Il nuovo contratto colf e badanti in vigore da ottobre 2020 introduce all'art. 9 due novità per quanto riguarda le figure dell'assistenza familiare: unifica l'inquadramento delle babysitter e introduce la figura dell'educatore formato.
NUOVE FIGURE CONTRATTO COLF BADANTI 2020: L'INQUADRAMENTO DELLA BABYSITTER
La figura della babysitter, nel precedente CCNL, poteva essere inquadrata ai livelli A Super, B Super o C Super, in base alle mansioni svolte. AS se la babysitter si occupava di supervisione occasionale, BS per assistenza a bambini autosufficienti e CS per assistenza a bambini non autosufficienti. Non era stato chiarito in modo definitivo il concetto di autosufficienza del bambino.
Con il nuovo CCNL, invece, la babysitter viene inquadrata in qualsiasi caso al livello BS; se il bambino o i bambini assistiti hanno un'età inferiore ai 6 anni, viene aggiunta una specifica indennità, che ha il valore di euro 0,70 orari per le assistenti familiari a ore, di euro 115,76 per le assistenti familiari conviventi a tempo pieno e di 81,10 per le assistenti conviventi a tempo parziale (part-time di 30 ore).
Tale indennità aggiuntiva, corrisposta con il fine di riconoscere l'impegno maggiore richiesto per l'assistenza ai bambini più piccoli, viene meno quando tutti i bambini assititi (se più di uno) hanno compiuto i 6 anni di età.
NUOVE FIGURE CONTRATTO COLF BADANTI 2020: L'EDUCATORE FORMATO
L'educatore formato viene introdotto per la prima volta con il nuovo contratto colf badanti 2020. Come indicato nel testo del contratto, si tratta di un lavoratore che, nell'ambito di progetti educativi e riabilitativi elaborati da professionisti, attua specifici interventi volti a favorire l'inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali di persone in condizioni di difficoltà perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell'apprendimento o relazionali.
Trattandosi necessariamente di una persona formata si prevede per questa figura l'inquadramento al livello DS.
Con l'accordo integrativo del 28 settembre 2020, si specifica che per assistente familiare educatore formato non si intende la figura dell'educatore professionale disciplinata dalla c.d. Legge Iori, che disciplina le figure dell'educatore socio pedagogico e del pedagogista.
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Pubblicato il nuovo contratto collettivo per colf e badanti
In data 8 settembre é stato pubblicato il nuovo contratto collettivo per colf e badanti tanto atteso che entrerà in vigore dal 1° ottobre 2020.
In questa sezione vengono indicate tutte le novità del Ccnl che i datori dovranno applicare dal 1° ottobre, confrontandole con quanto previsto in precedenza.
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Aggiornamento contratto colf e badanti ottobre 2020
In data 28 settembre i sindacati si sono riuniti e hanno disposto alcune modifiche al Ccnl pubblicato ad inizio settembre.
Alcune sono semplici correzioni a piccoli refusi, altre invece nuove modifiche che cambiano del tutto alcuni passaggi del CCNL. Tra le più significative, viene prevista l'inclusione delle nuove indennità nella c.d. "retribuzione globale di fatto". Con questa nuova disposizione le parti hanno voluto comprendere le indennità in qualsiasi elemento che viene retribuito alla colf, badante o baby sitter come ferie, 13esime, tfr, straordinari, ecc...
Oltre a questo sono stati anche modificati gli importi di alcune indennità prevedendo ad esempio 0,58 € orari per chi assiste più persone invece di 0,43 € previsti prima. E' stata poi stabilita un'indennità ridotta per le baby sitter (che seguono bambini di età inferiore a 6 anni) assunte con contratto di convivenza part-time 30 ore.
In caso di certificazione di qualità poi, le indennità sono state espresse solo con valori mensili ed é stato specificato che saranno applicabili sono dal 1° ottobre 2021, non dal 1° ottobre 2020.
Stiamo nuovamente variando Webcolf per adeguarlo alle nuove modifiche. Considerato il periodo dei contributi e quindi la necessità di evitare arresti per aggiornamenti dei nostri server oltre al fatto che avevamo predisposto il programma rendendo già possibile l'elaborazione dei nuovi costi e della lettera di assunzione, la nuova versione aggiornata sarà messa in linea il giorno 11.10 prossimo. Dopo tale data renderemo possibile elaborare i cedolini di ottobre, assorbire automaticamente le indennità con acconti futuri aumenti, un messaggio di avviso per ricordare di verificare l'inquadramento del personale inquadrato al livello A.
