Il 14 luglio 2018 è entrato in vigore il c.d. "decreto dignità" che ha modificato la normativa vigente in merito ai contratti a tempo determinato.
Cos'è cambiato per i collaboratori domestici?
1) Il D.L. 87/2018 ha modificato il totale complessivo dei mesi in cui il lavoratore può rimanere a tempo determinato presso lo stesso datore anche come somma di più contratti. In precedenza il totale era di 36 mesi mentre ora si é ridotto a 24.
2) Il contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di 4 volte contro le 5 previste in precedenza. La somma dei mesi di lavoro previsti nel contratto iniziale e le proroghe comunque non deve mai superare i 24 mesi altrimenti il contratto viene trasformato a tempo indeterminato in modo automatico.
3) E' stata reintrodotta la motivazione come condizione necessaria alla stipula del contratto a tempo determinato. La motivazione deve quindi ricondursi a:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o esigenze che derivino dalla necessità di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.
La motivazione non é necessaria nei primi 12 mesi del 1° contratto stipulato con la colf o badante quindi il contratto può essere anche prorogato liberamente nei primi dodici mesi ma successivamente, solo in presenza delle condizioni sopra indicate. Nel caso invece di rinnovo del contratto iniziale vanno sempre specificate le motivazioni anche se i 12 mesi non sono ancora intercorsi.
Le nuove disposizioni dettate dal D.L. 87/2018 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto ma anche ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data.
La norma prevede anche un aumento dei contributi per i datori di lavoro ma grazie anche all'intervento dei sindacati di categoria, la discussione in merito durante l'iter di conversione in legge del decreto, ha portato ad escludere tale aumento per i datori di lavoro domestico.
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Giorni di riposo delle badanti
In merito ai giorni di riposo delle badanti il Ccnl stabilisce agli artt. 14 e 15 quanto segue.
1. "Per i lavoratori conviventi il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore la domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero."
Per i collaboratori conviventi, ad esempio, se un collaboratore lavora di norma 7 ore dal lunedì al venerdì significa che il sabato (mezza giornata di riposo) dovrà essere stabilito un orario di lavoro al momento dell’assunzione di massimo 3,5 ore. Solitamente per una collaboratrice convivente che lavora per 54 ore settimanali, si sceglie quindi di stabilire un orario di 10 ore al giorno dal lunedì al venerdì e 4 ore al sabato. Poi la collaboratrice potrà riposare e uscire dall'abitazione dell'assistito, per la mezza giornata del sabato (dalle 12.00 in poi) e tutta la domenica, potendo rientrare lunedì mattina. La cosa importante comunque é che la collaboratrice riposi per 36 ore, quindi anche se riposa ad esempio mezza giornata il giovedì (invece del sabato) e invece che le 24 ore della domenica si riposa dalle ore 20:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica, il periodo di riposo é stato rispettato. L'orario di riposo quindi può essere stabilito tra le parti, a seconda delle esigenze, con un certo margine di libertà.
Il Ccnl indica inoltre che l'eventuale lavoro svolto dalla collaboratrice durante i riposi va così gestito:
- qualora vengano lavorate le 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la maggiorazione del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato;
- Qualora fosse richiesto dal datore di lavorare la domenica, durante le 24 ore di riposo, le ore verranno retribuite con la maggiorazione del 60% e in più sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente
E' previsto in aggiunta anche un riposo intermedio giornaliero di 2 ore nel caso in cui la badante non lavori interamente nella fascia 14.00/22.00 o 6.00/14.00. Durante tali ore la badante può decidere o meno di rimanere presso l'abitazione del datore di lavoro.
2. "Per i lavoratori non conviventi il riposo settimanale è di 24 ore e deve essere goduto la domenica"; anche per loro il riposo domenicale è irrinunciabile e nel caso in cui il collaboratore dovesse lavorare in tale giornata, su richiesta del datore, va corrisposta la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
In merito ai giorni di riposo delle badanti non conviventi il Ccnl stabilisce inoltre che nel caso di assunzione per un numero di ore giornaliere pari a 6 o più ore, con presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto in natura (di norma il pranzo) oppure un'indennità sostitutiva pari al suo valore convenzionale. In caso di fruizione in natura del pasto, il tempo utile a tal fine sarà concordato tra le parti e non retribuito quindi non va compreso nell'orario di lavoro.
