibile, il lavoratore va informato) - la durata e la forma del preavviso e la procedura in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore - il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto - gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovut dal datore di lavoro.
Inoltre, la modifica degli elementi già comunicati sul rapporto di lavoro va trasmessa entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica stessa.
Decreto Trasparenza per colf e badanti: cosa deve fare il datore di lavoro?
Per i rapporti di lavoro con decorrenza dal 13 agosto 2022, i datori di lavoro sono tenuti a consegnare la lettera di assunzione al proprio collaboratore elaborata in base a quanto previsto dal Dlgs. trasparenza. Il decreto si applica anche ai rapporti di lavoro iniziati tra il 1° e il 12 agosto, in tal caso però il datore di lavoro è tenuto a consegnare un'integrazione del contratto solo su esplicita richiesta scritta del lavoratore, da soddisfare entro 60 giorni.
La disciplina di dettaglio potrà essere comunicata al lavoratore anche attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato, che dovrà essere consegnato (in formato cartaceo o elettronico) previa firma per avvenuta ricezione.
Per i lavoratori domestici il cui contratto è già attivo da prima di agosto 2022, i datori di lavoro non sono tenuti a comunicare alcuna specifica salvo che il lavoratore non richieda al datore di lavoro di precisare le condizioni che disciplinano il suo rapporto. Il Dlgs. 104 contiene infatti, all’articolo 16, una norma transitoria per cui le nuove disposizioni «si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022».
Considerato che Webcolf generava una lettera di assunzione secondo le previsioni del Dlgs 152/1997 per cui venivano specificate numerose informazioni fra cui l’identità delle parti, il luogo di lavoro, la data di inizio e la durata del contratto, l’inquadramento e la qualifica, la retribuzione, la durata della prova e i termini di preavviso l’ulteriore informativa potrebbe riguardare i soli dati aggiuntivi indicati dal Dlgs 104/2022. Tuttavia Webcolf mantiene in memoria tutte le modifiche fatte al rapporto, pertanto potrà essere semplicemente ristampata la lettera di assunzione che conterrà la paga e l'inquadramento esistenti all'atto dell'assunzione oltre tutte le integrazioni relative ai congedi, contributi, modalità di pagamento. Se il rapporto di lavoro domestico non era invece gestito fin dall'origine con Webcolf, in caso di richiesta potrà essere stampata la lettera di assunzione indicando, con una modifica nella parte introduttiva, che le lettera contiene le informazioni e l'inquadramento attuale.
Webcolf è aggiornato secondo il Decreto Trasparenza!
Con Webcolf dunque è possibile stampare oltre alla lettera di assunzione aggiornata anche il testo del contratto collettivo che può (facoltativo) essere consegnato al lavoratore domestico, facendosi rilasciare una firma per ricevuta.
Ricordiamo che la prova della consegna della lettera di assunzione e del contratto collettivo secondo i nuovi standard devono essere conservati per 5 anni dal momento dell'assunzione, pena una sanzione che l’articolo 19, comma 2, del Dlgs 276/2003 quantifica da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
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Come richiedere il bonus 200 euro per colf e badanti
Come richiedere il bonus 200 euro per colf e badanti con Webcolf
Grazie alla collaborazione con Assindatcolf ed il patronato Enapa, con Webcolf è possibile richiedere il bonus 200 euro per colf e badanti online!
La domanda può essere effettuata dal lavoratore interessato o dal datore di lavoro che desidera aiutare il proprio collaboratore domestico.
Il servizio di richiesta del bonus 200 euro è gratuito! Inoltre non è necessario recarsi ad un patronato: è sufficiente caricare i documenti nella piattaforma da computer o da smartphone.
Per presentare la domanda è sufficiente registrarsi in Webcolf: la registrazione è gratuita e non crea alcun obbligo o impegno successivo per l'utente.
Come ricevono il bonus 200 euro colf e badanti?
I lavoratori domestici non ricevono il bonus 200 euro in busta paga, e non è il datore di lavoro a doverlo anticipare: l'inps prevede che sia il lavoratore stesso a richiedere il bonus tramite l'assistenza di un patronato. L'inps corrisponderà il bonus attraverso un bonifico nel conto corrente del lavoratore o domiciliato presso l'ufficio postale scelto dal lavoratore.
