Fin dal 2012 l'Inps ha adottato un sistema di comunicazione obbligatoria completamente telematica permettendo ai datori di lavoro domestico di effettuare assunzione, variazioni e cessazione tramite il portale dell'Istituto.
A tal fine l'Inps aveva creato un sistema di accreditamento per accedere ai servizi telematici, costituito da un codice identificativo personale (PIN) che consentiva a tutti i cittadini, imprese e intermediari di usufruire direttamente dei servizi Inps.
In seguito sono stati adottati anche altri tipi di accreditamento online: Credenziali SPID, Carta di identità elettronica, (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Con lo scopo di rendere sempre più digitalizzato il servizio fornito dall'Inps e avere un livello maggiore di sicurezza, a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Inps non rilascia più PIN come credenziali di accesso, ma solo lo SPID.
Il PIN dispositivo viene mantenuto per coloro che non possono avere accesso alle credenziali SPID, come ad esempio i minori di diciotto anni o i cittadini extracomunitari.
Spid per assumere colf e badanti: requisiti
Per chiedere le credenziali SPID é necessario indicare:
- indirizzo email;
- numero di cellulare;
- documento d'identità valido (oppure passaporto o patente);
- tessera sanitaria e codice fiscale.
Durante la registrazione può essere richiesto di fotografare il documento e la tessera sanitaria.
Spid per assumere colf e badanti: come richiederlo
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Certificazione unica di colf e badanti senza green pass
A partiredal 15 ottobre 2021efino al 31 marzo 2022(termine dello stato di emergenza), é stato disposto l'obbligo di possesso del green pass per coloro che svolgono una qualsiasi attività lavorativa nel settore privato, perciò anche a colf, badanti e baby sitter.
Secondo quanto previsto dal D.L. del 21/09/2021 che ha introdotto l'obbligo del green pass, il lavoratore che risulti privo della certificazione al momento dell’accesso al luogo dilavoro, é da considerarsi assente ingiustificatofino alla presentazione della predetta certificazione senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata dovuti a mancanza di green pass é stato stabilito che il lavoratore non ha diritto a ricevere alcuna retribuzione, né altro compenso oemolumento.
CERTIFICAZIONE UNICA DI COLF E BADANTI SENZA GREEN PASS: CONTEGGIO DEI GIORNI DI DETRAZIONE
Data la particolare natura dell'assenza dovuta al green pass, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 4/E del 18 febbraio 2022, ha chiarito che ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, nonvanno conteggiati i giorni di assenza ingiustificata per mancanza di certificazione verde COVID-19.
Tale interpretazione deriva dal fatto chele detrazioni per lavoro dipendentevanno sempre rapportate al numero dei giorni dell'anno (1° gennaio - 31 dicembre) compresi nelperiodo di durata del rapporto di lavoro tenuto conto del fatto che in tale numero di giornivanno compresi anche festività, riposisettimanali o altri giorni non lavorativi.
Vanno invece sottratti eventuali giorni per i quali non spettaalcun reddito comeadesempio,le assenzeper aspettativa e, ora, anche quelle per mancanza di green pass.
CERTIFICAZIONE UNICA DI COLF E BADANTI SENZA GREEN PASS: GESTIONE IN WEBCOLF
L'utente Webcolf che ha gestito tutto l'anno il rapporto con il programma, elaborando tutti i cedolini da gennaio a dicembre (o comunque entro i termini del rapporto di lavoro), può stampare la CU già pronta nel menù Stampe annuali | CU.
Nella CU vengono riportati in modo automatico anche i giorni di detrazione, conteggiati secondo le regole stabilite dall'Agenzia delle Entrate appena viste.
Nel caso di assenza di green pass, indicata dall'utente con la causale AGP nell'inserimento mensile, la CU non riporta tali giornate tra i giorni di detrazione utili per la dichiarazione dei redditi.
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Delega INPS identità digitale
Delega INPS identità digitale: che cos'è e chi sono i destinatari?
La delega INPS per l'identità digitale è lo strumento tramite cui gli utenti impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online possono delegare, a partire dal 1° ottobre 2021, una persona di fiducia all'esercizio dei proprio diritti nei confronti dell'INPS.
Anche i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono usufruire di tale delega.
Delega INPS identità digitale: anche per i datori di colf e badanti?
Anche i datori di lavoro domestico che non sono in grado di utilizzare in autonomia i servizi online dell'INPS possono servirsi di questo nuovo servizio scegliendo una persona di fiducia a cui delegare tutte le pratiche di assunzione, variazione, cessazione inps delle loro colf, badanti o baby sitter. A questo si aggiunge poi la possibilità di delegare amministratori di sostegno, curatori, tutori ed esercenti potestà genitoriali che possono così gestire i rapporti di lavoro domestico delle persone che rappresentano o assistono.
Delega INPS identità digitale: come funziona?
Per evitare l'abuso della delega ci sono delle regole da seguire:
1. ogni persona può avere un solo delegato;
2. ogni delegato può essere designato massimo da tre persone, tranne i tutori, curatori e amministratori di sostegno.
3. il delegante, al momento dell'attribuzione della delega, può decidere il termine della validità ovvero un termine della delega. In mancanza di questo si ritiene la delega a tempo indeterminato.
4. E' possibile revocare la delega in ogni momento anche attraverso l'identità digitale. Questo non si applica ai soggetti sotto tutela, curatela , amministrazione di sostegno.