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Sei uno studio, caf o patronato? Fidelizza il tuo cliente con webcolf!
Sei uno studio, caf o patronato? Fidelizza il tuo cliente con webcolf! Vuoi mantenere il contatto con il tuo cliente che si è iscritto in Webcolf?
Molti patronati, Caf o studi professionali ci hanno chiesto la possibilità che il loro cliente, che necessita di assistenza, possa inviare direttamente a loro una domanda o una richiesta di aiuto e webcolf ha creato una funzione ad hoc.
Se anche tu hai uno studio, caf o patronato, puoi aprire un account webcolf per conto del tuo cliente, che gestirà le buste paga della sua colf, badante o baby-sitter in autonomia, ma potrà dialogare, quando desidera, con te, chiedendoti consigli e appoggiandosi a te in caso di contestazioni, chiusura del contratto, sostituzioni o situazioni problematiche. E' importante tenersi in contatto con la clientela per proporre anche nuovi servizi dimostrando la vostra continua disponibilità. Tale servizio verrà in futuro potenziato dando la possibilità di contattare, anche in modo cumulativo, tutti i clienti collegati al proprio account principale inviando mail o circolari, per avvisare di scadenze o, semplicemente per fare pubblicità di nuovi prodotti o pacchetti.
In questo modo webcolf ti permette di non perdere i contatti con chi ha già usufruito dei tuoi servizi, o con chi ha chiesto consulenza oppure con chi è solamente iscritto al tuo patronato.
Quindi, in sintesi, con l'abbonamento professionale di Webcolf sarà possibile creare nuove registrazioni private che saranno legate al vostro account principale.
Come abilitare questa nuova funzione?
Una volta cliccato al solito link di registrazione https://www.webcolf.com/exec/isapi.dll/?register=1 dovrai mettere il flag sull'opzione sotto "Questa registrazione viene fatta dal patronato/caf/studio per conto di un proprio cliente", dovrai indicare la mail di riferimento del tuo account professionale e il codice utente (esempio 22-12c) e poi cliccare Accedi.
Nel menù Utilità (icona ingranaggio) | Opzioni e configurazioni webcolf, potrai stampare al punto "2. Mantieni i contatti con i tuoi clienti" un modulo da consegnare al nuovo datore di lavoro nel quale indicare le credenziali d'accesso con le quali è stato registrato (ovvero login e password).
Come gestire il rapporto con il nostro cliente registrato?
Chi viene registrato come privato trova nella sua home page appena entra in webcolf con il bottone accedi, la possibilità di contattare via e-mail direttamente lo studio, caf o patronato a cui è collegato cliccando semplicemente il bottone "scrivi". Si aprirà infatti una finestra da completare. Cliccando "invia", il messaggio verrà inviato all'indirizzo di posta elettronica dello studio, caf o patronato.
Allo stesso modo, anche il caf, lo studio o il patronato, nella sua home page sotto ha la possibilità di vedere tutti i clienti collegati, di entrare nel loro account e di inviare una mail direttamente cliccando i bottoni "collegati" e "scrivi".
E' importante inoltre inserire il logo dello studio, caf o patronato nella propria utenza professionale nel profilo utente che si trova cliccando in alto nel menù a destra sull'icona della sagoma. In questo modo i clienti privati collegati al suo account principale vedranno questo logo nella loro home page, accanto al bottone "scrivi".
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E' possibile assumere come colf un richiedente asilo?
Se il collaboratore che si intende assumere non ha permesso di soggiono ma ha fatto richiesta di asilo politico, il datore può procedere all'assunzione poichè tale motivazione permette di effettuare attività lavorativa; infatti come stabilisce la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 luglio 2016 n. 14751: "la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale, rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda (...), costituisce permesso di soggiorno provvisorio".