Requisiti per richiedere il bonus 200 euro colf e badanti
Per poter richiedere il bonus, il lavoratore domestico deve possedere i seguenti requisiti:
a) non percepire il reddito di cittadinanza;
b) non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32 del D.L., ovvero, di non essere titolari di trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché' di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
c) avere un reddito personale assoggettabile ad IRPEF (per l’anno 2021) non superiore a € 35.000 al netto dei contributi previdenziali e assistenziali;
d) alla data 18 maggio 2022 avere in essere uno o più rapporti di lavoro di tipo domestico e non essere titolare di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente;
e) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale.
Come richiedere il bonus 200 euro per colf e badanti: i documenti necessari
Dopo aver cliccato il pulsante "Bonus 200 euro" all'interno dell'account Webcolf, sarà possibile compilare e caricare i seguenti documenti:
1) delega da parte del lavoratore al patronato Enapa per la gestione della pratica. Il programma compila in automatico il documento inserendo i dati anagrafici del lavoratore. Una volta stampato il documento vanno solo aggiunte le firme del lavoratore:
2) autodichiarazione con indicato l'IBAN del lavoratore (che deve essere obbligatoriamente intestato o cointestato al richiedente) dove l’Inps effettuerà l’accredito. In alternativa, può essere scelto che la somma venga recapitata presso l’ufficio postale più vicino al luogo indicato come residenza. In questo caso al lavoratore arriverà una lettera dalle Poste quando l'indennità sarà disponibile per l'incasso. Il lavoratore dovrà quindi recarsi presso qualsiasi ufficio postale all'interno del cap di residenza, con la lettera suddetta, documento di identità e codice fiscale. Anche in questo caso, il programma compila il documento in automatico; basta aggiungere la firma in basso.
3) Copia fronte/retro della carta d’identità (o passaporto) in corso di validità.
4) Copia fronte/retro di un documento riportante il codice fiscale (come la tessera sanitaria).
5) Copia fronte/retro del permesso di soggiorno in corso di validità (in caso di collaboratore domestico extracomunitario). Se il permesso è scaduto e si sta attendendo il rinnovo, sarà necessario presentare copia del permesso scaduto e copia della richiesta di rinnovo fatta dal lavoratore.
Una volta caricati i documenti, l'utente dovrà confermare la richiesta del bonus. Da quel momento la domanda non potrà più essere modificata e verrà inserita nel portale INPS dal patronato Enapa. Quanto la domanda verrà protocollata, l'utente riceverà un'email di conferma.
Diversamente, se vi fossero degli errori, l'utente verrà contattato dall'assistenza per correggere e rinviare la domanda.
Ricordiamo a tutti gli utenti che la delega al Patronato Enapa e l'autodichiarazione di richiesta del bonus dovranno essere inviate in originale, anche nei giorni successivi la richiesta sul portale, tramite posta ordinaria o raccomandata all'indirizzo del patronato:
PATRONATO ENAPA ROMA CENTRO Corso Vittorio Emanuele II, 101 00186 ROMA - RM
N.B.: Anche se nell'autodichiarazione appare indicata la sede provinciale di riferimento, il cartaceo va inviato alla sede centrare nazionale di Roma. Inoltre, essendo richiesto l'invio del documento originale, non è possibile inviare il documento tramite email o PEC.
Termine di richiesta del bonus 200 euro colf e badanti
La domanda per il bonus 200 euro dovrà essere inviata all'INPS entro il 30 settembre 2022.
Se si effettua la domanda con Webcolf, è necessario caricare i documenti nel programma entro le ore 20:00 del26 settembre 2022, in modo da avere il tempo di inoltrare tutte le pratiche all'INPS nei termini imposti.
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Trasferta di colf badanti e babysitter
Trasferta di colf badanti e babysitter: come funziona?
Spesso accade che il datore di lavoro chieda al proprio collaboratore domestico di seguirlo in vacanza o nella seconda casa di proprietà.
In genere si tratta di lavoratori che si occupano di assistenza e di cui il datore di lavoro non può fare a meno.
In tal caso si parla di trasferta.
La trasferta è disciplinata dall'art. 33 del CCNL che prevede quanto segue:
Il lavoratore convivente è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
In caso di trasferta devono essere rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio sostenute per raggiungere il luogo della trasferta, e deve essere riconosciut0, in aggiunta alla normale retribuzione, una diaria giornaliera pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla Tabella A, per ogni giorno di trasferta, salvo il caso in cui il relativo obbligo sia contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.
Va precisato come, anche durante la trasferta, il lavoratore abbia diritto ai riposi settimanali previsti dal contratto, comprese le 2 ore di riposo giornaliero.