Delega INPS identità digitale: cosa può fare il delegato?
Il delegato può:
- accedere ai servizi dell'INPS al posto del delegante. Per fare questo dovrà accedere con le proprie credenziali SPID, CIE, CNS e poi scegliere di operare per il delegante. Ogni azione verrà tracciata.
- può fare richieste presso gli sportelli dell'INPS con delega registrata e dopo aver mostrato documento di identità.
Delega INPS identità digitale: come presentare la domanda?
La domanda si può presentare in due modi: presso gli sportelli inps oppure online.
1. Domanda presso gli sportelli INPS:
Procedura da seguire:
- il delegante deve fissare un appuntamento per accedere alla sede inps di zona cliccando qui: servizi di prenotazione inps;
- il delegante deve poi recarsi presso la sede il giorno della prenotazione con questa documentazione: copia del documento di riconoscimento del delegante e il modulo della richiesta della delega identità digitale che si può scaricare cliccando in questa pagina.
- Dopo l'identificazione del delegato, l'operatore INPS registrerà la delega nel sistema ed invierà una notifica al delegato e al delegante ove siano presenti contatti telematici quali email o cellulare.
La registrazione della delega può essere richiesta da una persona diversa dal delegante solo in questi 3 casi:
- tutori, curatori e amministratori di sostegno previa esibizione: modulo di richiesta di registrazione per le tali figure che si può scaricare cliccando in questa pagina, copia del documento di riconoscimento del richiedente e del tutelato insieme all'autocertificazione o copia del provvedimento di nomina emesso dal giudice.
- gli esercenti la potestà genitoriale previsa esibizione del modulo di richiesta di registrazione che si può scaricarecliccando in questa pagina, copia del documento di riconoscimento del richiedente e autocertificazione attestante la potestà genitoriale.
- le persone allettate per lunga durata, ricoverate o impossibilitate a recarsi presso gli sportelli a causa di patologie, previa esibizione: modulo di richiesta per persone allettate che si può scaricare qui, l'attestazione sanitaria prodotta dal medico del SSN che attesta l'impossibilità di recarsi presso la sede inps,che si può stampare qui, documento di identità originale del delegante insieme alla copia del documento di identità del delegato.
2. Domanda online:
E' possibile registrare o revocare direttamente online la delega a una persona di fiducia dopo aver fatto l'accesso all'area MyInps nella sezione "Deleghe identità digitali" con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS.
La delega online è valida per almeno 30 giorni, prima dei quali può essere revocata solo presso gli sportelli INPS di zona.
Gli amministratori di sostegno, i curatori e i tutori possono inviare la documentazione con firma digitale mediante pec alla struttura territoriale competente.
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Green pass per colf e badanti
Il D.L. del 21/09/2021 ha reso obbligatorio, dal 15 ottobre al 31 dicembre (poi prorogato fino al 30/04/2022), il possesso del green pass base per poter accedere al luogo di lavoro. L'obbligo è rivolto a coloro che svolgono una qualsiasi attività lavorativa nel settore privato, perciò anche a colf, badanti e baby sitter.
Il D.L. 1 del 07/01/2022, ha poi stabilito l'obbligo di possesso del green pass rafforzato, dal 15/02/2022 al 15/06/2022, per i lavoratori dai 50 anni in su. Ora con il Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022 si é stabilito invece che dal 1° al 30 aprile tutti i lavoratori (a prescindere dall'età) possano lavorare anche se in possesso del solo green pass base.
Ricordiamo in seguito le differenze tra le due tipologie di green pass:
- il green pass rafforzato (o super green pass) si ottiene attraverso il completamento di un ciclo vaccinale (ovvero di due dosi, oppure 2 dosi + booster), o dopo essere guariti dal covid-19;
- il green pass base si ottiene attraverso l'esito negativo al tampone antigenico rapido (effettuato da meno di 48 ore) o molecolare (effettuato da meno di 72 ore)
E' inoltre possibile accedere al luogo di lavoro con attestazione di esenzione alla vaccinazione, emessa dal medico di base o dal medico vaccinatore.
GREEN PASS PER COLF E BADANTI: LA PROCEDURA DI VERIFICA
Il green pass dovrà essere richiesto e verificato dalla persona che farà entrare il lavoratore in casa, che sia il datore, l'assistito o un parente. La verifica può essere effettuata:
utilizzando l'applicazione VerificaC19, scaricabile dai market Android o Apple;
chiedendo al lavoratore di esibire una copia cartacea del green pass (per i datori di lavoro che hanno difficoltà nella gestione informatica).
In caso di mancato aggiornamento della piattaforma digitale, vengono accettati anche i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie, dai medici o dalle farmacie, che attestano l’avvenuta vaccinazione, l’avvenuta guarigione o l’effettuazione del tampone.
[AGGIORNAMENTO: con la L. 165 del 19/11/2021 si è stabilito che i lavoratori possano consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, così, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro].
GREEN PASS PER COLF E BADANTI: SANZIONI
Il D.L. 21 settembre 2021, in vigore dal 15 ottobre, prevede importanti sanzioni per i datori di lavoro che non controllano il green pass, da 400 a 1.000 €, mentre il lavoratore domestico che si reca al lavoro senza avere il green pass può subire una sanzione da 600 a 1.500 €.
