Il Ccnl colf e badanti prevede che a ciascun lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore, spetti un aumento del 4% sulla paga base sindacale, per un massimo di 7 bienni. Nel calcolo della retribuzione di un collaboratore domestico quindi vanno conteggiati anche eventuali scatti di anzianità maturati.
Lo scatto:
1-non può essere assorbito da un superminimo o da un acconto futuri aumenti;
2- viene calcolato sempre sulla paga minima contrattuale, anche se la paga totale comprende un superminimo;
3- venendo calcolata sempre sulla paga base minima e poichè tale paga viene aumentata ogni anno, il valore delloscatto si modifica annualmente e quindi anche l'importo totale complessivo della paga e degli scatti;
4- il primo scatto di anzianità matura il mese successivo a quello di assunzione, ossia dopo 25 mesi, tranne nel caso di assunzione avvenuta il 1° del mese, nel qual caso lo scatto matura il mese stesso ossia dopo 24 mesi. Se ad esempio l'assunzione avviene il 1° ottobre 2015, il primo scatto matura nel mese di ottobre 2017, mentre se l'ssunzione avvenisse il 2 ottobre 2015 il primo scatto maturerebbe a novembre 2017.
Esempio di calcolo degli scatti di anzianità di colf e badanti
Per una colf non convivente assunta il 3 ottobre 2008 con paga base sindacale di un livello B, gli importi degli scatti nei vari anni sono i seguenti: - 2008: paga base 5,07 - nessuno scatto - 2009: paga base 5,18 - nessuno scatto - 2010: paga base 5,21 - a novembre 1 scatto: 4% di 5,21= 0,2084 - 2011: paga base 5,28 - 1 scatto ma l'importo si modifica in 0,2112 - 2012: paga base 5,42 - a novembre 2 scatti: 8% di 5,42= 0,4336 - 2013: paga base 5,52 - 2 scatti ma l'importo si modifica in 0,4416 (8% di 5,52)
La paga totale quindi deriva dalla somma della paga base + l'importo degli scatti. Nel caso la paga concordata sia invece superiore al minimo sindacale, la paga totale deriva dalla somma della paga base + l'importo degli scatti (calcolati sulla paga base) + superminimo/acc. fut.aumenti.
Webcolf esegue questi calcoli in modo automatico basandosi sulla data di assunzione inserita, e in ogni busta paga inserisce il dettaglio del numero di scatti maturati, l'importo relativo e le date dell'ultimo e del prossimo scatto.
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Vitto e alloggio
Il vitto e alloggio di un collaboratore convivente
Come stabilito dal Contratto Collettivo, oltre alla normale retribuzione il collaboratore convivente ha diritto a ricevere il vitto e l'alloggio.
Se il vitto e l'alloggio non vengono fruiti in natura, la colf o badante ha diritto ad un'indennità sostitutiva. Quest'ultima viene calcolata moltiplicando il valore convenzionale giornaliero di vitto alloggio, fissato ogni anno dalle parti che hanno sottoscritto il Ccnl, per il numero di giorni lavorati. Per il 2021, ad esempio, la quota giornaliera è di euro 5,61 (1,96 per colazione/pranzo, 1,96 per la cena e 1,69 per l'alloggio).
Nel caso in cui il collaboratore domestico goda ad esempio del vitto ma non dell'alloggio, oppure il contrario, l'indennità sostitutiva sarà calcolata non sulla quota giornaliera totale (5,61 per li 2019) ma solo sulla parte non goduta in natura. Se ad esempio una badante convivente assunta per 30 ore settimanali dorme presso il datore, ma non fruisce anche del vitto, deve esserle corrisposta ogni mese l'indennità sostitutiva della colazione/pranzo (1,96 euro al giorno) + l'indennità sostitutiva della cena (1,96 euro) = 3,92 € giornalieri, da moltiplicare per i giorni lavorati.
Il vitto e alloggio in Webcolf
Nel menù Assunzione | Inserimento collaboratore domestico | Trattamento economico, è possibile gestire il vitto e l'alloggio del collaboratore convivente.
Se il collaboratore riceve vitto e alloggio in natura si può selezionare la voce che vediamo qui sotto. In mancanza di selezione il programma applica di default tale impostazione, dato che è il caso maggiormente ricorrente, quindi anche se l'utente scorda di apporre tale flag il programma applica l'opzione in automatico.
Se invece le parti concordano che il vitto e l'alloggio venga interamente corrisposto in denaro, è necessario selezionare tutte le opzioni come nella foto seguente:
Cliccando sui relativi flag il programma indica in automatico l'importo convenzionale stabilito dal Ccnl. Se il datore volesse applicare un importo più alto basterà indicarlo nell'apposita casella e memorizzare in alto.
Se solo una parte del vitto e alloggio viene corrisposta in natura il resto dev'essere corrisposto in denaro. Per esempio se il collaboratore domestico dorme presso il datore ma non gli vengono corrisposti i pasti é necessario apporre i relativi flag per pagarli per ogni giorno lavorativo, esempio:
Se si sceglie di corrsipondere il vitto e l'alloggio o parte di esso in denaro, quando l'utente calcola il cedolino, il programma inserisce in modo automatico l'indennità sostitutiva per i giorni lavorativi con la voce 39, come nell'esempio seguente:
Il Ccnl colf e badanti indica poi che nel caso di festività, ferie, malattia o infortunio debba essere riconosciuta al lavoratore l'indennità di vitto e alloggio.