Trattandosi di una prassi molto comune, se si elabora la lettera di assunzione con Webcolf, la trasferta è già prevista da contratto, pertanto, secondo la previsione del CCNL, non è necessario riconoscere la diaria aggiuntiva.
Trasferta di colf badanti e babysitter non conviventi
Nella realtà la trasferta viene spesso richiesta anche ai lavoratori non conviventi, come ad esempio alle babysitter.
Non vi è una normativa specifica per la trasferta di colf badanti e babysitter non conviventi, ma si ritiene che per analogia si possa applicare quanto previsto per i lavoratori conviventi.
Non essendo, però, previsti il vitto e l'alloggio da contratto, il datore di lavoro dovrà sostenere le spese per l'alloggio e i pasti del lavoratore.
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Bonus 200 euro per colf e badanti 2022
Bonus 200 euro per colf e badanti 2022: come viene corrisposto?
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto-legge 50/2022 viene confermato che anche colf e badanti riceveranno il bonus di 200 euro stanziato per aiutare le famiglie a sostenere i rincari delle bollette, se possiedono i requisiti; il bonus è infatti rivolto a tutti i lavoratori con reddito annuale entro i 35mila euro.
Il DL riporta testualmente:
l'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o piu' rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di luglio 2022 un'indennita' una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.
Non saranno, quindi, le famiglie datrici di lavoro ad anticipare il bonus a colf e badanti, in quanto i datori di lavoro domestico non agiscono come sostituti d'imposta.
Il provvedimento è stato pubblicato il 17 maggio 2022 ed è entrato in vigore il giorno successivo la pubblicazione; ora si attende una circolare dell'Inps con le istruzioni per effettuare la domanda all'ente.
Bonus 200 euro per colf e badanti 2022: richiedilo con Webcolf!
Webcolf ha scelto di erogare gratuitamente il servizio di richiesta del bonus 200 euro per colf e badanti, pertanto nel frattempo è possibile caricare nel nostro sito i documenti necessari per avviare la pratica di richiesta.
Il servizio di richiesta del bonus 200 euro è in collaborazione con Assindatcolf e il patronato Enapa. La richiesta del bonus può essere effettuata dal lavoratore o dal datore di lavoro che desidera aiutare il proprio collaboratore.
L'utente dovrà soltanto caricare in Webcolf i documenti e la delega firmata; lo staff di Webcolf prenderà in carico la pratica e non appena l'INPS metterà online la procedura di richiesta, il patronato Enapa si occuperà di inviare la domanda all'ente.
Entro quando richiedere il bonus 200 euro?
La domanda per il bonus 200 euro dovrà essere inviata all'INPS entro il 30 settembre 2022.
Se si sceglie di inviare la domanda con Webcolf, è necessario caricare i documenti nella piattaforma entro il 23 settembre 2022, in modo da avere il tempo di inoltrare tutte le pratiche all'INPS nei termini imposti.
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Spid per assumere colf e badanti
Fin dal 2012 l'Inps ha adottato un sistema di comunicazione obbligatoria completamente telematica permettendo ai datori di lavoro domestico di effettuare assunzione, variazioni e cessazione tramite il portale dell'Istituto.
A tal fine l'Inps aveva creato un sistema di accreditamento per accedere ai servizi telematici, costituito da un codice identificativo personale (PIN) che consentiva a tutti i cittadini, imprese e intermediari di usufruire direttamente dei servizi Inps.
In seguito sono stati adottati anche altri tipi di accreditamento online: Credenziali SPID, Carta di identità elettronica, (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Con lo scopo di rendere sempre più digitalizzato il servizio fornito dall'Inps e avere un livello maggiore di sicurezza, a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Inps non rilascia più PIN come credenziali di accesso, ma solo lo SPID.
Il PIN dispositivo viene mantenuto per coloro che non possono avere accesso alle credenziali SPID, come ad esempio i minori di diciotto anni o i cittadini extracomunitari.
Spid per assumere colf e badanti: requisiti
Per chiedere le credenziali SPID é necessario indicare:
- indirizzo email;
- numero di cellulare;
- documento d'identità valido (oppure passaporto o patente);
- tessera sanitaria e codice fiscale.
Durante la registrazione può essere richiesto di fotografare il documento e la tessera sanitaria.
Spid per assumere colf e badanti: come richiederlo
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Certificazione unica di colf e badanti senza green pass
A partiredal 15 ottobre 2021efino al 31 marzo 2022(termine dello stato di emergenza), é stato disposto l'obbligo di possesso del green pass per coloro che svolgono una qualsiasi attività lavorativa nel settore privato, perciò anche a colf, badanti e baby sitter.