GREEN PASS PER COLF E BADANTI: COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro deve attivare una procedura per la verifica del Green pass dei propri lavoratori. Webcolf mette a disposizione la seguente procedura:
a) stampa (nel menù Assunzione | Covid 19: verifica Green pass), di un primo documento che attesti l'introduzione della procedura, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 21.09.2021, n.127 con nomina della persona delegata al controllo della certificazione verde. In questa prima lettera si dovrà indicare se il collaboratore è provvisto o meno del Green pass, e con quale modalità viene effettuato il controllo. Questo documento va stampato solo la prima volta che si effettua la verifica; il documento va firmato e conservato dal datore di lavoro.
Di seguito a questa stampa viene scaricato un registro da utilizzare per i successivi controlli, in cui indicare di volta in volta la data del controllo, la persona che lo effettua e l'esito.
b) Verifica della certificazione verde attraverso l'utilizzo dell'app Verifica C19. Come utilizzare l'app:
• Aprire l’app “Verifica C-19” • Chiedere al lavoratore di esibire il QR code presente nella certificazione verde • Effettuare la scansione del QR code:
c) Nel caso di colf o badante priva di green pass o di green pass non valido, viene generata una lettera di impossibilità di ricevimento delle prestazioni lavorative con sospensione di erogazione della retribuzione.
Nella lettera si precisa che il lavoratore potrà rientrare quando presenterà al datore il Green pass o comunque dopo il 31.03.2022. La norma prevede però che non si possa prendere alcun provvedimento disciplinare in tal caso, né tantomeno procedere al licenziamento. Al lavoratore verrà quindi conservato il posto di lavoro ma non percepirà la retribuzione e non vi sarà maturazione di alcun ulteriore costo quale tredicesima, ferie, tfr e contributi.
Nel calendario mensile delle presenze l'utente Webcolf dovrà indicare il codice AGP (assenza per mancanza green pass) per tutti i giorni di calendario (compresi giorni non lavorativi, domeniche e festivi) compresi nel periodo di impossibilità a ricevere la prestazione.
Si ritiene che il lavoratore domestico, pur non godendo della stabilità di rapporto, non possa essere licenziato per effetto della mancanza del Green pass, nemmeno subito dopo il suo rientro. Il licenziamento potrebbe infatti essere ricondotto comunque alla mancanza di Green pass ed essere giudicato nullo, improduttivo di effetti, esponendo il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni arretrate. Il consiglio pertanto è quello di evitare il licenziamento ed eventualmente concordare una risoluzione consensuale.
In caso di nuovo utente Webcolf, dopo essersi registrati al link https://www.webcolf.com/ inserire i dati del datore di lavoro nel menù Assunzione | inserimento datore e quelli del collaboratore in Assunzione | inserimento collaboratore | dati anagrafici. Fatto ciò è possibile passare alla verifica del Green pass e alla stampa del documento che lo attesta al menù Assunzione | Covid 19: verifica Green pass. Il servizio è gratuito per un mese dopo la registrazione!
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Assegno per il nucleo familiare di colf e badanti
L’Assegno per il Nucleo Familiare (c.d. ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori tra i quali anche colf e badanti.
L’assegno può essere richiesto, per il proprio nucleo familiare, dai lavoratori domestici (italiani, comunitari ed extracomunitari) che lavorano in Italia.
Solitamente l'assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, in occasione del pagamento della retribuzione mensile. Nel settore domestico però il datore di lavoro, non funge da sostituto d'imposta (come avviene invece in un'azienda), e quindi non può anticipare nulla in busta paga a titolo di assegno familiare.
L'assegno per il nucleo familiare di colf e badanti deve essere richiesto dal collaboratore stesso in sede di dichiarazione dei redditi, mediante un caf o un patronto.
La somma poi verrà erogata direttamente dall'Inps alla colf o badante con due rate semestrali secondo la modalità scelta dall’interessato (bonifico presso l’Ufficio Postale, accredito sul conto corrente bancario o postale).
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DI COLF E BADANTI 2021
L'importo dell'assegno per il nucleo familiare di colf e badanti nel 2021 é calcolato tenendo conto:
- della contribuzione da lavoro domestico;
- della tipologia e del numero di soggetti che compongono il nucleo familiare;
- dei redditi percepiti dai componenti del nucleo familiare.
Altro aspetto molto importante per questo 2021 é l'introduzione, con il D.L. 79 del 08/06/2021, dell'assegno temporaneo, una misura di sostegno ai genitori con figli minori a carico, che sarà in vigore per un breve periodo: dal 1° luglio al 31 dicembre 2021. L'assegno é stato adottato a scopo sperimentale in attesa dell’attuazione dell’assegno unico e universale che semplificherà in toto le misure a sostegno delle famiglie con figli a carico.
Con l'introduzione dell'assegno é stato innalzato il valore mensile dell'ANF, fino al 31/12/2021, per ciascuno figlio di:
- 37,50 € per famiglie che hanno fino a due figli;
- 55,00 € per le famiglie con almeno 3 figli.
Ai collaboratori familiari già percettori di assegno per il nucleo familiare, l'incremento dell'assegno viene applicato in modo automatico, senza bisogno di integrare la domanda in precedenza presentata.
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Come gestire le ferie dei collaboratori domestici
Come gestire le ferie dei collaboratori domestici
Con l'arrivo dell'estate ci si ritrova ad affrontare il tema delle ferie dei collaboratori domestici.
