La malattia di colf e badanti
Nel lavoro domestico la corresponsione dell'indennità di malattia è onere esclusivo del datore di lavoro.
Né l’Inps, né la Cassa Colf pagano la malattia di colf e badanti.
L'articolo 27 del CCNL colf e badanti, in merito alla malattia, prevede quanto segue:
1. Oneri del collaboratore
In caso di malattia il lavoratore deve:
a) avvertire tempestivamente il datore di lavoro;
b) farsi fare un certificato medico entro il giorno successivo all'inizio della malattia;
c) se non convivente (o convivente assente o in ferie) consegnare o inviare a mezzo raccomandata il certificato medico entro 2 giorni dal rilascio. Per i conviventi che sono in casa non serve consegnare il certificato a meno che non venga richiesto dal datore di lavoro.
2. Conservazione del posto di lavoro
In caso di malattia, al lavoratore spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.
In caso di malattia oncologica i periodi suddetti vanno aumentati del 50%.
3. Preavviso, periodo di prova e malattia
In caso di malattia durante il periodo di prova o durante il periodo del preavviso di licenziamento/dimissioni, si sospende la decorrenza degli stessi.
4. Retribuzione della malattia
In caso di malattia al lavoratore spetta la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8 (per anzianità fino a 6 mesi), 10 (per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni) o 15 (per anzianità oltre i 2 anni) giorni complessivi nell'anno nella seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
- dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
Per "giorni di calendario", come indica il Ccnl colf e badanti nelle note a verbale, si intendono i 30esimi della mensilità. Questo significa che la retribuzione che viene corrisposta durante la malattia é giornaliera ed é pari ad 1/30esimo del mensile.
Il periodo di malattia a disposizione si calcola in un lasso di tempo di 365 giorni decorrenti dall'evento, non dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno.
Per sapere se il collaboratore ha diritto a giorni di malattia e a quanti, va verificato se nei 365 giorni che precedono la malattia in essere, il collaboratore ne aveva già usufruito e in caso, quanti giorni restano.
Si ricorda che tutti questi calcoli vengono effettuati in automatico da Webcolf indicando il codice M nell'inserimento mensile delle presenze per tutti i giorni di calendario compresi nel certificato di malattia, siano essi lavorativi, non lavorativi, domeniche o festivi, facendo attenzione a non indicare ore dopo la M.
Esempi di calcolo della retribuzione in caso di malattia
La differenza tra collaboratore convivente e non convivente nel calcolo della malattia sta nel fatto che per il collaboratore convivente la paga di fatto comprende la quota di vitto e alloggio.
A) COLLABORATORE NON CONVIVENTE:
Esempio di collaboratrice con anzianità oltre i due anni e con 2 giorni di malattia già fatti nei 365 giorni precedenti, assunta per 10 ore settimanali a 5 € l'ora.
Il ragionamento è il seguente:
a quanti giorni di malattia ha diritto il collaboratore in base all'anzianità? In questo caso 15 giorni di calendario.
Quanti giorni di malattia ha già effettuato negli ultimi 12 mesi? 2 giorni, perciò rimangono a disposizione 13 giorni di malattia retribuita.
Si contano 13 giorni consecutivi dal primo giorno di malattia, e vengono pagati i primi tre al 50% e i rimanenti 10 al 100%.
Essendo la malattia in 30esimi é necessario ricavare il mensile medio e dividerlo per 30:
10 ore settimanali x 5 € = 50,00 € di retribuzione settimanale x 4,3334 settimane medie in un mese = 216,67 € di mensile medio : 30 = 7,22 € per i giorni di malattia pieni e 3,61 € per i giorni di malattia carenza (7,22 * 50%).
Nell'esempio, avendo la collaboratrice a disposizione solo 13 giorni percepirà:
- primi 3 giorni di calendario x 3,61 € = 10,83 €
- dal 4° al 13esimo giorno (10 giorni) = 7,22 € al giorno x 10 = 72,20 €.
10,83 + 72,20 = 83,03 € per tutto il periodo di malattia
B) COLLABORATORE CONVIVENTE
Esempio di collaboratrice con anzianità minore di 6 mesi che non ha mai fatto malattia, assunta con orario full-time di 54 ore settiamanali (6 giorni di lavoro a settimana) e un compenso di 1.000 € mensili.
Il ragionamento è il seguente:
quanti giorni di malattia ha diritto il collaboratore in base all'anzianità? In questo caso 8 giorni di calendario.
Quanti giorni di malattia ha già effettuato negli ultimi 12 mesi? Nessuno, e quindi ha diritto ancora a 8 giorni di malattia da retribuire.
Si retribuiscono quindi i primi tre giorni al 50% e i rimanenti cinque al 100%.
Per calcolare il 30esimo della mensilità é necessario sommare al mensile lordo pattuito la media mensile di vitto alloggio e poi dividere il risultato per 30. Il Ccnl colf e badanti infatti indica che la retribuzione su cui calcolare la malattia é la "globale di fatto" specificando nelle note a verbale che "si intende quella comprensiva di tutte le indennità (baby sitter per bambini minori di 6 anni, assistenza a più persone non autosufficienti, ecc), ivi incluse le indennità di vitto e alloggio".
Avendo nell'esempio pattuito 1000 € mensili e un orario di 54 ore che si distribuisce in 6 giorni a settimana il conteggio é il seguente:
5,61 € al giorno di vitto alloggio previsto per il 2021 x 6 giorni a settimana = 33,66 € di v/a settimanale x 4,3334 settimane medie in un mese = 145,86 € di v/a medio mensile
1.000 + 145,86 = 1.145,86 € : 30 = 38,1953 € al giorno in caso di malattia, ridotto al 50% (19,097 €) per i primi tre giorni di carenza.
Nell'esempio, avendo la collaboratrice a disposizione solo 8 giorni percepirà:
- primi 3 giorni di calendario x 19,097 € = 57,291 €
- dal 4° all'8° giorno (5 giorni) = 38,1953 € al giorno x 5 = 190,98 €
57,291 + 190,98 = 248,27 € per tutto il periodo di malattia
Per conoscere le procedure e le regole di gestione del rapporto di lavoro domestico leggi il nostro articolo Malattia di colf e badanti: come si indica in busta paga?