Quando si assume un collaboratore domestico in regime di convivenza e si corrisponde il vitto e alloggio in natura (non tornando quindi presso la propria abitazione dopo l'orario di lavoro), significa che gli viene concesso in uso l'abitazione del datore presso il quale svolge servizio.
In particolare, al collaboratore convivente con vitto e alloggio in natura viene messo a disposizione un alloggio idoneo a fungere da camera da letto, e in comune col datore e i familiari conviventi di quest'ultimo, anche tutte le altri parti comuni dell'abitazione.
Può succedere anche che i locali che vengono messi a disposizione siano a volte separati e distinti rispetto a quelli ove vive il datore di lavoro. Tale concessione ad uso gratuito dell'immobile utile a svolgere il lavoro domestico viene disciplinata da un istituto giuridico ad hoc: il contratto di comodato. Tale contratto, da stipularsi contestualmente all'assunzione del lavoratore, regolamenta le condizioni di utilizzo e di rilascio dell'immobile.
Durata del contratto
Nel contratto di comodato viene normalmente indicato che l'uso gratuito dell'immobile o delle parti di esso concesse in comodato dura fintanto che non cessi il rapporto di lavoro al quale il contratto è subordinato e vincolato. Pertanto, a seguito di licenziamento o dimissioni o di scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato, il contratto di comodato si intende risolto di diritto.
- All'ultimo giorno, l'immobile dovrà essere restituito libero da persone e da cose e comunque nello stato di fatto e di diritto in cui lo si riceve, salvo il deperimento d'uso. In ogni caso le parti possono convenire un termine maggiore (in genere di 30 giorni), come infatti previsto dal CCNL in taluni casi, per lasciare libero l'immobile, in particolare nei casi in cui il collaboratore abbia eletto presso l'abitazione del datore la propria residenz.
- Nel caso di mancata restituzione entro il termine convenuto, è possibile convenire la corresponsione di una somma a titolo di penalei per ogni ulteriore giorno di occupazione dell'unità immobiliare.
Ecco una serie di clausole che, se inserite nel contratto a discrezione del comodante, creano un trattamento di maggior favore e tutela in capo allo stesso:
A. Obblighi del collaboratore domestico (comodatario)
Ecco una serie di clausole che, se inserite nel contratto a discrezione del comodante, creano un trattamento di maggior favore e tutela in capo allo stesso:
1. Utilizzare l'immobile concesso in comodato ad uso esclusivo di abitazione. A pena di risoluzione del contratto può vigere il divieto di:
- cambiare la destinazione d'uso dei locali;
- sublocare l'immobile;
- alloggiare e concedere ospitalità a persone estranee, concederne a terzi il godimento senza il preventivo permesso scritto del comodante.
2. Custodire e conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, servendosene solo per l'uso determinato nel contratto.
3. Farsi carico di eventuali danni arrecati ai locali concessi in comodato.
4. Adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, pena l'immediata restituzione dell'immobile e il risarcimento del danno.
B. Diritti del datore di lavoro (comodante)
1. Ispezionare o far ispezionare i locali dati in comodoato in qualunque momento e senza preavviso.
2. Accedere ai locali per lavori di manutenzione o ispezione degli impianti dell'edificio.
3. Stante la gratuità della concessione in uso, il comodante si riserva il diritto di pretendere, in qualsiasi momento, la restituzione dell'immobile dato in comodato qualora sopravvenga un bisogno urgente, ai sensi dell'art. 1809 c.c.
Registrazione del contratto di comodato
In linea generale non vi è alcun obbligo di registrazione per i contratti di comodato, tuttavia, qualora si decida di stipularlo in forma scritta, può essere opportuno, specialmente se viene stipulato tra imprese o professionisti, procedere comunque alla registrazione.
La registrazione di un contratto di comodato può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Al momento della richiesta di registrazione dell’atto l’ufficio restituisce una copia dell’atto timbrata e firmata. I passaggi da seguire per la registrazione del contratto sono i seguenti:
- Predisposizione e firma in originale, da parte di entrambe le parti, del contratto di comodato, in tre copie (una per ciascuna delle parti e la terza per l’Ufficio);
- Applicare sul contratto una marca da bollo da 16 euro, ogni 4 pagine del contratto da registrare. La procedura deve essere effettuata su ogni copia del contratto che si intende registrare. Fate attenzione al fatto che le marche devono riportare data non successiva a quella di stipula del contratto;
- Compilare il Modello 69, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, che deve essere firmato dal una delle parti e dall’eventuale soggetto delegato che registrerà l’atto;
- Effettuare il versamento dell’imposta di registro di 200 euro, tramite modello F23, riportando il codice tributo 109T;
- Consegnare agli uffici dell’Agenzia delle Entrate le copie del contratto di comodato, il modello 69 e il modello F23 quietanzato, assieme a copia delle carte di identità del soggetto comodante e del comodatario.
In seguito un modello standard scaricabile ed editabile
Lo stesso modello lo potrete trovare entrando nel menù Assunzione|altre lettere e modelli| Contratto di comodato.