Il Contratto Collettivo all'art. 17 specifica che il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile, e che le ferie devono avere carattere continuativo. Le ferie possono essere frazionate in non più di due periodi all’anno, purché concordati tra le parti. La loro fruizione deve aver luogo per almeno 2 settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori 2 settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
Fa eccezione il caso indicato al comma 8 dell'art. 17, ovvero il caso in cui il lavoratore sia straniero e abbia il desiderio o la necessità di trascorrere le ferie nel proprio paese di origine. Solo in questo caso, le ferie maturate nel corso dell'anno possono essere accantonate e non godute, affinché il lavoratore possa fruire di 2 mesi consecutivi di ferie ogni 2 anni.
Ciò non toglie la possibilità, se in accordo tra le parti, di utilizzare le ferie in singole giornate.
Come inserire le ferie nella busta paga elaborata con Webcolf
Quando le ferie vengono godute, è necessario indicarlo in busta paga.
Per indicare ferie godute, in Webcolf si inserisce il codice FE al posto delle ore lavorate, in corrispondenza di tutti i giorni in cui le ferie vengono fruite:
Per maggiori informazioni sulla maturazione delle ferie, si consiglia di leggere il nostro approfondimento qui.
Come gestire le ferie dei collaboratori domestici: casi particolari
A volte accade che la collaboratrice avanzi richieste particolari, ad esempio desidera assentarsi dal lavoro per un periodo più lungo rispetto alle ferie che ha già maturato, oppure, al contrario, non intende fare ferie perché non desidera viaggiare e preferirebbe continuare a lavorare.
In base alla nostra esperienza, cerchiamo di spiegare di seguito come gestire i casi particolari più ricorrenti.
a) Le ferie di datore di lavoro e collaboratrice non coincidono.
Come accade per i dipendenti d'azienda, che fruiscono della maggior parte delle loro ferie quando l'azienda è chiusa, anche le collaboratrici domestiche dovrebbero cercare di far coincidere le proprie ferie con quelle del datore di lavoro. Il Contratto Collettivo in merito specifica che "È il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, a fissare il periodo di ferie (...) ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti." Ciò significa che le parti possono organizzare le ferie come preferiscono, a condizione che vi sia accordo tra le parti.
Se non si raggiunge un accordo, la decisione finale spetta al datore di lavoro.
b) La collaboratrice chiede più ferie di quelle a sua disposizione.
Se la collaboratrice è assunta da poco, può accadere che, quando arriva il periodo di ferie, non abbia abbastanza ferie maturate per coprire tale periodo. In questi casi si può agire in diversi modi:
si anticipano le ferie che verranno maturate nei mesi successivi. Tenendo conto che ogni lavoratore domestico matura un mese di ferie all'anno, è possibile calcolare le ferie che saranno maturate nei mesi successivi fino a dicembre, e farle fruire in anticipo al lavoratore. Nell'inserimento delle presenze è sufficiente indicare ferie, così le ferie residue saranno riportate con un numero negativo.
Si concorda un periodo di assenza non retribuita o aspettativa per il periodo non coperto dalle ferie. Tale accordo dovrà essere messo per iscritto e firmato da entrambe le parti. Se il periodo da indicare come non retribuito è inferiore ai 15 giorni, è preferibile scegliere l'assenza non retribuita (in Webcolf si indica con il codice A), se invece il periodo da indicare è superiore ai 15 giorni si può concordare aspettativa (in Webcolf si indica con il codice AD). La differenza tra le due situazioni è che con l'aspettativa, se viene indicata per più di 15 giorni di calendario nello stesso mese, non vengono maturati tfr, ferie e tredicesima per il mese intero.
c) La collaboratrice non torna più dopo le ferie.
La collaboratrice è tenuta a rientrare al lavoro una volta terminato il periodo di ferie concordato. Se per motivi organizzativi non risulta possibile il rientro nella data prestabilita, la collaboratrice deve tempestivamente comunicarlo al datore di lavoro; in questo caso le parti dovranno accordarsi, prolungando le ferie della lavoratrice, oppure indicando i giorni di assenza come permesso non retribuito (con il codice PNR).
Se invece la collaboratrice non rientra senza dare alcuna notizia, il datore di lavoro dovrà indicare la collaboratrice come assente ingiustificata (in Webcolf si utilizzerà il codice AD nel calendario delle presenze) e se l'assenza si protrae per diversi giorni, il datore di lavoro potrà inviare alla collaboratrice una lettera di contestazione disciplinare. Se non si riceve riscontro dopo la contestazione, il datore di lavoro potrà procedere con il licenziamento per giusta causa.
In questa circostanza consigliamo di approfondire la procedura da seguire in caso dilicenziamento disciplinare.
d) La collaboratrice non vuole fare ferie, e vuole che le siano liquidate.
La normativa non permette al lavoratore di rinunciare alle ferie. Inoltre, il Contratto Collettivo all'art. 17 indica espressamente che il godimento delle ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità; solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le ferie rimanenti e non godute dovranno essere liquidate.
Se la collaboratrice insiste a voler continuare a lavorare senza fare ferie, il datore di lavoro può chiederle di non presentarsi per il periodo utile al godimento delle sue ferie residue, imponendo un periodo di riposo.
e) La collaboratrice si ammala durante le ferie.