Nel caso di collaboratore che già riceve in denaro vitto e alloggio, la busta paga non avrà nulla di diverso, mentre per il collaboratore che di norma lo riceve in natura, va corrisposta l'indennità sostitutiva, purchè tali giornate vengano trascorse al di fuori dell'abitazione del datore. Il programma in automatico corrisponde l'indennità con voce 40 come nell'esempio seguente:
Se invece il collaboratore permane presso il datore e quindi riceve il vitto alloggio in natura come al solito, non va corrisposta l'indennità sostitutiva (altrimenti si corrisponde due volte), perciò è necessario togliere l'indennità con apposito flag presente nell'anagrafica del collaboratore. Per maggiori informazioni si può leggere qui.
Su cosa incide il vitto e alloggio?
Il Ccnl fa sempre riferimento alla retribuzione globale di fatto quando stabilisce su che base calcolare alcuni elementi della paga del lavoratore convivente, intendendosi con questo termine quella comprensiva del vitto e alloggio. Il vitto e l'alloggio, infatti, incide su alcuni elementi della busta paga:
1-13esima: nel conteggio della tredicesima va inserita anche la quota di vitto e alloggio mensile, in quanto essendo la 13esima l'equivalente di una normale mensilità, se il vitto e l'alloggio non fossero pagati in più, la 13esima sarebbe più bassa rispetto al valore di una mensilità ordinaria; 2-tfr: nella retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto va inserita anche la quota mensile di vitto e alloggio, in quanto fa parte della retribuzione che il collaboratore riceve in modo costante; 3-straodinari: anche nel calcolo dello straordinario va considerata la retribuzione glibale di fatto, ovvero la retribuzione oraria inclusiva di vitto e alloggio calcolati in denaro; 4-contributi: come stabilito dall'Inps la retribuzione oraria effettiva sulla quale si calcolano i contributi deve comprendere la quota di 13esima ed anche la quota di vitto e alloggio, se il collaboratore è convivente.
Il programma calcola in modo automatico le indennità sostitutive di cui sopra.
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La maternità nel contratto per i lavoratori domestici è così regolata: 1) La maternità è prevista per 5 mesi (2 prima del parto e 3 dopo il parto): durante tale periodo la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, a non lavorare e a percepire un'indennità sostitutiva. 2) La retribuzione in caso di maternità obbligatoria è completamente a carico dell'INPS (e non del datore di lavoro). Il datore deve comunque elaborare i cedolini indicando MO (maternità obbligatoria) per tenere i ratei aggiornati. 3) La collaboratrice dovrebbe presentare la domanda di maternità all'inps. Per il modulo da compilare si trova al link: http://www.webcolf.com/doc/SR01_mat.pdf 4) La lavoratrice ha diritto a percepire dall'inps l'indennità, pari all'80%, però, solo se ha maturato, anche in settori diversi da quello domestico, 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti la maternità, oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti. 5) La tredicesima è in parte pagata dall'INPS (80%) in parte retribuita dal datore (20%). 6) L'accantonamento del TFR invece è completo in quanto calcolato sulla retribuzione che la colf dovrebbe percepire se lavorasse per intero il mese. 7) Il rateo di ferie matura normalmente anche durante il periodo di maternità. 8) I contributi non vanno pagati in quanto non c'è erogazione di retribuzione. 9) Dall'inizio della gestazione e fino al termine del periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice non può essere licenziata, tranne che per giusta causa, ovvero per mancanze gravi che non consentano la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria. 10) La lavoratrice domestica non ha diritto all'indennità per astensione facoltativa (congedo parentale) mentre, può avvalersi del periodo di astensione obbligatoria anticipata. Infatti in caso di gravidanza a rischio la collaboratrice deve richiedere la maternità anticipata all'inps, (con documentazione medica). La maternità anticipata va trattata come fosse maternità obbligatoria, sia per quanto riguarda webcolf, sia per quanto riguarda l'inps e la retribuzione. RIcordiamo comunque che il programma webcolf gestisce la maternità, calcola i cedolini ed elabora il mav correttamente in modo automatico inserendo nel calendario mensile la sigla MO per tutti i giorni, lavorativi e non lavorativi, di tale periodo.
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Retribuzione comprensiva di 13a e ferie
Tredicesima e ferie nella retribuzione di colf e badanti
Nel lavoro domestico è piuttosto diffusa l'abitudine di concordare un trattamento economico anche superiore rispetto ai minimi sindacali ma "onnicomprensivo", ovvero che tiene già conto della tredicesima, delle ferie e del TFR, che in questo modo vengono considerati inclusi all'interno della retribuzione mensile e non dovuti alle scadenze previste dal contratto collettivo.
Tale pratica è sicuramente scorrettaper il TFR, infatti la normativa non prevede la possibilità di un'erogazione mensile e i giudici si sono adeguati a questo principio considerdo invalido ogni patto contrario: il datore di lavoro che concorda il pagamento mensile del TFR rischia quindi, in caso di giudizio, di ripagare il TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro domestico. Per questi motivi l'abitudine è sicuramente sconsigliabile, non offrendo al datore di lavoro sufficienti garanzie di tutela. È preferibile, invece, concordare piuttosto una paga inferiore rispetto al totale onnicomprensivo, spiegando al proprio collaboratore che il TFR maturato ogni mese verrà accantonato e liquidato al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro.