Secondo quanto previsto dal D.L. del 21/09/2021 che ha introdotto l'obbligo del green pass, il lavoratore che risulti privo della certificazione al momento dell’accesso al luogo dilavoro, é da considerarsi assente ingiustificatofino alla presentazione della predetta certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata dovuti a mancanza di green pass é stato stabilito che il lavoratore non ha diritto a ricevere alcuna retribuzione, né altro compenso oemolumento.
CERTIFICAZIONE UNICA DI COLF E BADANTI SENZA GREEN PASS: CONTEGGIO DEI GIORNI DI DETRAZIONE
Data la particolare natura dell'assenza dovuta al green pass, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 4/E del 18 febbraio 2022, ha chiarito che ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, nonvanno conteggiati i giorni di assenza ingiustificata per mancanza di certificazione verde COVID-19.
Tale interpretazione deriva dal fatto chele detrazioni per lavoro dipendentevanno sempre rapportate al numero dei giorni dell'anno (1° gennaio - 31 dicembre) compresi nelperiodo di durata del rapporto di lavoro tenuto conto del fatto che in tale numero di giornivanno compresi anche festività, riposisettimanali o altri giorni non lavorativi.
Vanno invece sottratti eventuali giorni per i quali non spettaalcun reddito comeadesempio,le assenzeper aspettativa e, ora, anche quelle per mancanza di green pass.
CERTIFICAZIONE UNICA DI COLF E BADANTI SENZA GREEN PASS: GESTIONE IN WEBCOLF
L'utente Webcolf che ha gestito tutto l'anno il rapporto con il programma, elaborando tutti i cedolini da gennaio a dicembre (o comunque entro i termini del rapporto di lavoro), può stampare la CU già pronta nel menù Stampe annuali | CU.
Nella CU vengono riportati in modo automatico anche i giorni di detrazione, conteggiati secondo le regole stabilite dall'Agenzia delle Entrate appena viste.
Nel caso di assenza di green pass, indicata dall'utente con la causale AGP nell'inserimento mensile, la CU non riporta tali giornate tra i giorni di detrazione utili per la dichiarazione dei redditi.
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Delega INPS identità digitale
Delega INPS identità digitale: che cos'è e chi sono i destinatari?
La delega INPS per l'identità digitale è lo strumento tramite cui gli utenti impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online possono delegare, a partire dal 1° ottobre 2021, una persona di fiducia all'esercizio dei proprio diritti nei confronti dell'INPS.
Anche i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono usufruire di tale delega.
Delega INPS identità digitale: anche per i datori di colf e badanti?
Anche i datori di lavoro domestico che non sono in grado di utilizzare in autonomia i servizi online dell'INPS possono servirsi di questo nuovo servizio scegliendo una persona di fiducia a cui delegare tutte le pratiche di assunzione, variazione, cessazione inps delle loro colf, badanti o baby sitter. A questo si aggiunge poi la possibilità di delegare amministratori di sostegno, curatori, tutori ed esercenti potestà genitoriali che possono così gestire i rapporti di lavoro domestico delle persone che rappresentano o assistono.
Delega INPS identità digitale: come funziona?
Per evitare l'abuso della delega ci sono delle regole da seguire:
1. ogni persona può avere un solo delegato;
2. ogni delegato può essere designato massimo da tre persone, tranne i tutori, curatori e amministratori di sostegno.
3. il delegante, al momento dell'attribuzione della delega, può decidere il termine della validità ovvero un termine della delega. In mancanza di questo si ritiene la delega a tempo indeterminato.
4. E' possibile revocare la delega in ogni momento anche attraverso l'identità digitale. Questo non si applica ai soggetti sotto tutela, curatela , amministrazione di sostegno.
Delega INPS identità digitale: cosa può fare il delegato?
Il delegato può:
- accedere ai servizi dell'INPS al posto del delegante. Per fare questo dovrà accedere con le proprie credenziali SPID, CIE, CNS e poi scegliere di operare per il delegante. Ogni azione verrà tracciata.
- può fare richieste presso gli sportelli dell'INPS con delega registrata e dopo aver mostrato documento di identità.
Delega INPS identità digitale: come presentare la domanda?
La domanda si può presentare in due modi: presso gli sportelli inps oppure online.