Che cosa succede se la collaboratrice si ammala durante le ferie? È necessario distinguere due casi:
- se si tratta di malattia ospedalizzata, la malattia sospende le ferie. Il lavoratore dovrà quindi inviare al datore di lavoro il certificato medico appena possibile, e il datoe di lavoro dovrà indicare malattia (invece di ferie) nei giorni riportati nel certificato;
- se si tratta di malattia ordinaria, le ferie non vengono sospese, e non è necessario che il lavoratore invii il certificato medico al datore di lavoro.
f) Le ferie possono essere godute durante il preavviso di licenziamento?
Le ferie non possono essere fruite nel periodo di preavviso di licenziamento; durante il preavviso di licenziamento il lavoratore dovrebbe svolgere la normale prestazione normalmente, in presenza, in base agli orari previsti da contratto. Le eventuali giornate di ferie fruite durante il preavviso allungano lo stesso.
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Vaccino contro il covid per badanti e assistenti familiari
Vaccino contro il covid per badanti e assistenti familiari: il punto della situazione
A partire dal 15 ottobre 2021 entrerà in vigore il Decreto Legge n. 127 che introduce l'obbligo di esibire il green pass per accedere a tutti i luoghi di lavoro, anche del settore privato.
Si precisa che la normativa non introduce l'obbligo vaccinale, ma solo l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde.
Vaccino contro il covid per badanti e assistenti familiari: come procedere in caso di rifiuto da parte della lavoratrice
Non essendoci alcun obbligo vaccinale, i lavoratori non sono costretti a vaccinarsi, ed i datori di lavoro non possono esigere che il lavoratore si vaccini per ammetterlo nel luogo di lavoro.
La certificazione verde, infatti, si ottiene:
a) attraverso la somministrazione di uno dei vaccini contro il Covid-19 riconosciuti dall'Unione Europea; b) dopo essere guariti dal Covid -19 (con durata limitata di 6 mesi); c) effettuando un test anticovid rapido o molecolare.
La normativa, inoltre, specifica che anche se il lavoratore non esibisce il green pass, non può essere licenziato; verrà invece considerato assente ingiustificato e per il periodo di assenza non gli sarà corrisposta alcuna retribuzione.
Il collaboratore potrà essere riammesso al lavoro con effetto immediato non appena esibirà al proprio datore la certificazione verde.
Come prenotare il vaccino contro il Covid-19
Per prenotare la vaccinazione il cittadino può collegarsi al sito della ULSS di riferimento della propria città di residenza, dove potrà accedere alla sezione "Prenotazione vaccinazione covid-19".
Verranno richiesti: - il codice fiscale del cittadino; - le ultime 6 cifre del numero della tessera sanitaria; successivamente sarà possibile selezionare la sede e il giorno del vaccino.
Per maggiori informazioni si consiglia di contattare telefonicamente l'ULSS di riferimento o richiedere la consulenza del proprio medico di famiglia.
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Bonus baby sitter 2021
A marzo il Governo ha previsto un nuovo tipo di bonus baby sitter 2021 del valore massimo di 100 € a settimana. Il bonus permette di retribuire la baby sitter solamente attraverso il libretto di famiglia.
Per maggiori informazioni circa i requisiti necessari per avere il bonus baby sitter 2021 e le categorie di genitori lavoratori per le quali é previsto, si può leggere l'articolo Bonus per baby sitter.
Nel nostro sito vi é infine una sezione specifica riguardante il Covid 19 raggiungibile a questo indirizzo: https://www.webcolf.com/covid19.html
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Quanto costa una badante notturna
QUANTO COSTA UNA BADANTE NOTTURNA: DIFFERENZE NEL LAVORO NOTTURNO
Quando l'assistito ha bisogno di un collaboratore che lavori la notte, è possibile assumere la persona con diverse tipologie di contratto.
Per capire quanto costa una badante notturna è necessario considerare diverse situazioni:
a) Collaboratore inquadrato come convivente a tempo pieno.
In questo caso, il collaboratore è assunto come convivente a tempo pieno, perciò lavora 54 ore settimanali diurne (10 ore al giorno dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato) e riceve vitto e alloggio in natura; perciò durante la notte rimane a dormire presso l'abitazione del datore di lavoro. La presenza notturna è compresa nel contratto, ed il lavoratore è a disposizione in caso di necessità o emergenze. La retribuzione in questo caso è quella mensile prevista per il livello di inquadramento scelto. Per un livello CS la retribuzione 2021 è pari a 997,61 euro per un costo totale di 1472,73 mensili.
b) Collaboratore assunto per prestazioni esclusivamente di attesa (presenza notturna).
Quando l'assistito ha bisogno soltanto di avere qualcuno vicino durante la notte, che sia a disposizione in caso di bisogno, o desidera avere compagnia per non restare solo di notte, il collaboratore può essere assunto per le sole prestazioni di attesa. In questo caso, al collaboratore viene richiesto di dormire presso l'abitazione dell'assistito, in modo da intervire in caso di necessità. Il contratto di sola attesa prevede un orario convenzionale di 54 ore settimanali, suddivise in 6 giorni (o meno, se gli accordi lo prevedono), e la retribuzione mensile è pari a euro 677,78 per un costo totale mensile di euro 1069,77.
c) Collaboratore assunto per discontinue prestazioni notturne di cura alla persona (assistenza notturna).