Un discorso diverso, invece, può valere per le ferie e la tredicesima: anche se è sicuramente preferibile il pagamento previsto dal Contratto Collettivo, la giurisprudenza ammette, a determinate condizioni, il "patto di conglobamento", patto con cui tutte le voci retributive vengono conglobate in una somma complessiva erogata mensilmente. La cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 7 aprile 2010, n. 8255 ammette la validità a patto che sia specificato l'importo erogato per ciascuna voce retributiva perchè solo in questo modo si rende superabile la presunzione che il compenso convenuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo del giudice sul rispetto al lavoratore dei diritti previsti inderogabilmente dalla legge o dal contratto.
Come inserire tredicesima e ferie nella retribuzione mensile
Le voci relative al pagamento di ferie e tredicesima, quindi, vanno specificate mensilmente nella busta paga e nella lettera di assunzione al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro. Webcolf è già conforme all'interpretazione giudiziale e prevede una lettera di assunzione che, in base alle impostazioni della paga, distingue e specifica che questi due elementi sono pagati mensilmente.
Il programma prevede due possibilità alternative:
1) INCLUSIONE DEL RATEO FERIE E TREDICESIMA IN PAGA ORARIA (meno consigliabile): In questo caso la paga oraria è composta dalla paga base concordata + i ratei tredicesima e ferie, la cui somma dà il totale orario. È la soluzione meno consigliabile perché in questo modo tredicesima e ferie non sono indicate in modo esplicito in busta paga.
2) PAGAMENTO MENSILE DEL RATEO FERIE E TREDICESIMA CON VOCE SPECIFICA IN BUSTA PAGA (più consigliabile): In questo caso l'importo mensile dei ratei tredicesima e ferie viene indicato con voce specifica nel corpo di ogni cedolino. Con questa modalità la liquidazione dei ratei viene indicata in modo esplicito in busta paga, e per questo risulta meno contestabile.
Per impostare la liquidazione mensile di tredicesima e ferie in Webcolf si legga la sezione del nostro manuale riportata qui.
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Malattia
La malattia di colf e badanti - lavoro domestico
CHI PAGA LA MALATTIA DELLA COLF E BADANTE
Nel lavoro domestico la corresponsione dell'indennità di malattia è onere esclusivo del datore di lavoro. L’INPS e la cas.sa colf non pagano la malattia di colf e badanti.
COSA DEVE FARE LA COLF E BADANTE IN MALATTIA
L'articolo 27 del CCNL colf e badanti, in merito alla malattia, prevede che il lavoratore debba: a) avvertire tempestivamente il datore di lavoro; b) farsi fare un certificato medico entro il giorno successivo all'inizio della malattia; c) se non convivente (o convivente assente o in ferie) consegnare o inviare a mezzo raccomandata il certificato medico entro 2 giorni dal rilascio. Per i conviventi che sono in casa non serve consegnare il certificato a meno che non venga richiesto dal datore di lavoro.
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO IN CASO DI MALATTIA DELLA COLF E BADANTE
Scaricamento certificato di malattia dall'INPS
Il datore può scaricare e stampare il certificato di malattia della sua colf e badante dal menu Cedolini | inserimento mensile, cliccando sul pulsante "Certificati malattia INPS". Si aprirà quindi, una nuova finestra del browser direttamente nel sito INPS, dove andranno indicati il codice fiscale del collaboratore e il numero del certificato di malattia telematico. Sarà poi possibile stampare il documento in Italiano o in inglese.
Elaborazione della busta paga di colf e badanti in malattia
Nell'inserimento mensile di Webcolf, per calcolare in automatico la retribuzione per il periodo di malattia, va indicata la causale M per tutti i giorni di calendario compresi nel certificato di malattia, siano essi lavorativi, non lavorativi e domeniche.
Come indicare M nei giorni di festività? Se la festività cade durante il periodo di comporto ovvero il periodo di conservazione del posto va pagata la festività e non la malattia In tal caso, prima dell'indicazione automatica della festività, data in automatico dal programma, va indicata la causale M seguita da 0 per azzerare la malattia. Non va indicata solo la festività senza M. Se ad esempio il programma indica per il 1° gennaio F10 va indicato M0F10. Se l'utente non dovesse fare ciò la malattia indicata il giorno successivo verrebbe considerata come un nuovo evento e ripartirebbe il conteggio della carenza al 50% mentre indicando M0 si dà continuità alla malattia, senza pagarla, facendo prevalere la festività.
Se, invece, la festività cade dopo la fine del periodo di comporto (indipendentemente che la malattia sia o meno retribuita),la festività non va pagata e si scrive F0M (dove 0 è il numero zero) senza specifiche di ore dopo M. Quindi se il programma ad esempio indica F10 per il 1° gennaio e il primo di gennaio è stato superato il periodo di comporto va indicato F0M. Per conteggiare il periodo di comporto si può utilizzare la stampa annuale con il nome stampa riepilogo periodo di malattia sommando i giorni di malattia (sia indennizzati che non indennizzati) degli ultimi 12 mesi.
Precisiamo che la causale M si indica solo se si tratta di malattia ordinaria. Sono previste causali specifiche per indicare diversi tipi di malattia, come quella ospedalizzata, quella oncologica, quella da covid-19, ecc. Indichiamo le causali tra i casi particolari, elencati in seguito in questo articolo. Il metodo di indicazione della malattia nell'inserimento mensile comunque é sempre lo stesso anche se si utilizzano causali diverse da M.