Tutto per cercare, come al solito, di rendere semplice la gestione!
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Eliminato il passaggio da livello A a B per le colf
Il precedente Ccnl colf e badanti prevedeva una gestione dell'inquadramento della colf basato sull'esperienza pregressa e sulla pluralità o meno delle mansioni.
In particolare il vecchio Ccnl prevedeva l'inquadramento al livello A nel caso di colf, senza esperienza, che fosse adibita a mansioni di pulizia della casa ma anche di stiro, preparazione pasti, lavanderia ecc (collaboratore polifunzionale). Allo scattare dei 12 mesi di esperienza (per maturare i quali venivano sommati sia i mesi di precedenti rapporti più i mesi del rapporto in corso) la colf polifunzionale veniva inquadrata al livello B, con conseguente aumento di livello e di retribuzione.
Webcolf, al momento dell'inserimento dei dati della nuova colf polifunzionale, se veniva indicato un livello A, richiedeva subito all'utente i mesi di esperienza pregressa della colf, per poter determinare il momento in cui la colf sarebbe passata al livello B, in automatico.
Se invece la collaboratrice si occupava solo di una mansione ben definita come solo le pulizie di casa, solo lavanderia, etc. poteva rimanere inquadrata al livello A per tutta la durata del rapporto.
Eliminato il passaggio automatico da livello A a B per le colf nel nuovo Ccnl 2020
Con l'entrata in vigore del nuovo Ccnl, tutte le colf assunte a partire dal 1° ottobre 2020 non transiteranno più dal livello A al livello B dopo 12 mesi ma, se svolgono compiti di assistenza familiare polifunzionale, dovranno essere inquadrate al livello B... ma solo quando avranno acquisito esperienza!
Approfondendo la lettura si evince che la prassi quindi non é di fatto cambiata:
la collaboratrice che svolge le singole mansioni, anche con esperienza, previste per il livello A (solo pulizie generiche, solo lavanderia, solo aiuto cucina, ecc) é da inquadrare a tale livello e vi potrà rimanere, come nelle previsioni del precedente CCNL;
la colf che svolge più mansioni tra quelle indicate ed é senza esperienza e quindi lavora sotto il controllo diretto del datore di lavoro privato, può essere inserita al livello A. E' dovuto però il passaggio della collaboratrice al livello B nel momento in cui non ci sia più bisogno di un controllo costante ed ha poteri di iniziativa del tipo quali pulizie da svolgere, quali lavaggi effettuare programmando i vari elettrodomestici, etc. Nella descrizione delle mansioni relative al livello B infatti si annovera il collaboratore polifunzionale con esperienza.
Eliminato il passaggio da livello A a B per le colf nel nuovo Ccnl 2020: conclusioni
Per concludere quindi vi è un maggiore margine di discrezionalità nel passaggio da A a B, contrariamente al precedente Ccnl che lo applicava in automatico dopo un certo periodo di tempo. La valutazione principale è verificare se è necessaria la presenza e la direzione costante del datore di lavoro nello svolgimento dei vari compiti polifunzionali o se invece è stato raggiunto un grado di autonomia che, nello svolgimento dei vari lavori, ancorchè di carattere esecutivo, la rende superflua.
Da precisare che molte colf, anche se inquadrate al livello A, godono di una paga più alta con un superminimo o un acconto futuri aumenti che migliora il trattamento economico complessivo. Tale maggiore importo sarà comunque utile a compensare il mancato passaggio dal livello A al livello B.
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Colf e badanti contratto 2020 novità da ottobre
In data 08/09/2020 é stato pubblicato il nuovo contratto colf e badanti 2020 che entra in vigore il 01/10/2020, sostituendo il vecchio Ccnl del 2013.