1. Domanda presso gli sportelli INPS:
Procedura da seguire:
- il delegante deve fissare un appuntamento per accedere alla sede inps di zona cliccando qui: servizi di prenotazione inps;
- il delegante deve poi recarsi presso la sede il giorno della prenotazione con questa documentazione: copia del documento di riconoscimento del delegante e il modulo della richiesta della delega identità digitale che si può scaricare cliccando in questa pagina.
- Dopo l'identificazione del delegato, l'operatore INPS registrerà la delega nel sistema ed invierà una notifica al delegato e al delegante ove siano presenti contatti telematici quali email o cellulare.
La registrazione della delega può essere richiesta da una persona diversa dal delegante solo in questi 3 casi:
- tutori, curatori e amministratori di sostegno previa esibizione: modulo di richiesta di registrazione per le tali figure che si può scaricare cliccando in questa pagina, copia del documento di riconoscimento del richiedente e del tutelato insieme all'autocertificazione o copia del provvedimento di nomina emesso dal giudice.
- gli esercenti la potestà genitoriale previsa esibizione del modulo di richiesta di registrazione che si può scaricarecliccando in questa pagina, copia del documento di riconoscimento del richiedente e autocertificazione attestante la potestà genitoriale.
- le persone allettate per lunga durata, ricoverate o impossibilitate a recarsi presso gli sportelli a causa di patologie, previa esibizione: modulo di richiesta per persone allettate che si può scaricare qui, l'attestazione sanitaria prodotta dal medico del SSN che attesta l'impossibilità di recarsi presso la sede inps,che si può stampare qui, documento di identità originale del delegante insieme alla copia del documento di identità del delegato.
2. Domanda online:
E' possibile registrare o revocare direttamente online la delega a una persona di fiducia dopo aver fatto l'accesso all'area MyInps nella sezione "Deleghe identità digitali" con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.
La delega online è valida per almeno 30 giorni, prima dei quali può essere revocata solo presso gli sportelli INPS di zona.
Gli amministratori di sostegno, i curatori e i tutori possono inviare la documentazione con firma digitale mediante pec alla struttura territoriale competente.
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Green pass per colf e badanti
Il D.L. del 21/09/2021 ha reso obbligatorio, dal 15 ottobre al 31 dicembre (poi prorogato fino al 30/04/2022), il possesso del green pass base per poter accedere al luogo di lavoro. L'obbligo è rivolto a coloro che svolgono una qualsiasi attività lavorativa nel settore privato, perciò anche a colf, badanti e baby sitter.
Il D.L. 1 del 07/01/2022, ha poi stabilito l'obbligo di possesso del green pass rafforzato, dal 15/02/2022 al 15/06/2022, per i lavoratori dai 50 anni in su. Ora con il Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022 si é stabilito invece che dal 1° al 30 aprile tutti i lavoratori (a prescindere dall'età) possano lavorare anche se in possesso del solo green pass base.
Ricordiamo in seguito le differenze tra le due tipologie di green pass:
- il green pass rafforzato (o super green pass) si ottiene attraverso il completamento di un ciclo vaccinale (ovvero di due dosi, oppure 2 dosi + booster), o dopo essere guariti dal covid-19;
- il green pass base si ottiene attraverso l'esito negativo al tampone antigenico rapido (effettuato da meno di 48 ore) o molecolare (effettuato da meno di 72 ore)
E' inoltre possibile accedere al luogo di lavoro con attestazione di esenzione alla vaccinazione, emessa dal medico di base o dal medico vaccinatore.
GREEN PASS PER COLF E BADANTI: LA PROCEDURA DI VERIFICA
Il green pass dovrà essere richiesto e verificato dalla persona che farà entrare il lavoratore in casa, che sia il datore, l'assistito o un parente. La verifica può essere effettuata:
utilizzando l'applicazione VerificaC19, scaricabile dai market Android o Apple;
chiedendo al lavoratore di esibire una copia cartacea del green pass (per i datori di lavoro che hanno difficoltà nella gestione informatica).
In caso di mancato aggiornamento della piattaforma digitale, vengono accettati anche i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie, dai medici o dalle farmacie, che attestano l’avvenuta vaccinazione, l’avvenuta guarigione o l’effettuazione del tampone.
[AGGIORNAMENTO: con la L. 165 del 19/11/2021 si è stabilito che i lavoratori possano consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, così, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro].
GREEN PASS PER COLF E BADANTI: SANZIONI
Il D.L. 21 settembre 2021, in vigore dal 15 ottobre, prevede importanti sanzioni per i datori di lavoro che non controllano il green pass, da 400 a 1.000 €, mentre il lavoratore domestico che si reca al lavoro senza avere il green pass può subire una sanzione da 600 a 1.500 €.