Nel caso in cui la malattia non sia ordinaria si utilizzano altri codici, come segue:
a) in caso di malattia ospedaliera, si indica MH al posto di M in modo che per i conviventi non venga corrisposto il vitto alloggio, già fornito dall'ospedale.
b) Nel caso di malattia oncologica, dato che la conservazione del posto é aumentata del 50%, vanno indicate le causali MGH per malattia grave ospedaliera e/o MG per malattia grave non ospedaliera. In questo modo il programma calcola tutto correttamente.
c) Se la malattia dovesse cadere in periodo di prova va indicata invece la causale MP. Questo perchè la malattia durante il periodo di prova non va retribuita ma va comunque indicata.
d) In caso di ricaduta della malattia si deve indicare MR per tutti i giorni del certificato. Webcolf così calcola la retribuzione al 100%, quindi senza il periodo di carenza, per il massimo dei giorni previsti in base all'anzianità.
e) Se si tratta di malattia dovuta a positività da covid va indicata la causale MC di malattia covid. Ad oggi la malattia covid è considerata come malattia ordinaria e quindi indicare M o MC è equivalente.
f)Se nel certificato viene specificato che non si tratta di inzio ma di continuazione, va inserita la causale M senza interruzione rispetto al periodo precedente di malattia in quanto si tratta di unico evento.
PER QUANTI GIORNI VA PAGATA LA MALATTIA DI COLF E BADANTI: CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE
Come previsto dal contratto collettivo colf e badante all'art. 27 comma 7, in caso di malattia al lavoratore spetta la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8 (per anzianità fino a 6 mesi), 10 (per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni) o 15 (per anzianità oltre i 2 anni) giorni complessivi nell'anno nella seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
Per "giorni di calendario", come indica il Ccnl colf e badanti nelle note a verbale, si intendono i 30esimi della mensilità. Questo significa che la retribuzione che viene corrisposta durante la malattia é giornaliera ed é pari ad 1/30esimo del mensile.
Quindi ogni inizio malattia i primi 3 giorni vengono pagati per 1/30esimo del mensile medio al 50% (carenza malattia), dal 4° giorno in poi fino ad un massimo di 8,10 o 15 giorni (in base all'anzianità) vengono retribuiti al 100% di 1/30esimo del mensile medio.
Il periodo di malattia a disposizione si calcola in un lasso di tempo di 365 giorni decorrenti dall'evento, non dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno. Per sapere se il collaboratore ha diritto a giorni di malattia e a quanti, va verificato se nei 365 giorni che precedono la malattia in essere, il collaboratore ne aveva già usufruito e in caso, quanti giorni restano.
ESEMPI DI CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE IN CASO DI MALATTIA DI COLF E BADANTI
La differenza tra collaboratore convivente e non convivente nel calcolo della malattia sta nel fatto che per il collaboratore convivente la paga di fatto comprende la quota di vitto e alloggio.
A) Colf e badante in malattia non convivente
Esempio di colf con anzianità oltre i due anni e con 2 giorni di malattia già fatti nei 365 giorni precedenti, assunta per 10 ore settimanali a 5 € l'ora con anzianità di 3 anni. La colf ha diritto a 15 gg di malattia retribuita e quindi, avendone già pagati 2, dovrà essere calcolata la malattia per i 13 giorni rimanenti.
Essendo la malattia in 30esimi é necessario ricavare il mensile medio e dividerlo per 30:
10 ore settimanali x 5 € = 50,00 € di retribuzione settimanale x 4,3334 settimane medie in un mese = 216,67 € di mensile medio : 30 = 7,22 € per i giorni di malattia pieni e 3,61 € per i giorni di malattia carenza (7,22 * 50%).
Quindi la colf percepirà:
- primi 3 giorni di calendario x 3,61 € = 10,83 €
- dal 4° al 13esimo giorno (10 giorni) = 7,22 € al giorno x 10 = 72,20 €.
10,83 + 72,20 = 83,03 € per tutto il periodo di malattia
B) Colf e badante convivente in malattia
Esempio di badante con anzianità minore di 6 mesi che non ha mai fatto malattia, assunta con orario full-time di 54 ore settimanali (6 giorni di lavoro a settimana) e un compenso di 1.000 € mensili.
Per calcolare il 30esimo della mensilità é necessario sommare al mensile lordo pattuito la media mensile di vitto alloggio e poi dividere il risultato per 30. Il Ccnl colf e badanti infatti indica che la retribuzione su cui calcolare la malattia é la "globale di fatto" specificando nelle note a verbale che "si intende quella comprensiva di tutte le indennità (baby sitter per bambini minori di 6 anni, assistenza a più persone non autosufficienti, ecc), ivi incluse le indennità di vitto e alloggio".
Avendo nell'esempio pattuito 1000 € mensili e un orario di 54 ore che si distribuisce in 6 giorni a settimana il conteggio é il seguente:
6,52 € al giorno di vitto alloggio previsto per il 2024 x 6 giorni a settimana = 39,12 € di v/a settimanale x 4,3334 settimane medie in un mese = 169,55 € di v/a medio mensile
1.000 + 169,55 = 1.169,55 € : 30 = 38,99 € al giorno in caso di malattia, ridotto al 50% (19,50 €) per i primi tre giorni di carenza.