QUANDO E COME EFFETTUARE L'ASSUNZIONE
Secondo la stessa circolare, la richiesta di asilo consente al richiedente di svolgere attività lavorativa decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di protezione laddove il relativo procedimento non si sia concluso ed il ritardo non sia ascrivibile al richiedente. Il datore quindi può assumere il richiedente asilo come lavoratore domestico ma solo se sono trascorsi 60 giorni dalla formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale senza che chi di dovere si sia espresso sulla concessione del relativo permesso richiesto. A tal fine il datore dovrebbe avere un documento che attesta che sono passati 60 gg dalla data della formalizzazione della domanda. Alcune Questure rilasciano una dichiarazione con la data di formalizzazione altrimenti é necessario che il collaboratore rilasci al datore copia dell'ultima pagina della formalizzazione della domanda di protezione da dove si evince la data.
Se sono passati 60 giorni senza alcuna risposta dall'ente preposto il datore può procedere all'assunzione indicando in fase di comunicazione Inps che il collaboratore é in attesa di permesso per "richiedente asilo". Se il datore non si riuscisse a completare l'assunzione sul sito Inps, perchè mancano dei dati come carta d'idenitità o codice fiscale, l'Inps consiglia di rivolgersi fisicamente alla sede più vicina.
SANZIONI
Nel caso in cui non sia stato rilasciato il permesso di soggiorno provvisorio (la c.d. ricevuta della verbalizzazione della domanda) anche laddove la manifestazione di volontà sia stata espressa ma non verbalizzata o non siano ancora trascorsi i 60 giorni dal rilascio della ricevuta, saranno applicate le procedure previste in caso di occupazione irregolare di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno, compreso l'intervento delle forze dell’ordine per la verifica della posizione del cittadino straniero.
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Ore minime settimanali per contratto di colf e badanti
C'È UN NUMERO MINIMO DI ORE SETTIMANALI PER IL CONTRATTO DI COLF E BADANTI?
Molti nostri utenti, che utilizzano Webcolf per gestire il rapporto di lavoro domestico delle loro colf, badanti o baby-sitter, ci chiedono spesso se ci sono delle ore minime settimanali per contratto di colf e badanti.
Il contratto collettivo colf e badanti e le norme vigenti non impongono un numero di ore minime settimanali per contratto di colf e badanti ma fissano, invece, le ore massime: 40 per i non conviventi e 54 per i conviventi.
Ciò significa che è possibile assumere una colf anche per 1 ora alla settimana con le stesse procedure di una colf che si assume a 40 ore settimanali o 54.
Altri utenti, inoltre, ci chiedono se, per i contratti di poche ore settimanali, sia più semplice e meno oneroso gestire le prestazioni lavorative con i voucher e con il libretto di famiglia. Ci sentiamo di sconsigliare per ora l'utilizzo di questa procedura per il settore del lavoro domestico in quanto il libretto di famiglia non è conveniente, nè in termini di trattamento economico, nè in termini di pagamento dei contributi e nemmeno in termini di tempo essendo una procedura complessa, che richiede continue comunicazioni all'inps e che ha un costo più elevato rispetto al normale contratto di iscrizione all'inps.
QUALI SONO LE DIFFERENZE LEGATE AL NUMERO DI ORE SETTIMANALI DEL CONTRATTO DI COLF E BADANTI?
C'è una sostanziale differenza tra i collaboratori che lavorano fino alle 23 ore settimanali e quelli che lavorano più di 23 ore perchè l'inps considera la settimana contributiva completa quella in cui la colf o badante lavora 24 ore o più.
Questo ha conseguenze su vari elementi:
- Se la colf o badante richiede la disoccupazione o la maternità , l'inps, nel conteggio dei requisiti minimi valorizza le settimane in base sempre alle 24 ore. Se, ad esempio, una colf lavora 12 ore a settimana, per poter avere la disoccupazione avrebbe bisogno del doppio delle settimane di una colf che lavora 24 o più ore a settimana.
- Anche la pensione viene calcolata sulle settimane di 24 o più ore contributive. Se le ore sono inferiori il maturato è molto basso.