Quando l'assistito ha bisogno di assistenza durante la notte, con una frequenza che impedisce al lavoratore di riposare durante la notte, può essere attivato un contratto per la sola assistenza notturna. In questo caso, al collaboratore viene richiesto non solo di essere a disposizione, ma anche di rimanere sveglio per svolgere mansioni di assistenza attiva. Il contratto di assistenza notturna prevede un orario convenzionale di 54 ore settimanali, suddivise in 6 giorni (o meno, se gli accordi lo prevedono); la retribuzione è mensile, e dipende dal livello di inquadramento scelto. Per il CS la retribuzione del 2021 è pari ad euro 1147,24 euro pari ad un costo mensile di euro 1658,26. Un assistente notturno può essere assunto con il livello Bs, Cs o Ds.
Le tipologie di contratto precedentemente citate prevedono la convivenza; per consultare la tabella retributiva di tutti i contratti in regime di convivenza è possibile cliccare qui.
d) Collaboratore assunto per prestazioni di assistenza notturna occasionale (per una sola notte).
Quando la necessità di assistenza notturna è occasionale, per il datore di lavoro è più conveniente scegliere di assumere il collaboratore come non convivente a ore per lavoro notturno. Per i lavoratori non conviventi, il lavoro notturno è compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00. Perciò in questo caso, la retribuzione oraria viene stabilita in base al livello di inquadramento scelto, a cui si aggiunge la maggiorazione del 20% per le ore che ricadono nella fascia notturna. Ad esempio, se una collaboratrice lavora dalle 20.00 alle 08.00 sarà retribuita con la paga ordinaria per 4 ore (dalle 20.00 alle 22.00 e dalle 06.00 alle 08.00) e con la paga maggiorata del 20% per 8 ore. È importante in questo caso indicare nella lettera di assunzione che il lavoratore viene assunto appositamente per lavoro notturno, e che per questo la retribuzione oraria sindacale prevista per il livello selezionato verrà maggiorata del 20%. In Webcolf per indicare il lavoro notturno è necessario aggiungere il codice N nell'inserimento mensile. Nello specifico, il codice N indica la sola maggiorazione. Quindi, nel caso il collaboratore lavori ad esempio dalle 20.00 alle 8.00, ovvero faccia 4 ore di lavoro ordinario e 8 di notturno, si deve indicare 12N8, ovvero di 12 ore lavorate, di cui 8 hanno la maggiorazione per lavoro notturno.
e) Collaboratore assunto come non convivente a ore a cui viene richiesto dello straordinario notturno.
Accade che ad un collaboratore assunto a ore sia richiesto di lavorare oltre il suo orario, e che lo straordinario ricada nella fascia del lavoro notturno. In questo caso, le ore di straordinario avranno una maggiorazione del 50% (al posto del 25% previsto per lo straordinario diurno). In Webcolf, per indicare lo straordinario notturno è necessario indicare nel calendario delle presenze il codice SN seguito dal numero di ore di straordinario.
Per calcolare il costo medio mensile di un rapporto di lavoro domestico, clicca qui.
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Festività soppresse colf e badanti
Festività soppresse colf e badanti: vengono riconosciute?
Il CCNL colf e badanti all'art. 16 comma 5 indica quanto segue:
Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell’intera giornata nelle festività di cui al comma 1.
Di fatto, per i lavoratori domestici i giorni corrispondenti a festività soppresse sono a tutti gli effetti dei normali giorni lavorativi.
Festività soppresse colf e badanti: cosa indicare nel calendario delle presenze
Per indicare correttamente le presenze per questi giorni è sufficiente indicare le ore lavorate come di consueto, oppure non indicare nulla se, in caso di orario part-time, il giorno da contratto non è lavorativo.
Le festività riconosciute sono invece:
1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre 25 dicembre, 26 dicembre, S. Patrono.
Webcolf indica in automatico la festività nel calendario delle presenze mensili, inserendo il codice F seguito dal numero di ore che dovranno essere retribuite come festività.
Nello specifico, per i contratti a ore le festività vengono retribuite per 1/6 dell'orario settimanale; per i contratti in regime di convivenza con paga mensilizzata, invece, vengono retribuite per 1/26 del mensile. Se invece cadono di domenica, in quanto festività non godute, alla retribuzione del mese viene aggiunto 1/6 dell'orario settimanale.
Per maggiori informazioni in merito a come vengono retribuite le festività, si legga qui.
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Permessi e congedi per colf e badanti
Tipologie di permessi e congedi per colf e badanti
Il contratto collettivo in vigore da ottobre 2020 prevede vari tipi di permessi e congedi per colf e badanti, retribuiti e non.
Tra i vari permessi e congedi per colf e badanti ce ne sono alcuni che danno diritto alla solita retribuzione pattuita dalle parti e altri che permettono semplicemente di assentarsi dal lavoro.
PERMESSI RETRIBUITI
I permessi retribuiti per colf e badanti sono i seguenti.
1) Visite mediche, rinnovo del permesso o ricongiungimento familiare. L'art. 19 comma 1 del Ccnl prevede un certo numero di permessi retributi da utilizzare nell'anno per visite mediche oppure per le pratiche di rinnovo del permesso o ricongiungimento familiare:
16 ore annue per collaboratori conviventi full-time;
12 ore annue per collaboratori conviventi part-time (livelli B, BS o C con massimo 30 ore);
12 ore annue per collaboratori non conviventi con orario di lavoro di almeno 30 ore settimanali.