Nell'esempio, avendo la badante a disposizione solo 8 giorni, avendo anzianità fino a 6 mesi, percepirà:
- primi 3 giorni di calendario x 19,50 € = 58,50 €
- dal 4° all'8° giorno (5 giorni) = 38,99 € al giorno x 5 = 194,95 €
58,50 + 194,95= 253,45 € per tutto il periodo di malattia
CONTRIBUTI DURANTE LA MALATTIA
I contributi vengono conteggiati solo per il periodo di malattia retribuito per 1/30esimo delle ore medie mensili. Un 30esimo delle ore medie mensili si calcola moltiplicando le ore settimanali orario standard x 4.3334 sett medie in un mese e dividendo il prodotto per 30.
Se il collaboratore rimane assente per malattia per un intero trimestre contributivo, l'Inps richiede una comunicazione di sospensione contributiva. Per effettuare la comunicazione di sospensione è necessario seguire la procedura spiegata nel nostro articolo Assenza della badante e sospensione dei contributi INPS
Se il collaboratore rimane assente per un periodo che noncoincide con un trimestre intero, l'Inps indica che non è necessaria alcuna comunicazione, in quanto la sospensione che ricade all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate nel mav Inps modificato. Spieghiamo come modificare il mav nel nostro articolo Contributi colf e badanti: come fare il mav in inps online
CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO DURANTE LA MALATTIA DI COLF E BADANTI
In caso di malattia, al lavoratore spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi: a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento. In caso di malattia oncologica i periodi suddetti vanno aumentati del 50%.
Una volta terminato il periodo di conservazione del posto è possibile licenziare la collaboratrice per superamento periodo di comporto come spiegato nel nostro articolo licenziamento colf in malattia.
MALATTIA DI COLF E BADANTI DURANTE PERIODO DI PROVA
In caso di malattia durante il periodo di prova non è prevista nè retribuzione, nè conservazione del posto. In webcolf si inserisce la causale MP ossia malattia periodo di prova e il programma calcola il periodo non indennizzato. Il periodo di prova viene sospeso e riprende dopo la fine della malattia in quanto i giorni di prova devono essere effettivamente lavorati.
Il datore, poichè non vige conservazione del posto durante il periodo di prova, può comunque licenziare senza preavviso, per mancato superamento del periodo di prova, sia nel caso di tempo determinato che indeterminato.
MALATTIA DI COLF E BADANTI DURANTE LE FERIE
Il contratto collettivo colf e badanti, all'art. 17 comma 12, prevede che l’eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompa il godimento delle ferie per l’intera sua durata. Sarà possibile indicare la causale MH per i giorni di malattia ospedalizzata, anche se ricadono in un periodo precedentemente concordato come ferie.
Nel caso invece, di invio di certificato medico di malattia ordinaria, il contratto collettivo non specifica nulla in merito. Si consiglia di far prevalere la malattia se questa non permetta il recupero psicofisico che il periodo di ferie dovrebbe garantire.
MALATTIA DI COLF E BADANTI DURANTE IL PREAVVISO
La malattia sospende la decorrenza del preavviso. Quindi, nel caso di licenziamento o dimissioni, al momento del rientro dalla malattia, la badante dovrebbe lavorare per i giorni di preavviso di calendario non lavorati durante l'intervallo di malattia.
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Webcolf si aggiorna!
Da febbraio 2018 è online la nuova piattaforma aggiornata Webcolf per gestire dall'assunzione al licenziamento colf, badanti e baby-sitter online: grafica completamente rivisitata e maggior facilità di utilizzo!
Calcolare cedolini, stampare lettere in automatico, calcolare tfr in due minuti, preventivare il costo di colf e badanti ed elaborare mav contributi non è mai stato così facile.
Il nostro programma è pensato sia per i privati inesperti che per gli studi o patronati, che vogliono un servizio competitivo, facile, veloce, economico e con assistenza qualificata.
Webcolf, dal 2007 sul mercato, perfeziona ogni giorno, grazie ai suoi clienti e al continuo confronto con esperti del settore e professionisti, il programma di elaborazione paghe e gestione del rapporto di lavoro. Un' equipe di programmatori ed esperti di consulenza e diritto del lavoro, specializzati in ambito di colf e badanti, è a disposizione degli utenti tutti i giorni e risponde a centinaia di mail e chat.
Non conosci procedure di assunzione, licenziamento, dimissioni e calcolo cedolini? Registrati a webcolf e poi scrivi ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per richiedere assistenza: saremo felici di aiutarvi e ad offrire consigli in caso anche di situazioni particolari e complesse da gestire.
Dai un'occhiata, inoltre, al nostro manuale aggiornato quotidianamente con tutte le procedure di legge cliccando qui: manuale gestione colf e badanti online
Ecco un esempio di busta paga stampata con il programma webcolf:
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Orario di lavoro, straodinari e riposi settimanali
ORARIO DI LAVORO COLF E BADANTI
L'orario di lavoro a tempo pieno di un collaboratore domestico, in base all'art. 14 del CCNL, è di massimo: - 10 ore non consecutive, per un totale di 54 ore nel caso di collaboratori conviventi; - 8 ore non consecutive, per un totale di 40 ore nel caso di collaboratori non conviventi, distribuite su 5 o 6 giorni la settimana;
Si possono stipulare contratti con un numero inferiore di ore, però va considerato che: - per i collaboratori non conviventi la paga mensile varia in base alle ore contrattuali; - per i collaboratori conviventi la paga mensile rimane fissa anche al variare delle ore settimanali contrattuali; ciò che cambia sono i contributi, che invece si calcolano sempre sulle ore lavorative.