VINCOLI CONTRATTUALI PER IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
Per poter rinnovare il permesso di soggiorno i collaboratori domestici extracomunitari devono ricevere una retribuzione minimna mensile pari all'assegno sociale (nel 2018 453 €) e questo importo deriva anche dal numero di ore settimanali. Non c'è quindi un minimo di ore per il rinnovo, ma una retribuzione minima mensile, che a sua volta viene determinata dall'orario di lavoro.
ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE E CONTRIBUTI
Al datore di lavoroconverrebbe sempre stipulare contratti dalle 25 ore settimanali in su, poichè il contributo orario per un contratto fino a 24 ore settimanali è maggiore: l'aliquota fino alle 24 ore settimanali è più alta e dipende anche dalla paga oraria corrisposta, mentre dalle 25 ore in su l'aliquota è più bassa e fissa.
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Fare l'assunzione di colf e badanti oggi è più semplice!
Cosa devo fare per assumere una colf, badante o baby sitter? E quanto mi costa? Quale contratto conviene?
Ci sono dei documenti da richiedere alla colf o badante? Entro che termini devo fare la comunicazione di iscrizione al sito inps? Cosa devo indicare nel sito? Mi serve un pin?
A tutte queste domande risponde Webcolf, programma online gestione colf e badanti.
Da oggi inoltre webcolf ha aggiunto una maschera di aiuto che indica passo passo come compilare il questionario di comunicazione di iscrizione al sito inps. Potrai fare la comunicazione in 5 minuti facendo il copia incolla dei dati proposti da webcolf dentro al sito inps.
Ci sono 3 linguette a sinistra che riepilogano il rapporto di lavoro che corrispondono alle 3 pagine dell'inps (a destra): dati datore, dati collaboratore, dati rapporto.
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Pignoramento del quinto dello stipendio di colf e badanti
Il pignoramento dello stipendio, rientra tra i provvedimenti esecutivi che l’Agenzia delle Entrate, altro agente o comunque un terzo, può effettuare per recuperare l’eventuale credito che vanta nei confronti del debitore e cioé il lavoratore nel nostro caso.
Nello specifico, il pignoramento dello stipendo prevede la possibilità per il creditore, di procedere al pignoramento delle somme stabilite nell'atto giudiziario tramite due modalità e momenti diversi:
pignoramento dello stipendio notificato al datore di lavoro. La trattenuta sullo stipendio viene svolta ad opera del datore datore di lavoro per conto del creditore prima ancora che la retribuzione venga corrisposta al collaboratore;
Pignoramento dello stipendio sul conto corrente che avviene dopo che la retribuzione è stata percepita e depositata sul conto corrente del dipendente a seguito del bonifico effettuata dal datore di lavoro.
Pignoramento del quinto dello stipendio di colf e badanti: come avviene il pignoramento dello stipendio
Come anticipato se il pignoramento dello stipendio é notificato al datore di lavoro domestico (c.d. pignoramento presso terzi), prevede che la somma mensile da pignorare debba essere trattenuta al collaboratore/debitore prima che la busta paga venga pagata al dipendente stesso. Ne consegue che la retribuzione non ancora transitata nella disponibilità materiale della colf o badante, diventa oggetto di trattenuta da parte del creditore fino ad un massimo di 1/5 dello stipendio netto mensile, e cioè solo dopo aver effettuato le trattenute contributive.
Pignoramento del quinto dello stipendio di colf e badanti: come operare in Webcolf
Per gestire un pignoramento del quinto dello stipendio l'utente dovrebbe: - calcolare il cedolino normalmente in Cedolini | inserimento mensile, verificando quant'è l'importo del netto da pagare; - tornare nell'inserimento mensile, selezionare sotto il calendario mensile, da una delle tre righe con menù a tendina, la voce "Pignoramento / Cessione" e indicare come importo da trattenere 1/5 del "Netto da pagare" appena calcolato alla colonna "Imp. Tot."; - calcolare e ricalcolare il cedolino.
Se ad esempio il cedolino del mese di gennaio 2022 risultasse avere un netto di 974 €, il datore dovrebbe operare un pignoramento di 194,80 € (1/5 del netto).