COLF E BADANTI CONTRATTO 2020 NOVITA' DA OTTOBRE
Di seguito, per una prima analisi, l'elenco delle novità principali del nuovo contratto colf e badanti 2020:
non é più previsto il passaggio dal livello A al livello B per le colf polifunzionali senza esperienza. Ora se la colf svolge più mansioni (sia pulizie, che stiro, che lavanderia, ecc) é direttamente inquadrata al livello B. Maggiori informazioni al nostro articolo Eliminato il passaggio da livello A a B per le colf
La figura della baby sitter si fonde con quella di tata prevedendo sempre il livello BS come inquadramento. Le baby sitter che assistono bambini con età inferiore ai 6 anni, data la maggiore responsabilità richiesta, avranno diritto ad un'indennità aggiuntiva rispetto alla paga sindacale del livello BS base.
La badante che presta assistenza a più di una persona non autosufficiente, ha diritto ad un'indennità aggiuntiva.
Nasce la figura dell'assistente educatore formato, assunto con lo scopo di seguire persone con disabilità psichica, o disturbi dell'apprendimento/relazionali, all'interno di un progetto educativo specifico.
Le collaboratrici assunte con livelli B, BS, CS (per qualsiasi contratto) o DS (solo non conviventi), in possesso della certificazione di qualità, avranno diritto ad un'indennità aggiuntiva.
Ai fini del versamento dei contributi relativi alla Cassa colf, sono state stabilite un massimo di ore settimanali convenzionali per i contratti notturni di presenza e assistenza. Per la presenza, anche se la badante é assunta con un full-time 54 ore, ai fini della cassa colf sono conteggiate solo 30 ore settimanali mentre, per l'assistenza notturna, 48 ore.
Il periodo di prova aumenta a 30 giorni di effettivo lavoro per tutti i conviventi. Per colf e badanti non conviventi invece resta tutto com'era in precedenza, con 30 giorni per livelli D e DS e 8 giorni per tutti gli altri.
La badante che sostituisce quella principale convivente durante i riposi, avrà diritto, dal 1° ottobre, anche al vitto e alloggio in natura o denaro.
Se la colf o badante durante le ferie dovesse contrarre una qualsiasi patologia, tale da portare al ricovero ospedaliero, tali giornate saranno indicate come malattia.
Dal 1° ottobre si potranno utilizzare i permessi retribuiti anche per incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno o ricongiungimento familiare.
Al padre lavoratore domestico spettano ora 7 giorni di permesso nel caso di nascita di un figlio.
Anche per il settore domestico sarà riconosciuto d'ora in poi un periodo di congedo alle collaboratrici che hanno subito violenza. Il congedo, che sarà retribuito dall'Inps, potrà essere di massimo 3 mesi e potrà essere usufruito nell'arco temporale di 3 anni, su base oraria o giornaliera.
Nel caso di presenza di sistemi di videosorveglianza nell'abitazione del datore/assistito, quest'ultimo deve indicarlo al momento dell'assunzione; inoltre, é fatto divieto di apporre telecamere nell'alloggio privato del collaboratore nonchè nei servizi igienici.
In caso di decesso del datore di lavoro, rispondono in solido, oltre ai familiari coabitanti, anche i coniugi, le persone unite da unione civile o stabile convivenza di fatto se tale legame é certificato da registrazione storico anagrafica e comunque nel limite dei debiti contratti dal defunto solo dopo tale registrazione.
A breve pubblicheremo nuovi articoli in merito a Colf e badanti contratto 2020 novità da ottobre.
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Calcolo dei contributi Inps di colf o badante
Per comprendere appieno il conteggio dei contributi INPS per le colf o badanti é necessario sapere che le ore contributive su cui si calcolano i contributi non coincidono con le ore lavorate, ma vengano conteggiate dall'ultima domenica del mese precedente, fino all'ultimo sabato del mese in corso, ciò significa che le ore a cavallo tra due mesi fanno sempre parte della prima settimana contributiva del mese successivo.
Ne consegue che nel conteggio delle ore del mese e quindi poi del trimestre, non si conteggiano le ore considerando le giornate presenti esattamente nel periodo di riferimento ma le settimane che vanno da domenica a sabato (ore lavorate, festività, ferie, malattia, infortunio, ecc..) e i cui sabati rientrano nei mesi di riferimento. Ad esempio, per il calcolo delle ore contributive del primo trimestre (gen, feb, mar) si contano le ore dall'ultima domenica di dicembre (tranne nel caso in cui l'ultimo giorno di dicembre sia sabato) all'ultimo sabato di marzo. Se marzo non termina di sabato le ore fatte nei giorni seguenti all'ultimo sabato di marzo saranno calcolate nella prima settimana di aprile e quindi nel trimestre successivo.