GREEN PASS PER COLF E BADANTI: COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro deve attivare una procedura per la verifica del Green pass dei propri lavoratori. Webcolf mette a disposizione la seguente procedura:
a) stampa (nel menù Assunzione | Covid 19: verifica Green pass), di un primo documento che attesti l'introduzione della procedura, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 21.09.2021, n.127 con nomina della persona delegata al controllo della certificazione verde. In questa prima lettera si dovrà indicare se il collaboratore è provvisto o meno del Green pass, e con quale modalità viene effettuato il controllo. Questo documento va stampato solo la prima volta che si effettua la verifica; il documento va firmato e conservato dal datore di lavoro.
Di seguito a questa stampa viene scaricato un registro da utilizzare per i successivi controlli, in cui indicare di volta in volta la data del controllo, la persona che lo effettua e l'esito.
b) Verifica della certificazione verde attraverso l'utilizzo dell'app Verifica C19. Come utilizzare l'app:
• Aprire l’app “Verifica C-19” • Chiedere al lavoratore di esibire il QR code presente nella certificazione verde • Effettuare la scansione del QR code:
c) Nel caso di colf o badante priva di green pass o di green pass non valido, viene generata una lettera di impossibilità di ricevimento delle prestazioni lavorative con sospensione di erogazione della retribuzione.
Nella lettera si precisa che il lavoratore potrà rientrare quando presenterà al datore il Green pass o comunque dopo il 31.03.2022. La norma prevede però che non si possa prendere alcun provvedimento disciplinare in tal caso, né tantomeno procedere al licenziamento. Al lavoratore verrà quindi conservato il posto di lavoro ma non percepirà la retribuzione e non vi sarà maturazione di alcun ulteriore costo quale tredicesima, ferie, tfr e contributi.
Nel calendario mensile delle presenze l'utente Webcolf dovrà indicare il codice AGP (assenza per mancanza green pass) per tutti i giorni di calendario (compresi giorni non lavorativi, domeniche e festivi) compresi nel periodo di impossibilità a ricevere la prestazione.
Si ritiene che il lavoratore domestico, pur non godendo della stabilità di rapporto, non possa essere licenziato per effetto della mancanza del Green pass, nemmeno subito dopo il suo rientro. Il licenziamento potrebbe infatti essere ricondotto comunque alla mancanza di Green pass ed essere giudicato nullo, improduttivo di effetti, esponendo il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni arretrate. Il consiglio pertanto è quello di evitare il licenziamento ed eventualmente concordare una risoluzione consensuale.
In caso di nuovo utente Webcolf, dopo essersi registrati al link https://www.webcolf.com/ inserire i dati del datore di lavoro nel menù Assunzione | inserimento datore e quelli del collaboratore in Assunzione | inserimento collaboratore | dati anagrafici. Fatto ciò è possibile passare alla verifica del Green pass e alla stampa del documento che lo attesta al menù Assunzione | Covid 19: verifica Green pass. Il servizio è gratuito per un mese dopo la registrazione!
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Assegno per il nucleo familiare di colf e badanti
L’Assegno per il Nucleo Familiare (c.d. ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori tra i quali anche colf e badanti.
L’assegno può essere richiesto, per il proprio nucleo familiare, dai lavoratori domestici (italiani, comunitari ed extracomunitari) che lavorano in Italia.
Solitamente l'assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, in occasione del pagamento della retribuzione mensile. Nel settore domestico però il datore di lavoro, non funge da sostituto d'imposta (come avviene invece in un'azienda), e quindi non può anticipare nulla in busta paga a titolo di assegno familiare.
L'assegno per il nucleo familiare di colf e badanti deve essere richiesto dal collaboratore stesso in sede di dichiarazione dei redditi, mediante un caf o un patronto.
La somma poi verrà erogata direttamente dall'Inps alla colf o badante con due rate semestrali secondo la modalità scelta dall’interessato (bonifico presso l’Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale).
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DI COLF E BADANTI 2021
L'importo dell'assegno per il nucleo familiare di colf e badanti nel 2021 é calcolato tenendo conto:
- della contribuzione da lavoro domestico;
- della tipologia e del numero di soggetti che compongono il nucleo familiare;
- dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare.
Altro aspetto molto importante per questo 2021 é l'introduzione, con il D.L. 79 del 08/06/2021, dell'assegno temporaneo, una misura di sostegno ai genitori con figli minori a carico, che sarà in vigore per un breve periodo: dal 1° luglio al 31 dicembre 2021. L'assegno é stato adottato a scopo sperimentale in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale che semplificherà in toto le misure a sostegno delle famiglie con figli a carico.