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Pagare lo stipendio della colf in contanti: si può?
AGGIORNAMENTO GENNAIO 2020: la collaboratrice va retribuita con modalità traccibili nei casi indicati qui.
La Legge di Bilancio 27/12/2017 n° 205, pubblicata nella G.U. il 29/12/2017 ha stabilito all'art. 910 che:
"A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni."
Per quanto riguarda invece il lavoro domestico la legge di bilancio specifica poi all'art. 913:
"le disposizioni non si applicano [...], né a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiarie domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale."
Noi però consigliamo ugulamente al datore di lavoro domestico di corripsondere la retribuzione alla collaboratrice con modalità tracciabili in modo che nell'eventualità di contestazioni in sede sindacale, ci sia prova certa di quanto pagato.
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Badante di notte: assistenza o presenza?
AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2020: con l'entrata in vigore del nuovo Ccnl sono state ridotte le ore contributive ai fini della Cassa Colf per i contratti di assistenza e presenza notturna. Da ottobre, le ore contributive su cui calcolare la Cassa colf non corrisponderanno a 54 ore settimanali ma a 48 ore per l'assistenza notturna e 30 per la presenza notturna. Le ore lavorative e quelle contributive ai fini Inps invece resteranno di 54 ore settimanali.
Quando il datore, o assistito, é persona non autosufficiente spesso si ha necessità di una persona che resti in casa anche durante la notte. In tal caso é necessario assumere un collaboratore con gli appositi contratti notturni di presenza o assistenza, disciplinati dal CCnl.
Tipi di contratto di lavoro notturno domestico
Le opzioni sono due:
- l'assistito ha bisogno di cure continue e quindi la badante deve rimanere sveglia tutta la notte. In tal caso, qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00, può applicarsi il contratto di c.d. "assistenza notturna" con livello solitamente CS o DS (il livello DS se la badante é formata professionalmente).
- Il datore di lavoro non ha bisogno di assistenza continua e la badante, che dorme in stanza separata, presta assistenza raramente durante la notte. In tal caso é necessario stipulare un contratto di "presenza notturna" che ha fascia oraria dalle 21.00 e le ore 8.00, con un fisso mensile sempre uguale a prescindere dal livello.
Il fatto di fare assistenza continua o meno distingue i casi in cui si può parlare di presenza o assistenza notturna. Solitamente per entrambi i contratti, l'orario é di 54 ore settimanali, dato che il collaboratore dev'essere convivente e quindi di prassi si indicano 9 ore di lavoro dal lunedì al sabato. Tali saranno le ore pagate e versate ai fini contributivi (più ore di ferie, di malattia, di festività, ecc... su cui vanno pagati i contributi).
Questi sono i contratti esclusivamente notturni ovvero previsti per chi non svolge prestazioni diurne. Si consiglia, se si avesse bisogno di una badante che lavori di giorno e che di notte sia solo presente in casa, di non fare due assunzioni (una per badante di presenza notturna e una di normale badante convivente diurna), ma di assumere solo una badante convivente diurna full-time 54 ore. Infatti il regime di convivenza prevede che il vitto e l'alloggio vengano corrisposti in natura e che, quindi, la collaboratrice dorma dal datore di lavoro.
Convivente o non convivente?
I contratti di assistenza e presenza notturna prevedono sempre la convivenza (anche se poi di giorno il collaboratore ritorna a casa sua). Infatti nelle tabelle delle paghe minime ufficiali pubblicate ogni inizio anno (consultabili qui), le paghe per l'assistenza e per la presenza notturna sono indicate solo per i conviventi e solo mensilizzate e non ad ore.
Si precisa che la paga mensilizzata minima è fissa e non riproporzionabile (da 2 a 54 ore settimanale non cambia), quindi conviene sempre assumere con contratto di presenza o assistenza notturna per 54 ore settimanali e non meno.
Quale paga applicare per gli straordinari?
Mentre il contratto esclusivamente di assistenza notturna segue le norme dello straordinario in base al livello e non prevede particolarità, per quanto riguarda il contratto di presenza notturna il CCNL stabilisce un calcolo dello straordinario differente. All' art. 11 comma 2, infatti, si legge:
"Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato."