CALCOLO DEI CONTRIBUTI INPS COLF E BADANTI
Il calcolo dei contributi si ottiene moltiplicando le ore contributive del periodo di riferimento (mese o trimestre) per l'aliquota contributiva prevista nel caso specifico.
ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
Le aliquote contributive (riportate qui) variano in base a: - retribuzione oraria effettiva; - ore contributive dal collaboratore in una determinata settimana (ore lavorate, festività, ferie, malattia, infortunio, ecc); - tipo di contratto (determinato, determinato per sostituzione o indeterminato); - eventuale parentela tra datore e collaboratore.
Nello specifico un approfondimento per gli elementi sopra indicati:
Retribuzione oraria effettiva: composta da base oraria (per collab. mensilizzati data da mensile pattuito : 4,3334 settimane medie in un mese : ore settimanali standard) + quota di vitto e alloggio orario (solo per conviventi) + quota di 13esima dell'8,33%. Il vitto alloggio va conteggiato a prescindere dal fatto che sia corrisposto in natura o denaro. Se ad esempio un collaboratore non convivente ha una paga di 5 € l'ora ai fini contributivi sono 5,42 €. In questo modo si versano contributi anche sulla 13esima e vitto alloggio, elementi che non comportano un conteggio di ore nel cedolino ma che costituiscono comunque parte della retribuzione corrisposta dal datore.
Ore contributive settimanali: nel momento dell'elaborazione del cedolino, viene moltiplicata l'aliquota contributiva per le ore contributive di ogni settimana contributiva che compone il mese. E' stata prevista infatti dall'Inps un'aliquota diversa per le settimane in cui sono presenti un numero di ore contributive oltre le 24 (applicando un'aliquota fissa) e le settimane fino alle 24 ore contributive (applicando un'aliquota variabile che dipende dalla fascia in cui ricade la retribuzione effettiva oraria).
Tipo di contratto: l'Inps prevede aliquote diverse nel caso di rapporti a tempo indeterminato (o determinato per sostituzione) rispetto al tempo determinato, per il quale è previsto un contributo aggiuntivo per finanziare la Naspi (disoccupazione).
Contributo CUAF compreso o escluso: il contributo CUAF, totalmente a carico del datore di lavoro, ha lo scopo di finanziare la Cassa Unica Assegni Familiari istituita dall'Inps. Attraverso quest'ultima vengono erogati gli importi relativi agli assegni nucleo familiare per cui i collaboratori domestici fanno domanda all'Inps. Nel lavoro domestico infatti é l'Inps a corrispondere l'importo dell'ANF direttamente al collaboratore domestico. Nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti (figli, fratelli o sorelle e nipoti) o affini (genero, nuora e cognati) entro il 3° grado conviventi, l'Inps prevede un'aliquota diversa, senza quota CUAF dato che il datore e il collaboratore fanno parte dello stesso nucleo familiare.
ESEMPIO CALCOLO CONTRIBUTI
Per comprendere quanto sopra, può essere utile sviluppare un esempio di calcolo dei contributi effettuato nel mese di agosto 2020 per un collaboratore non convivente, assunto a tempo indeterminato per 8,50 € l'ora per 25 ore settimanali ma che é stato assente un giorno.
Avendo un orario di 25 ore settimanali l'aliquota contributiva sarà quella prevista per settimane contributive superiori a 24 ore. La prima settimana di tale mese però la collaboratrice é rimasta assente e quindi la settimana contributiva é di sole 20 ore invece delle solite 25.
Nel conteggio é necessario tener conto del fatto che i contributi di agosto si conteggiano a partire da domenica 26 luglio e fino a sabato 29 agosto.
Webcolf, come stabilito dall'Inps, calcola 4 settimane da 25 ore l'una con aliquota fissa di 0,26 € l'ora (tempi indeterminati, con settimane contributive superiori a 24 ore) e una settimana da 25 ore con aliquota di 0,41 € (tempi indeterminati con settimane fino a 24 ore e retribuzione effettiva compresa tra 8, 11 e 9,86 €).