Per i collaboratori non conviventi con meno di 30 ore settimanali le 12 ore annue vanno riproporzionate sulla base dell'orario svolto. Se per esempio una colf viene assunta per 10 ore settimanali avrà diritto a 4 ore annuali di permesso invece di 12.
2) Nascita di un figlio. L'art. 19 co. 4 del Ccnl prevedeper il lavoratore padre lo stesso numero di permessi previsti dalla normativa vigente. L'attuale normativa stabilita dalla legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1 co. 363, lettera a) prevede 10 giorni di congedo obbligatorio per il lavoratore che diventa papà e un ulteriore giorno aggiuntivo di congedo facoltativo, in alternativa ad un giorno di congedo di maternità se non fruito dalla madre oltre ad ampliare la tutela del congedo stesso prevedendone la fruizione anche nel caso di morte perinatale del figlio.
3) Lutto. Il Ccnl all'art. 19, co. 3, prevede per il lavoratore colpito da comprovata disgrazia, (quindi con relativo certificato di morte), a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado, un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi. Nelle note a verbale il Ccnl indica poi che con “giorni lavorativi” si intendono i ventiseiesimi della mensilità quindi i giorni dal lunedì al sabato.
4) Formazione professionale. L'art. 20 del contratto collettivo prevede 40 ore annue di permessi retribuiti per la frequenza di corsi di formazione professionale, (specifici per collaboratori o assistenti familiari), o per attività formative necessarie al rinnovo del permesso di soggiorno. In quest'ultimo caso va presentata al datore relativa documentazione attestante gli orari delle attività formative.
Tali permessi possono essere utilizzati solamente da colf e badanti assunte con contratto a tempo inderminato, con orario full-time e purchè abbiano maturato almeno 6 mesi di anzianità di servizio presso lo stesso datore.
5) Permessi sindacali. Per le colf o badanti che ricoprono una carica presso gli organismi direttivi, (territoriali o nazionali), dei sindacati fimatari del Ccnl, l'art. 43 prevede un permesso di 6 giorni lavorativi (lunedì-sabato) massimi annuali per partecipare alle riunioni del proprio sindacato.
Per poter usufruire di tali permessi é necessario che la carica ricoperta dalla colf o badante sia attestata dal sindacato di appartenenza e che la partecipazione alle riunioni sia documentata; é inoltre necessario preavvisare il datore dell'assenza 3 giorni prima presentando la richiesta del permesso rilasciata dal sindacato stesso.
6) Permesso elettorale. Il collaboratore domestico che venga nominato scrutatore, segretario o presidente del seggio elettorale, ha diritto per legge ad assentarsi dal lavoro e a percepire la retribuzione. Le giornate così trascorse infatti per legge sono da ritenersi a tutti gli effetti giorni lavorativi.
I giorni non lavorativi e festivi, o comunque di riposo, (ad esempio il sabato e la domenica), durante i quali la collaboratrice svolge le cariche sopra indicate, devono essere recuperati con una giornata di riposo compensativo oppure retribuiti per 1/26 in più del mensile.
7) Donazione sangue o midollo osseo.In caso di richiesta di permesso per donazione sangue (o midollo osseo) il datore dovrebbe retribuire alla collaboratrice le ore di quella giornata come fossero state lavorate e poi presentare domanda di rimborso all’INPS.
La domanda di rimborso può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato, secondo le indicazioni fornite con la circolare Inps n. 5 del 16 gennaio 2012, allegando la documentazione inerente la donazione.
In alternativa il datore può presentare la domanda tramite:
contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
CONGEDI RETRIBUITI
Oltre ai permessi sono previsti anche due tipi di congedi retribuiti.
1) Congedo per donne vittime di violenza di genere. Introdotto grazie al nuovo Ccnl del 2020, questo tipo di congedo prevede un periodo di astensione dal lavoro per le collaboratrici che hanno subito violenza, inserite in appositi e certificati percorsi di protezione.
La collaboratrice dovrà informare il proprio datore con un preavviso di almeno 7 giorni, fornendo apposita certificazione attestante l'inserimento nei percorsi di protezione.
La collaboratrice potrà richiedere massimo 3 mesi di permesso facendo richiesta direttamente all'Inps che provvederà a corrispondere la relativa indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita. Tale periodo viene comunque conteggiato ai fini dell'anzianità di servizio, ai fini contributivi e anche della maturazione di tfr, ferie e 13esima.
Tale periodo di permesso può essere usufruito dalla collaboratrice anche in modo frazionato nell'arco di 3 anni, su base oraria o giornaliera. In caso di frazionamento su base oraria la collaboratrice si può assentare al massimo per metà delle ore di lavoro giornaliere medie.
2) Congedo matrimoniale. In caso di matrimonio, come previsto dall'art. 24 del Ccnl, ai collaboratori domestici spetta un congedo retribuito pari a 15 giorni di calendario che può eventualmente essere utilizzato anche entro un anno dall'evento. Se il rapporto di lavoro termina prima dell'utilizzo del congedo il diritto viene meno e quindi non sarà più possibile utilizzarlo o chiedere il corrispettivo in denaro.
Il congedo verrà retribuito dal datore a seguito presentazione del certificato di matrimonio.
PERMESSI NON RETRIBUITI
1)Permesso per studio. L'articolo 23 del contratto collettivo prevede dei permessi non retribuiti per le colf e badanti che hanno la necessità di frequentare dei corsi scolastici. Tali corsi devono essere utili al conseguimento del diploma della scuola dell'obbligo o di un titolo professionale e la loro frequenza deve essere documentata da apposita attestazione da consegnare mensilmente al datore. Le ore non retribuite relative ai corsi, potranno eventualmente essere recuperate.