E' necessario quindi distinguere a nostro avviso tra due casi:
- collaboratore che sempre nell'esercizio delle sue mansioni di presenza notturna fa delle ore in più di lavoro. Si pensi ad esempio all'assistito che ha necessità di essere accompagnato in bagno più volte a tal punto da dover conteggiare un'ora in più non riposata dalla collaboratrice. In tal caso in Webcolf é sufficiente indicare il totale delle ore lavorate. Quelle aggiuntive verranno conteggiate alla voce "Interventi in regime di presenza notturna" applicando la paga prevista per i non conviventi con lo stesso livello (tabella C) ma senza alcuna maggiorazione.
- Badante che viene assunta per presenza notturna ma che fa ad esempio un'ora di straordinario prima delle fascia oraria prevista per la presenza (21.00/8.00). In questo caso si tratta proprio di straordinario quindi va applicata la paga delle tabella C + la maggiorazione prevista indicando la causale S di lavoro stroardinario + le ore aggiuntive.
Webcolf gestisce anche questi tipi di contratto selezionando nella maschera dell'inserimento collaboratore | inquadramento l'opzione desiderata.
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Il diritto di precedenza vale per colf e badanti?
Il Dlgs 81/2015 stabilisce, per i lavoratori a tempo determinato che hanno prestato lavoro per almeno 6 mesi, il diritto di precedenza rispetto ai nuovi rapporti di lavoro a termpo indeterminato instaurati dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto purchè l'assunzione a tempo indeterminato riguardi le stesse mansioni di cui si occupava il lavoratore nel contratto a tempo determinato.
Il diritto di precedenza vale anche per colf e badanti?
La domanda é ben posta visto il particolare rapporto di fiducia che dev'esserci tra collaboratore e datore, considerato anche che l'attività lavorativa viene svolta all'interno dell'ambito familiare e quindi privato.
Lo stesso Dlgs 81/2018, all'art. 24 risponde alla domanda:
"Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine."
Dato che l'art. 24 si riferisce a lavoratore che presta la sua attività presso un'azienda, ciò esclude l'applicabilità del diritto di precedenza al lavoro domestico e quindi il datore di lavoro domestico può assumere un nuovo collaboratore a tempo indeterminato liberamente e senza alcun vincolo.
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Il lavoro domestico viene considerato lavoro usurante?
Il D.Lgs. n. 67/2011 ha stabilito la possibilità di accedere in anticipo alla pensione per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Le attività lavorative oggetto di questo beneficio sono i c.d. lavori usuranti descritti all'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999.
Le attività in questione sono riconducibili alle seguenti categorie:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti. Si tratta dei soggetti che hanno svolto lavori in galleria, cava o miniera, i lavori ad alte temperature, i lavori in cassoni ad aria compressa, le attività per l’asportazione dell’amianto, le attività di lavorazione del vetro cavo, lavori svolti dai palombari e lavori espletati in spazi ristretti.
b) Lavoratori notturni ripartiti nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64;
2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
c) Lavoratori addetti alla linea di catena: lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicati nell'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del cc, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità.
d) Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Con riguardo a questi lavori il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento ed ai competenti istituti previdenziali.
Per quanto riguarda i lavoratori domestici la questione é controversa anche perchè tale categoria di lavoratori non viene espressamente esclusa dall'ambito dei lavori usuranti.
Il lavoratore domestico comunque potrebbe a nostro avviso esser configurato come lavoratore notturno, quindi come lavoro usurante, quando viene assunto con contratto di assistenza notturna. Il collaboratore assunto con tale tipo di contratto infatti svolge la propria mansione di badante di persona non autosufficiente durante la notte, in una fascia oraria ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00, per tutte le giornate di lavoro arrivando quindi a superare sicuramente il minimo di 64 giorni l'anno prima indicati al punto b).
La cosa comunque é controversa e non essendoci un unico parere a riguardo la valutazione della richiesta di pensione anticipata fatta dal collaboratore domestico che assistente persona non autosufficiente a turni andrà valutata dall'INPS singolarmente, caso per caso.