Il conteggio é quindi il seguente:
- 100 ore x 0,26 = 26,00 €
- 20 ore x 0,41 = 8,20 €
Totale 34,20 per 120 ore contributive come indicato alla voce "Contr. carico coll." nel cedolino qui in alto.
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Rientro in Italia della colf e badante
RIENTRO IN ITALIA DELLA COLF E BADANTE
Dato che la diffusione del virus continua a preoccupare, in particolar modo a seguito di focolai verificatisi in occasione di viaggi all’estero, le istituzioni italiane hanno disposto una serie di restrizioni per il rientro in Italia dei viaggiatori, e di consieguenza di colf e badanti, che spesso trascorrono il periodo di ferie all'estero.
RIENTRO IN ITALIA DELLA COLF E BADANTE: LE DISPOSIZIONI PER OGNI PAESE DI PROVENIENZA
Il Ministero della Salute suddivide i diversi paesi del mondo in 5 elenchi, per ciascuno dei quali sono previste diverse regolamentazioni per il rientro in Italia, valide fino al 25 ottobre 2021.
ELENCO
STATI O TERRITORI
DISPOSIZIONI
A
Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Non è prevista nessuna limitazione né l’obbligo di dichiarazione tramite Passenger Locator Form (PLF).
B
Al momento, nessuno Stato è ricompreso in questo elenco.
-
C
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Per coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o di questi Stati, è obbligatorio:
- compilare prima della partenza il PLF e presentarlo ai controlli; - presentare la Certificazione verde COVID-19.
Non è necessario il periodo di quarantena.
Tuttavia, la mancata presentazione anche solo di uno di questi documenti comporta che il soggetto sia sottoposto a isolamento fiduciario per 5 giorni, al termine dei quali verrà effettuato un tampone antigenico o molecolare.
D
Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente Europeo), Repubblica di Korea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.
Ingresso in Italia senza obbligo di isolamento fiduciario:
Chiunque rientra da uno dei Paesi di questo elenco, può evitare l'isolamento fiduciario se rispetta i seguenti requisiti:
- compilare il PLF prima dell’ingresso in Italia; - sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; nel caso di ingressi da UK e Irlanda del Nord e dalle isole il tampone deve essere fatto entro le 48 ore dall’ingresso in Italia - presentare contestualmente la certificazione verde COVID-19 o certificato equivalente che attesti l'avvenuta vaccinazione (non è ammesso il certificato di guarigione)
Ingresso in Italia con obbligo di isolamento fiduciario (5 giorni)
L’isolamento fiduciario è obbligatorio soltanto per coloro che fanno ingresso in Italia senza aver presentato contestualmente sia il tampone, sia il certificato di vaccinazione. Coloro che non presentano il certificato di vaccinazione dovranno:
- compilare il PLF prima dell’ingresso in Italia; - sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo; nel caso di ingressi da UK e Irlanda del Nord e dalle isole il tampone deve essere fatto entro le 48 ore dall’ingresso in Italia; - comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio; - raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato; - sottoporsi ad isolamento fiduciario per 5 giorni - sottoporsi al termine dell’isolamento ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico.
E
Tutti gli Stati e territori non espressamente riportati in altro elenco*
Al rientro in Italia, è necessario:
1) sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo 2) compilare il PLF prima dell’ingresso in Italia; 3) comunicare quanto prima il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Consultare la seguente pagina; 4) raggiungere la propria destinazione finale in Italia con mezzo privato; 5) sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni; 6) sottoporsi al termine dell’isolamento di 10 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico.
*Per Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka sono state invece emesse disposizioni specifiche.
L'eventuale periodo di quarantena che la colf o badante dovrà osservare dev'essere gestito come ferie (FE) o assenza non retribuita (AD). Per il personale domestico deve considerarsi una scelta (spesso necessaria ma comunque non imposta dal datore di lavoro) recarsi in questo periodo in uno dei paesi sopra citati nonostante quanto disposto dalla normativa in termini di rientro.
