Trasferta di colf badanti e babysitter

Trasferta di colf badanti e babysitter: come funziona?

Spesso accade che il datore di lavoro chieda al proprio collaboratore domestico di seguirlo in vacanza o nella seconda casa di proprietà.

In genere si tratta di lavoratori che si occupano di assistenza e di cui il datore di lavoro non può fare a meno.

In tal caso si parla di trasferta.

La trasferta è disciplinata dall'art. 33 del CCNL che prevede quanto segue:

Il lavoratore convivente è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali. 

In caso di trasferta devono essere rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio sostenute per raggiungere il luogo della trasferta, e deve essere riconosciut0, in aggiunta alla normale retribuzione, una diaria giornaliera pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla Tabella A, per ogni giorno di trasferta, salvo il caso in cui il relativo obbligo sia contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.

Va precisato come, anche durante la trasferta, il lavoratore abbia diritto ai riposi settimanali previsti dal contratto, comprese le 2 ore di riposo giTrasferta di colf badanti e babysitterornaliero.

Trattandosi di una prassi molto comune, se si elabora la lettera di assunzione con Webcolf, la trasferta è già prevista da contratto, pertanto, secondo la previsione del CCNL, non è necessario riconoscere la diaria aggiuntiva.

Trasferta di colf badanti e babysitter non conviventi

Nella realtà la trasferta viene spesso richiesta anche ai lavoratori non conviventi, come ad esempio alle babysitter. 

Non vi è una normativa specifica per la trasferta di colf badanti e babysitter non conviventi, ma si ritiene che per analogia si possa applicare quanto previsto per i lavoratori conviventi.

Non essendo, però, previsti il vitto e l'alloggio da contratto, il datore di lavoro dovrà sostenere le spese per l'alloggio e i pasti del lavoratore.

 

 

 

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