Come si effettua la richiesta di pensione anticipata per lavori usuranti?
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Contratto badante 24 ore su 24
Contratto badante 24 ore su 24: di che cosa si tratta
È possibile assumere una badante 24 ore su 24 per assistere un anziano o una persona disabile?
Ci sono due opzioni di contratto badante 24 ore su 24 per chi ha bisogno di una badante giorno e notte e dipendono dalle condizioni della persona da assistere:
1. L'assistito non ha bisogno di cure continue di notte e quindi la badante riesce a riposare (viene svegliata al massimo 1 o due volte per notte).
In questo caso si consiglia l'assunzione di una badante convivente a tempo pieno, per 54 ore settimanali con orario di 10 ore dal lunedì al venerdì e 4 il sabato, dove le ore indicate sono previste come diurne e la presenza della badante durante la notte è intesa solo come corresponsione dell'alloggio. Per questo motivo non vengono indicate ore notturne. Si parla infatti di fruizione in natura del vitto e dell'alloggio e non di obbligo di assistenza per tutta la notte. La presenza la notte in pratica é compresa nel mensile e permette di avere una collaboratrice che fa assistenza, pulizie e prepara i pasti di giorno e in più assicura la sua presenza in stanza accanto la notte in caso di necessità.
Con questo tipo di contratto la badante ha diritto ad un giorno e mezzo di riposo, oltre a 2 ore al giorno, normalmente dopo pranzo, previste durante gli altri giorni lavorativi. Per questo motivo la maggior parte delle badanti lavora dal lunedì fino al sabato alle 12 e poi si assenta per riposare fino alla domenica sera.
Se i figli o altri familiari dell'assistito non riescono a coprire le ore di riposo della badante, si dovrà assumere anche una seconda badante in sostituzione dei riposi, che dovrebbe lavorare dal sabato alle 12 fino alla sera della domenica. Per chi ha assunto la badante principale con orario full-time ed un livello CS (badante persona non autosufficiente) o DS (badante formata professionalmente per persona non autosufficiente) esistono dei contratti per sostituzione dei riposi con una paga sempre uguale anche per la domenica (gli importi orari si possono vedere cliccando qui) ovvero senza la maggiorazione per il lavoro nel giorno festivo. Spieghiamo nel dettaglio il contratto di sostituzione riposi nel nostro articolo Come sostituire la badante durante i riposi? Per il livello BS (assistenza a persone autosufficienti) questo tipo di contratto non è previsto, e si deve assumere la collaboratrice in sostituzione con un semplice contratto a ore come non convivente, riconoscendo la maggiorazione del 60% per le ore di lavoro domenicale.
2. La persona da assistere ha bisogno di continue cure per tutta la notte e la badante non riesce a riposare.
In questo caso assumere una collaboratrice con contratto normale di 54 ore settimanali come indicato nell'opzione precedente non è sufficiente, poichè una badante non può lavorare 24 ore su 24 senza dormire. Si dovrebbe assumere, quindi, una seconda persona con contratto esclusivamente di assistenza notturna. Tale contratto prevede 54 ore settimanali: 9 ore dal lunedì al sabato con riposo la domenica notte. Per coprire però tutte le 24 ore è necessaria anche una persona per la metà del sabato e tutta la domenica assunta come non convivente ad ore, ma si consiglia, per evitare questo ulteriore costo, di chiedere alle due badanti di fare qualche giornata di lavoro straordinario magari alternandosi.
Oppure, di prassi si assumono due badanti con contratto normale di convivenza a tempo pieno che si alternano, sia per coprire le ore di riposo giornaliere, sia per coprire le giornate di riposo. In questo modo i costi per il datore sono più bassi: è più costoso, infatti, avere un contratto di normale convivenza e uno esclusivamente notturno che due contratti di normale convivenza.
Si deve precisare, in questi casi, che essendovi due collaboratrici presenti contemporaneamente nell'abitazione del datore, ognuna dovrebbe avere a disposizione una propria camera personale.
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