Se però il medico della collaboratrice dovesse averla fatto un certificato di malattia, é necessario indicare la causale M (per tutti i giorni di calendario compresi nel certificato) che é sempre a carico del datore nel settore domestico. Considerato comunque che vi sono 15 giorni massimi di calendario retribuiti per malattia, sappiamo che questi collaboratori poi avranno esaurito ogni possibilità di ulteriori assenze.
COME ASSICURARSI CHE LA COLF O BADANTE ABBIA OSSERVATO LE DISPOSIZIONI VIGENTI?
Al momento del rientro al lavoro, il datore di lavoro può richiedere alla lavoratrice di compilare un'autodichiarazione che attesti la presa visione e ottemperanza delle disposizioni previste per il contenimento dei contagi da covid-19.
Il lavoratore, infatti, è tenuto a conoscere le disposizioni vigenti e ad organizzare i propri spostamenti tenendo conto delle condizioni previste. Il ritardato rientro al lavoro, dovuto a colpevole negligenza del lavoratore che non ha considerato, ad esempio, eventuali periodi di isolamento fiduciario, potrà essere oggetto di eventuali provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro.
Si riporta di seguito un modello di testo da personalizzare:
EFFETTUAZIONE FERIE IN ITALIA/ESTERO E MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Io sottoscritto/a, ………………………………………………………, consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai fini di permettere la corretta valutazione e applicazione della normativa anticovid da parte del datore di lavoro,
DICHIARO
sotto la mia responsabilità di aver concordato con il datore di lavoro …………………………………………. un periodo di ferie dal …/…/…………… al …/…/…………… e che durante tale periodo ho soggiornato in: - Italia - Estero : ……………………………………………………………….. (specificare quale / quali paesi)
Dichiaro di essere rientrato in Italia il …../…./……………, di aver consultato le norme/procedure aggiornate previste nel sito www.viaggiaresicuri.it e di essermi sottoposto alle misure sanitarie previste.
Data___________________
Firma_________________________
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Scheda retribuzione e analisi costo colf e badante
Webcolf permette di consultare la scheda retribuzione e l'analisi completa del costo colf e badante.
Ciò permette al datore di lavoro di capire l'entità della spesa mensile da sostenere per la gestione del rapporto di lavoro.
Scheda retribuzione e analisi costo della colf e badante: le voci del prospetto
L'analisi del costo mostra il prospetto dell'intero anno considerato, da gennaio a dicembre, riportando tutte le voci dei cedolini elaborati.
Nello specifico, il prospetto riporta nella prima parte un riepilogo delle condizioni contrattuali, indicando:
- inquadramento - regime di convivenza o non convivenza - (eventuale) vitto e alloggio - retribuzione oraria concordata - retribuzione minima sindacale - indennità di funzione - scatti di anzianità - indennità assorbibile - acconto futuri aumenti - eventuali liquidazione dei ratei in paga oraria.
Nella seconda parte, il prospetto riporta le voci relative alla retribuzione, ovvero:
- competenze (il totale lordo) - contributi a carico collaboratore (contributi INPS + Cassa Colf) - retribuzione netta (totale lordo - contributi a carico collaboratore).
Partendo poi dalla retribuzione lorda, sommando tutti i valori (e sottraendoli se negativi) si riesce a giungere al costo complessivo del lavoratore, quindi:
Retribuzione lorda + contributi a carico datore (contributi INPS + Cassa Colf) = costo di cassa (il costo mensile dato dalla retribuzione lorda + la somma dei contributi a carico datore e a carico collaboratore)
+ ratei maturati nel mese (ferie, tredicesima e tfr). Nel caso vengano corrisposti degli aumenti di retribuzione o dei cambi di inquadramento che modificano l’importo orario, il valore dei ratei maturati, se viene rivalutato con la nuova paga, tiene conto, nel mese di competenza, della rivalutazione del pregresso. Il valore di costo del mese, in questo caso, potrebbe essere significativamente più elevato. - ratei goduti nel mese (se avviene la liquidazione mensile di uno o più ratei) = costo effettivo (il costo mensile totale del rapporto di lavoro)
Si indicano infine le ore lavorate in modo da avere anche un costo orario (costo effettivo : ore lavorate).