Solamente le ore necessarie a svolgere gli esami annuali verranno retribuire dal datore nel limite delle ore di lavoro previste per tale giornata.
2) In senso più generico, i collaboratori domestici possono in ogni caso fruire di permessi non retribuiti in accordo con il datore di lavoro.
Gestione dei permessi e congedi per colf e badanti in Webcolf
In base al tipo di permesso, nel menù Cedolini | inserimento mensile, vanno indicate le seguenti causali per giustificare l'assenza:
- P di permesso retribuito in genere;
- PNR per il permesso non retribuito;
- PL di permesso per lutto;
- PF di permesso per formazione professionale;
- PX di permesso per studio;
- PS di permesso sindacale;
- PE per il permesso elettorale;
- D di donazione sangue;
- BE per il congedo matrimoniale.
Come inserire le causali dei permessi e congedi per colf e badanti nel calendario delle presenze mensili
Una volta identificata la causale corretta, in base al tipo di permesso da indicare, se viene richiesto un permesso per l'intera giornata è sufficiente inserire la causale scelta al posto delle ore lavorate nel giorno corrispondente.
Esempio 1: una collaboratrice chiede l'intera giornata di mercoledì per effettuare una visita medica. Il mercoledì dovrebbe lavorare 4 ore. Nel calendario delle presenze, al posto del numero 4, si dovrà indicare: P.
Esempio 2: la stessa collaboratrice, un altro giorno, chiede 1 ora di permesso del giovedì per andare a donare il sangue. Il giovedì dovrebbe lavorare 4 ore. Nel calendario delle presenze, al posto del numero 4, si dovranno indicare: prima le ore lavorate, poi la causale del permesso, e poi le ore di permesso. In questo caso: 3D1.
Nel settore domestico:
- i permessi non si possono cumulare negli anni quindi se non vengono fruiti scadono. Per questo motivo in Webcolf non é stato previsto un contatore per i permessi al contrario invece delle ferie;
- per le colf e badanti non sono previsti i permessi L.104 per assistere i propri familiari come spieghiamo nel dettaglio nel nostro articoloPermessi Legge 104 per colf e badanti
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Concedere un prestito alla colf o badante
Capita sempre più spesso che il datore decida di concedere un prestito alla colf o badante che ne fa richiesta perchè si trova in difficoltà economiche.
Nel caso in cui si dovesse concedere un prestito alla colf o badante consigliamo innanzitutto di fare un accordo scritto nel quale sarà importante indicare l'importo totale del prestito oltre al numero e l'importo delle rate mensili utili all'estinzione del prestito.
Si riporta di seguito un fac-simile che il datore può utilizzare in caso di concessione di un prestito:
COGNOME NOME DATORE
INDIRIZZO DATORE
LUOGO E DATA
COGNOME NOME COLLABORATORE
INDIRIZZO COLLABORATORE
Oggetto: Concessione prestito
Con la presente, a seguito della sua richiesta, le confermiamo la concessione di un prestito pari ad un importo di Euro ……………………… (…………………………../00).
Tale importo dovrà essere restituito in n. ……………… rate mensili di euro ……………….. ciascuna mediante trattenuta in busta paga che lei espressamente autorizza a partire dal mese di …………………. a seguito del quale Lei si impegna a non richiedere ulteriori finanziamenti / delegazioni di pagamento a terzi salvo espressa autorizzazione della scrivente e comunque sempre in modo che l’importo trattenuto non superi il 50% della retribuzione netta corrisposta.
Sul prestito non verranno applicati interessi, considerato anche l'attuale tasso ufficiale di riferimento. Nel caso di variazioni in rialzo del TUR, sul prestito restante verrà applicato un interesse utile ad evitare il calcolo del fringe benefit a suo e a ns. carico.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro dovesse risolversi anticipatamente per qualsiasi motivo, la somma residua le verrà trattenuta in un’unica soluzione con l’ultimo cedolino paga. In caso di incapienza, anche per la presenza di ulteriori finanziamenti, lei fin d’ora si impegna a restituire quanto non compensato nei cedolini paga corrisposti entro 60 giorni dopo il termine del rapporto di lavoro.
Pensando di averle fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.
La gestione di tale pratica si divide in due fasi.
Corresponsione del prestito. Per corrispondere la somma pattuita é necessario entrare nel menù Cedolini | inserimento mensile, posizionarsi a sinistra sul mese di corresponsione, selezionare da una delle tre righe con menù a tendina, sotto il calendario mensile, la voce "Prestito" indicando a fianco la somma richiesta.
Recupero del prestito. Per trattenere in busta paga la rata mensile utile al recupero del prestito é necessario entrare nel menù Assunzione | inserimento collaboratore | trattamento economico | impostazioni economiche avanzate e scorrere in basso la maschera posizionandosi su "Voce mensile ricorrente". A questo punto é necessario selezionare la causale "Rata prestito", indicando l'importo mensile da trattenere sotto la colonna "Imp. totale" e le date in cui effettuare le trattenute alle colonne "Validità dal" - "Validità al". Memorizzare poi in alto dopo l'impostazione. In questo modo il programma farà in automatico la trattenuta ogni mese per tutto il periodo indicato.
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