Con l'introduzione dell'assegno é stato innalzato il valore mensile dell'ANF, fino al 31/12/2021, per ciascuno figlio di:
- 37,50 € per famiglie che hanno fino a due figli;
- 55,00 € per le famiglie con almeno 3 figli.
Ai collaboratori familiari già percettori di assegno per il nucleo familiare, l'incremento dell'assegno viene applicato in modo automatico, senza bisogno di integrare la domanda in precedenza presentata.
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Come gestire le ferie dei collaboratori domestici
Come gestire le ferie dei collaboratori domestici
Con l'arrivo dell'estate ci si ritrova ad affrontare il tema delle ferie dei collaboratori domestici.
Il Contratto Collettivo all'art. 17 specifica che il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile, e che le ferie devono avere carattere continuativo. Le ferie possono essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti. La loro fruizione deve aver luogo per almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori 2 settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
Fa eccezione il caso indicato al comma 8 dell'art. 17, ovvero il caso in cui il lavoratore sia straniero e abbia il desiderio o la necessità di trascorrere le ferie nel proprio paese di origine. Solo in questo caso, le ferie maturate nel corso dell'anno possono essere accantonate e non godute, affinché il lavoratore possa fruire di 2 mesi consecutivi di ferie ogni 2 anni.
Ciò non toglie la possibilità, se in accordo tra le parti, di utilizzare le ferie in singole giornate.
Come inserire le ferie nella busta paga elaborata con Webcolf
Quando le ferie vengono godute, è necessario indicarlo in busta paga.
Per indicare ferie godute, in Webcolf si inserisce il codice FE al posto delle ore lavorate, in corrispondenza di tutti i giorni in cui le ferie vengono fruite:
Per maggiori informazioni sulla maturazione delle ferie, si consiglia di leggere il nostro approfondimento qui.
Come gestire le ferie dei collaboratori domestici: casi particolari
A volte accade che la collaboratrice avanzi richieste particolari, ad esempio desidera assentarsi dal lavoro per un periodo più lungo rispetto alle ferie che ha già maturato, oppure, al contrario, non intende fare ferie perché non desidera viaggiare e preferirebbe continuare a lavorare.
In base alla nostra esperienza, cerchiamo di spiegare di seguito come gestire i casi particolari più ricorrenti.
a) Le ferie di datore di lavoro e collaboratrice non coincidono.
Come accade per i dipendenti d'azienda, che fruiscono della maggior parte delle loro ferie quando l'azienda è chiusa, anche le collaboratrici domestiche dovrebbero cercare di far coincidere le proprie ferie con quelle del datore di lavoro. Il Contratto Collettivo in merito specifica che "È il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, a fissare il periodo di ferie (...) ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti." Ciò significa che le parti possono organizzare le ferie come preferiscono, a condizione che vi sia accordo tra le parti.
Se non si raggiunge un accordo, la decisione finale spetta al datore di lavoro.
b) La collaboratrice chiede più ferie di quelle a sua disposizione.
Se la collaboratrice è assunta da poco, può accadere che, quando arriva il periodo di ferie, non abbia abbastanza ferie maturate per coprire tale periodo. In questi casi si può agire in diversi modi:
si anticipano le ferie che verranno maturate nei mesi successivi. Tenendo conto che ogni lavoratore domestico matura un mese di ferie all'anno, è possibile calcolare le ferie che saranno maturate nei mesi successivi fino a dicembre, e farle fruire in anticipo al lavoratore. Nell'inserimento delle presenze è sufficiente indicare ferie, così le ferie residue saranno riportate con un numero negativo.
Si concorda un periodo di assenza non retribuita o aspettativa per il periodo non coperto dalle ferie. Tale accordo dovrà essere messo per iscritto e firmato da entrambe le parti. Se il periodo da indicare come non retribuito è inferiore ai 15 giorni, è preferibile scegliere l'assenza non retribuita (in Webcolf si indica con il codice A), se invece il periodo da indicare è superiore ai 15 giorni si può concordare aspettativa (in Webcolf si indica con il codice AD). La differenza tra le due situazioni è che con l'aspettativa, se viene indicata per più di 15 giorni di calendario nello stesso mese, non vengono maturati tfr, ferie e tredicesima per il mese intero.
c) La collaboratrice non torna più dopo le ferie.