Per una veloce impressione sull’andamento dei costi mensili, abbiamo unito alla scheda retribuzione e analisi costo colf e badante un istogramma:
La voce "Costo effettivo" corrisponde alla voce Costo mese presente in ogni cedolino in basso, vicino al netto totale. Tale voce è utile nei casi in cui il datore di lavoro possa usufruire di rimborsi economici da parte della propria azienda in un contesto di Welfare aziendale o nei casi di amministratore di sostegno, dove risulta utile, al giudice tutelare, conoscere l’esatto esborso legato all’assistenza.
Considerate le modifiche introdotte, la scheda dei costi risulta conforme a tutto quanto sopra indicato per le elaborazioni effettuate a partire da aprile 2020.
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Domanda bonus colf badanti 1000 euro respinta
In seguito alla richiesta del bonus da 1000 €, istituito dal Decreto Rilancio, l'Inps nelle ultime settimane ha notificato alle colf e badanti tramite sms o email l'esito della domanda che può essere stata accolta o rifiutata.
Con il messaggio n. 2715 del 07/07/2020 l'Inps ha indicato come procedere nel caso in cui la colf si sia vista rifiutare la domanda del bonus ma ritenga comunque di essere in possesso dei requisiti necessari per ottenerlo.
L'Inps specifica che in tal caso la colf o badante potrà chiedere il riesame della domanda accedendo all’apposita sezione Inps “Richiesta di riesame”, all'interno della quale é anche possibile verificare i motivi che hanno portato l'istituito a rifiutare la domanda.
RICORSO PER DOMANDA BONUS COLF BADANTI 1000 EURO RESPINTA
La colf o badante dovrebbe essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per inoltrare la richiesta di riesame la colf può procedere telematicamente accedendo al sito www.inps.it entrando poi nell'apposita sezione “Richiesta di riesame”.
Questa sezione riporta tutte le informazioni relative alla domanda bonus colf badanti 1000 euro respinta, i dati che sono stati indicati al momento delle richiesta e consente anche di inoltrare richiesta di riesame specificando la motivazione. A prova della sussistenza dei requisiti, (non convivenza, ore settimanali maggiori di 10 e rapporto in essere al 23/02/2020), é possibile anche inserire degli allegati in formato pdf, jpeg, png e tiff (dimensione massima complessiva di 3 MB).
Dopo aver completato e inoltrato la richiesta di riesame questa verrà presa in carico dall'Inps. In ogni momento il collaboratore potrà tornare nell'apposita sezione per verificare le informazioni sullo stato del riesame.
La richiesta di riesame potrà altrimenti essere presentata dalla collaboratrice contattando il call center Inps al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuito) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dal proprio gestore telefonico).
Per quanto riguarda i nostri utenti, nel caso in cui la richiesta sia stata respinta ma si é sicuri della sussitenza dei requisiti, consigliamo di inviarci una mail ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. allegando gli avvisi di pagamento dei contributi degli ultimi 4 trimestri (con eventuale lettera di variazione o assunzione attestante i requisiti) e indicando:
- codice utenza Webcolf (come ad esempio 7896-12C) che si trova in alto a sinistra appena si entra nella propria utenza o in alto a destra in qualsiasi cedolino stampato;
- cognome e nome datore;
- cognome e nome collaboratore domestico.
Sarà nostra cura inviare la richiesta di riesame al patronato che la inserirà sul sito Inps.
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Bonus baby sitter per nonni e zii
Con la circolare n. 73 del 17/06/2020 l'Inps ha chiarito il quesito che si ponevano in molti: i 1.200 € si possono utilizzare anche come bonus baby sitter per nonni e zii?
Dopo aver sentito il parere del ministero competente l'Inps ha chiarito la questione indicando che in materia di bonus baby sitter non si applica il principio generale della "presunzione di gratuità delle prestazioni" quando sono rese da un familiare.
In linea generale le prestazioni di lavoro svolte da un parente o affine si intendono a titolo gratuito e si presume quindi la mancanza del vincolo di subordinazione, elemento fondamentale per l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
L'Inps accoglie difficilmente le domande di assunzione come lavoratore domestico di un parente o affine e si riserva sempre di vagliare scrupolosamente tali domande, rifiutandole di diritto in alcuni casi.