È inoltre possibile assumere un collaboratore in regime di convivenza con contratto part-time 30 ore se ha livello B, BS o C (o nel caso di studenti dai 16 ai 40 anni). In questo caso, l'orario di lavoro deve essere compreso interamente tra le 6.00 e le 14.00, o tra le 14.00 e le 22.00 oppure deve essere di massimo 10 ore non consecutive al giorno per 3 giorni settimanali. Quando un lavoratore convivente viene assunto con contratto part time, la sua retribuzione mensile è fissa; ciò significa che anche se da contratto le ore stabilite sono meno di 30, la retribuzione mensile sarà quella prevista per un lavoratore a 30 ore.
RIPOSI SETTIMANALI COLF E BADANTI
Come previsto dagli articoli 14 e 15 del Contratto Collettivo:
1. Per i lavoratori conviventi il riposo settimanale è di 36 ore (1 giorno e mezzo): la domenica più mezza giornata concordata durante la settimana. Se un collaboratore lavora nelle 12 ore di riposo infrasettimanale la retribuzione oraria deve essere maggiorata del 40% sulla paga di fatto, mentre se di domenica con la retribuzione del 60%. Inoltre, è previsto, nel caso in cui il collaboratore non lavori interamente nella fascia 14.00/22.00 o 6.00/14.00, un riposo intermedio non retribuito di almeno due ore, durante le quali il lavoratore può decidere o meno di rimanere nell'abitazione del datore di lavoro.
2. Per i lavoratori non conviventi il riposo obbligatorio è di 24 ore, ossia un giorno, da godere di domenica.
Il riposo domenicale è irrinunciabile. Nel caso di richiesta di straordinario in tal giorno il collaboratore deve essere retribuito con la paga di fatto maggiorata del 60% e deve essere concesso un giorno di riposo il giorno immediatamente successivo.
Solo nel caso il lavoratore processi una fede religiosa che prevede il riposo in un giorno diversodalla domenica, le parti possono accordarsi di modificare il giorno di riposo. Solo i nquesto caso, non viene corrisposta alcuna maggiorazione per il lavoro domenicale, perché il giorno di riposo concordato sostituisce a tutti gli effetti la domenica.
Nel caso il collaboratore non convivente lavori per un orario pari o maggiore di 6 ore con presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto oppure un'indennità sostitutiva pari al suo valore convenzionale. Il tempo del pasto, sarà però concordato tra le parti e non retribuito.
CASO PARTICOLARE: il contratto di sostituzione dei riposi della badante principale
Il datore di lavoro può assumere una seconda collaboratrice solo per coprire i turni di riposo della badante principale. In questo caso, si prevede che: a) il livello al quale inquadrare il lavoratore può essere: CS o DS; b) il contratto possa essere stipulato solo per sostituire la collaboratrice prinicipale nei riposi; c) che la retribuzione sia quella indicata nellatabella G, sia che il riposo cada di sabato o di domenica.
LAVORO STRAORDINARIO COLF E BADANTI
Le ore di lavoro richieste oltre l'orario giornaliero previsto sono da retribuire con la paga oraria globale di fatto maggiorata del: -25% se il lavoro viene prestato tra le 6 e le 22; -50% se il lavoro viene prestati tra le 22 e le 6 (notturno straordinario). Se invece si tratta di notturno ordinario (20% di maggiorazione); -60% se il lavoro viene prestato di domenica o durante la festività; -40% se il lavoro viene prestato da un collaboratore convivente durante la mezza giornata di riposo infrasettimanale; -10% se il lavoro viene prestato da un collaboratore non convivente per le ore eccedenti le 40 e fino alle 44 nella fascia oraria 6.00 - 22.00.
Le ore di straordinario, tranne nel caso di emergenza, devono essere richieste con 1 giorno di preavviso.
CALCOLO LAVORO STRAORDINARIO COLF E BADANTI, CONVIVENTI E NON CONVIVENTI
La maggiorazione in caso di straordinario va calcolata sulla paga globale di fatto. In caso di collaboratore convivente la paga di fatto non corrisponde alla paga oraria totale concordata, come invece è previsto per i collaboratori non conviventi, ma risulta dalla somma della paga oraria totale più la quota oraria di vitto e alloggio. Quindi: 1. per un collaboratore non convivente con paga oraria totale di 6,00 euro, lo straordinario verrà calcolato moltiplicando 6 euro per la percentuale di maggiorazione. (es. 6,00 x 50%); 2. per un convivente con paga mensile di 827,44 euro per un contratto di 54 ore settimanali invece la procedura è la seguente: data la paga oraria: euro 827,44 : (54 ore settiman. x 4,3334 settimane medie in un mese)= euro 3,53 paga oraria
data la quota oraria vitto e alloggio: 5,31 euro giornalieri di vitto e alloggio x 26 giorni lavorativi medi mensili=138,06 euro mensili di vitto e alloggio 138,06 : (54 ore sett x 4,3334 set medie in un mese)= 0,59 euro quota di vitto e alloggio oraria
data la paga di fatto: 3,53 euro paga oraria + 0,59 euro quota vitto e alloggio oraria= 4,12 euro paga di fatto
lo straordionario si calcola: paga di fatto x la percentuale di maggiorazione e quindi:
4,12 paga di fatto per la percentuale di maggiorazione per il numero di ore lavorate. Ad esempio per 4 ore di lavoro festivo, che va pagato al 60%: (4,12 x 60%) x 4 ore= 6,60 euro di paga di fatto maggiorata del 60% x 4 ore=26,40 euro lavoro festivo.