La collaboratrice è tenuta a rientrare al lavoro una volta terminato il periodo di ferie concordato. Se per motivi organizzativi non risulta possibile il rientro nella data prestabilita, la collaboratrice deve tempestivamente comunicarlo al datore di lavoro; in questo caso le parti dovranno accordarsi, prolungando le ferie della lavoratrice, oppure indicando i giorni di assenza come permesso non retribuito (con il codice PNR).
Se invece la collaboratrice non rientra senza dare alcuna notizia, il datore di lavoro dovrà indicare la collaboratrice come assente ingiustificata (in Webcolf si utilizzerà il codice AD nel calendario delle presenze) e se l'assenza si protrae per diversi giorni, il datore di lavoro potrà inviare alla collaboratrice una lettera di contestazione disciplinare. Se non si riceve riscontro dopo la contestazione, il datore di lavoro potrà procedere con il licenziamento per giusta causa.
In questa circostanza consigliamo di approfondire la procedura da seguire in caso dilicenziamento disciplinare.
d) La collaboratrice non vuole fare ferie, e vuole che le siano liquidate.
La normativa non permette al lavoratore di rinunciare alle ferie. Inoltre, il Contratto Collettivo all'art. 17 indica espressamente che il godimento delle ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità; solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ferie rimanenti e non godute dovranno essere liquidate.
Se la collaboratrice insiste a voler continuare a lavorare senza fare ferie, il datore di lavoro può chiederle di non presentarsi per il periodo utile al godimento delle sue ferie residue, imponendo un periodo di riposo.
e) La collaboratrice si ammala durante le ferie.
Che cosa succede se la collaboratrice si ammala durante le ferie? È necessario distinguere due casi:
- se si tratta di malattia ospedalizzata, la malattia sospende le ferie. Il lavoratore dovrà quindi inviare al datore di lavoro il certificato medico appena possibile, e il datoe di lavoro dovrà indicare malattia (invece di ferie) nei giorni riportati nel certificato;
- se si tratta di malattia ordinaria, le ferie non vengono sospese, e non è necessario che il lavoratore invii il certificato medico al datore di lavoro.
f) Le ferie possono essere godute durante il preavviso di licenziamento?
Le ferie non possono essere fruite nel periodo di preavviso di licenziamento; durante il preavviso di licenziamento il lavoratore dovrebbe svolgere la normale prestazione normalmente, in presenza, in base agli orari previsti da contratto. Le eventuali giornate di ferie fruite durante il preavviso allungano lo stesso.
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Vaccino contro il covid per badanti e assistenti familiari
Vaccino contro il covid per badanti e assistenti familiari: il punto della situazione
A partire dal 15 ottobre 2021 entrerà in vigore il Decreto Legge n. 127 che introduce l'obbligo di esibire il green pass per accedere a tutti i luoghi di lavoro, anche del settore privato.
Si precisa che la normativa non introduce l'obbligo vaccinale, ma solo l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde.
Vaccino contro il covid per badanti e assistenti familiari: come procedere in caso di rifiuto da parte della lavoratrice
Non essendoci alcun obbligo vaccinale, i lavoratori non sono costretti a vaccinarsi, ed i datori di lavoro non possono esigere che il lavoratore si vaccini per ammetterlo nel luogo di lavoro.
La certificazione verde, infatti, si ottiene:
a) attraverso la somministrazione di uno dei vaccini contro il Covid-19 riconosciuti dall'Unione Europea; b) dopo essere guariti dal Covid -19 (con durata limitata di 6 mesi); c) effettuando un test anticovid rapido o molecolare.
La normativa, inoltre, specifica che anche se il lavoratore non esibisce il green pass, non può essere licenziato; verrà invece considerato assente ingiustificato e per il periodo di assenza non gli sarà corrisposta alcuna retribuzione.
Il collaboratore potrà essere riammesso al lavoro con effetto immediato non appena esibirà al proprio datore la certificazione verde.
Come prenotare il vaccino contro il Covid-19
Per prenotare la vaccinazione il cittadino può collegarsi al sito della ULSS di riferimento della propria città di residenza, dove potrà accedere alla sezione "Prenotazione vaccinazione covid-19".
Verranno richiesti: - il codice fiscale del cittadino; - le ultime 6 cifre del numero della tessera sanitaria; successivamente sarà possibile selezionare la sede e il giorno del vaccino.
Per maggiori informazioni si consiglia di contattare telefonicamente l'ULSS di riferimento o richiedere la consulenza del proprio medico di famiglia.
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