Diverso é invece il caso del bonus baby sitter. L'Inps in tal caso fa un eccezione, per venire incontro alle necessità delle famiglie, permettendo ai genitori di fare richiesta del bonus anche nel caso in cui sia stato un parente (come nonni o zii) a fare da baby sitter al bambino.
Ovviamente però sono esclusi da tale possibilità i familiari conviventi e i titolari della c.d. "responsabilità genitoriale" anche nel caso non fossero conviventi (genitori divorziati o separati).
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Domanda bonus 1000 euro colf e badanti, completata la procedura per la richiesta con Webcolf
Abbiamo inserito, per le utenze con molti datori e collaboratori gestiti, un test automatico che verifica tutti i lavoratori che ne hanno potenzialmente diritto.
E’ presente quindi un nuovo bottone, “Importa da webcolf” che consente di importare i collaboratori per i quali si vuole presentare la domanda del bonus di 500 euro per il mese di aprile e maggio, in totale 1000 euro e che soddisfano la condizione di essere in forza al 23.02.2020 con un rapporto di non convivenza superiore a 10 ore.
Registrati ora per poter chiedere poi il bonus!
Come richiedere il bonus per colf e badanti di 1000 euro
Con il Decreto "Rilancio” il Governo ha predisposto un bonus anche per colf e badanti, fin'ora esclusi da altri sostegni al reddito.
Il D.L. dispone un bonus di 500 € per aprile e 500 € per maggio (totale 1000 €) per colf e badanti non conviventi a condizione che:
- abbiano o avessero in essere un contratto di lavoro domestico alla data del 23 febbraio 2020;
- non convivano con il datore/assistito;
- non abbiano beneficiato di altre indennità (come il reddito di cittadinanza o di emergenza);
- non siano titolari di pensione, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità o titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;
- il totale delle ore settimanali svolte in regime di non convivenza, anche come somma di più contratti, sia superiore a 10;
- il bonus si può chiedere a prescindere da come é stato gestito il rapporto nei mesi scorsi.
In questa maschera è possibile inviare la richiesta al patronato Enapa, con il quale il nostro partner Assindatcolf è convenzionato, presentando i seguenti documenti:
- delega da parte del collaboratore domestico al patronato Enapa per la gestione della pratica. In merito a tale documento va compilata solo la sezione "dati assistito" e cioé i dati del collaboratore domestico, indicando che la pratica é evasa nei confronti dell'Inps per il bonus colf e badanti da 1.000 €.
- Autodichiarazione con indicazione dell'IBAN della collaboratrice (che deve essere obbligatoriamente intestato o cointestato al richiedente) dove l’Inps effettuerà l’accredito. In alternativa, può essere scelto che la somma venga recapitata presso l’ufficio postale più vicino al luogo indicato come residenza. In questo caso arriverà una lettera dalle Poste alla colf e badante quando l'indennità è disponibile per l'incasso. Il collaboratore dovrà quindi recarsi presso qualsiasi ufficio postale all'interno del cap di residenza, con la lettera suddetta, documento di identità e codice fiscale.
- Copia fronte/retro della carta d’identità (o passaporto) in corso di validità;
- Copia fronte/retro di un documento riportante il codice fiscale (come la tessera sanitaria);
- Copia fronte/retro del permesso di soggiorno in corso di validità in caso di collaboratore domestico extracomunitario. In caso di scadenza del permesso, per il quale il collaboratore sta attendendo il rinnovo, sarà necessario presentare copia del permesso scaduto e copia della richiesta di rinnovo fatta dal collaboratore.
Webcolf, nello spirito di offrire un servizio sempre migliore ai propri utenti, nei mesi scorsi ha stretto una partnership con Assindatcolf, utile a rendere l’elaborazione dei propri dati sempre più affidabile e corretta.
In questo ambito si è creata l’opportunità di fare da tramite per gli utenti che desiderano fare la richiesta del bonus per conto della propria colf o badante non convivente.
La domanda è gratuita, non presenta alcun onere o impegno per l’utente. La domanda può essere presentata previa registrazione gratuita, che non crea alcun obbligo, all’interno del nostro sito: dopo essere entrati nella sezione registrata è sufficiente premere il bottone “Bonus colf badanti 1000 euro”.
Registrati ora per chiedere il bonus per la tua colf o badante!