Questi calcoli vengono effettuati in automatico da Webcolf.
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Il lavoro notturno
Il lavoro notturno di una badante
Se la prestazione lavorativa si svolge tra le 22.00 e le 6.00 il lavoro deve essere considerato notturno. Il CCNL, all'art. 14, prevede che debba essere corrisposto al lavoratore una maggiorazione del 20% per il lavoro ordinario mentre, se si tratta di lavoro straordinario, tale percentuale sale al 50%.
Nel programma WebColf dovrà essere segnata la sigla xNy dove al posto di x si indicano le ore di lavoro totali della giornata comprese le ore di notturno, N sta per lavoro notturno e y corrisponde al numero di ore di lavoro notturno. Quindi, se, ad esempio, la colf lavora 8 ore di cui 5 di notturno dovrà indicare 8N5 per avere la maggiorazione corretta. Esistono comunque delle eccezioni nel caso di esclusivo lavoro notturno di semplice attesa o assistenza. Per i collaboratori che svolgono esclusivamente assistenza o presenza notturna, il rapporto viene così regolato:
1. Assistenza esclusivamente notturna :
Si prevede che la collaboratrice assista una persona, autosufficiente o meno, durante la notte nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 8 e in caso di bisogno renda delle prestazioni di cura. In tal caso la lavoratrice può essere inquadrata al livello Bs (badante persona autosufficiente), Cs (badante persona non autosufficiente senza diploma specifico) o Ds (badante persona non autosufficiente con diploma specifico) e verrà retribuita con il mensile previsto dalla tabella D del CCNL. Il riposo consecutivo fissato è di 11 ore ogni 24 ore. Di prassi, inoltre, l'orario previsto è 9 ore dal lunedì al sabato e la domenica notte riposo per un massimo di 54 ore lavorative. Per i non conviventi sussiste comunque l'obbligo della corresponsione della cena, della prima colazione e di un'idonea sistemazione per la notte. Per questo motivo comunque la gestione con webcolf è da considerarsi sempre in regime di convivenza.
2. Prestazioni esclusivamente d'attesa :
Il collaboratore che viene assunto per mera presenza notturna e non per assistenza continua va retribuito con la paga indicata in tabella E del CCNL collaboratori domestici qualora la sua prestazione sia interamente ricompresa tra le ore 21 e le ore8. In questo caso va garantito il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. Qualora vengano richieste prestazioni diverse dalla presenza le ore lavorate devono essere pagate con la retribuzione prevista per i collaboratori non conviventi (tabella C del CCNL) con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitamente al tempo effettivamente impiegato.
Sia per il caso 1 che il caso 2 l'assunzione deve risultare da atto scritto e scambiato tra le parti e nel caso 1 deve essere specificata anche l'ora di inizio e di cessazione dell'assistenza.
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Inquadramento
Inquadramento di colf e badanti
L'art. 9 del contratto collettivo colf e badanti classifica i collaboratori domestici in alcuni livelli in base alle mansioni, al titolo di studio conseguito e all'esperienza posseduta. L'inquadramento del collaboratore va scelto in base alle mansioni prevalenti.
Di segutio indichiamo i livelli di inquadramento previsti dal Ccnl:
CATEGORIA DI INQUADRAMENTO
MANSIONI
LIVELLO A
Assistente familiare generico non addetto all'assistenza, sprovvisto di esperienza professionale, che svolge le proprie mansioni a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. Profili: - Addetto esclusivamente alle pulizie della casa. - Addetto esclusivamente alla lavanderia. - Aiuto di cucina. - Stalliere. - Assistente ad animali domestici. - Addetto innaffiatura ed aree verdi. - Operaio comune. Svolge piccoli interventi di manutenzione e pulizie. Nel caso di svolgimento di più mansioni tra quelle elencate, il livello di inquadramento corretto è il livello B.
LIVELLO AS
Addetto esclusivamente alla compagnia di persone adulte autosufficienti, senza effettuazione di alcun'altra prestazione di lavoro.
LIVELLO B
Assistente familiare che, in possesso della necessaria esperienza, svolge con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. Profili: - Collaboratore generico polifunzionale. - Custode di abitazione privata. - Addetto alla stireria. - Cameriere. - Giardiniere. - Operaio qualificato: addetto alla manutenzione con interventi anche complessi. - Autista. - Addetto al riassetto camere e servizio prima colazione anche per gli ospiti del datore. - Addetto a mansioni plurime: pulizie, riassetto casa, addetto cucina, lavanderia e assistente ad animali domestici etc.
LIVELLO BS
Assistente di persone autosufficienti o bambini (baby sitter), comprese attività di preparazione del vitto e pulizia della casa degli assistiti.
LIVELLO C
Assistente familiare che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, opera con totale autonomia e responsabilità. Profilo: Cuoco.
LIVELLO CS
Assistente di persone non autosufficienti (non fomato), comprese attività di preparazione del vitto e pulizia della casa degli assistiti.
LIVELLO D
Assistente familiare che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricopre specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. Profili: - Amministratore dei beni e del patrimonio di famiglia. - Maggiordomo: mansioni di coordinamento e gestione dell'ambito familiare. - Governante: mansioni di coordinamento attività di lavanderia, di cameriere, di stiro, etc. - Capo cuoco. - Capo giardiniere: mansioni di gestione e coordinamento attività di cura aree verdi e manutenzione. - Istitutore: mansioni di istruzione/educazione dei componenti del nucleo familiare.
LIVELLO DS
Assistente (formato) di persone non autosufficienti comprese attività di preparazione del vitto e pulizia della casa degli assistiti. - Direttore di casa: mansioni di coordinamento e gestione relative a tutte le esigenze connesse all'andamento di casa. - Assistente familiare educatore formato per progetti di inserimento nei rapporti sociali di persone con disabilità psichica o con disturbi dell'apprendimento o relazionali.
Va poi precisato che:
1. per persona autosufficiente si intende un soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona e della vita di relazione;
2. Per collaboratore in possesso di diploma s'intende che il lavoratore deve aver ricevuto una formazione (in Italia o all'estero) nel campo relativo alla propria mansione di minimo 500 ore e un diploma di attestazione.
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Assunzione minori, studenti e persone legate da vincolo di parentela
1. Assunzione minori
La legge n. 977 del 17 ottobre 1967 e le altre leggi successive di modifica in materia di tutela del minore, come ad esempio la n. 296 del 27/12/2006, prevedono alcuni obblighi per il datore di lavoro che assume minorenni che, se non vengono rispettati, possono comportare sanzioni.
La disciplina distingue nella categoria "minori" le seguenti sottocategorie: - bambini: che non hanno compiuto i 16 anni e che sono soggetti all'obbligo scolastico; - adolescenti: compresi dai 16 ai 18 anni che non sono più soggetti all'obbligo scolatisco.
Rimangono esclusi dalle norme di tutela dei minori, però, gli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti: - servizi domestici in ambito familiare; - prestazioni di lavoro non nocivo, nè pregiudizievole, nè pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.
L'art. 26 del CCNL dei collabortori domestici, rinnovato il 28 settembre 2020, ammette l'assunzione di minori adolescenti a patto che:
1. i soggetti abbiano almeno 16 anni compiuti; 2. l'ammissione al lavoro non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico e sia compatibile con la tutela della salute; 3. i soggetti non siano addetti al lavoro notturno; 4. venga rilasciata da parte dei genitori o di chi esercita la potestà, una dichiarazione scritta di consenso, oppure, nella lettera di assunzione, venga prevista una sezione apposita, che sarà compilata dai genitori.
Per quanto riguarda l'idoneità lavorativa del dipendente, che nel settore privato deve essere certificata dal medico del lavoro, nulla è specificato per i lavoratori domestici.
Quando però si assume un lavoratore minorenne, al fine di tutelare maggiormente il datore di lavoro, consigliamo di far fare una visita medica al lavoratore, al fine di accertarne l'idoneità alla mansione richiesta; la visita dovrà essere effettuatapresso un medico del servizio sanitario nazionale (come il medico di base). Sarebbe consigliabile, inoltre, ripetere la visita ad intervalli non superiori ad un anno, in modo da accertare l'idoneità anche durante il rapporto di lavoro.
Come precisato nel Ccnl, infatti, il datore di lavoro è tenuto a particolare cura del lavoratore minorenne, per lo sviluppo della sua personalità professionale, morale e fisica.
2. Assunzione lavoratori studenti
Il Ccnl del lavoro domestico prevede che gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni, frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo stato, ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali.
Essi devono essere inquadrati nelle categorie B, BS o C e pagati con la retribuzione mensile indicata nelle tabelle annuali per i rapporti a tempo parziale. Tale orario deve comunque essere contenuto interamante: - tra le 6 e le 14; - tra le 14 e le 22; - nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di 3 giorni alla settimana.
Le prestazioni che eccedono l'orario concordato poi verranno retribuite con la maggiorazione prevista dall'art. 16 del contratto se collocate fuori dalla fascia oraria precedentemente individuata. Al contrario, se all'interno della stessa fascia verranno retribuite con la stessa retribuzione oraria di fatto.
3. Esistenza vincolo di parentela tra datore e collaboratore
Qualora sussistano vincoli di parentela tra datore di lavoro e collaboratore si presume che le prestazioni siano rese per motivi di affetto e non come conseguenza di un rapporto lavorativo. Vi è quindi una presunzione di gratuità. Ciò però non esclude che sia possibile instaurare un rapporto di lavoro assicurabile tra i due contraenti parenti o affini. L'assicurazione è possibile con provata esistenza del rapporto lavorativo e non affettivo. Tale prova di esistenza può ritenersi acquisita con la sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità rilasciata dai due interessati, salva la facoltà dell'inps di accertare il vincolo di subordinazione. L'ente stesso, infatti, stabilisce una valutazione caso per caso in base alla situazione, al grado di parentela e di convivenza o meno. Spetta quindi al collaboratore e al datore dimostrare l'esistenza di tale vincolo di subordinazione. Solitamente è prova il pagamento della retribuzione mediante bonifico o assegno, ovvero tramite mezzi certificati e rintracciabili.
C'è da sottolineare però che il contratto di lavoro tra coniugi, parenti o affini, è ammesso sempre nei seguenti casi: 1. assistenza a ciechi civili; 2. assistenza ad invalidi che beneficiano dell'indennità di accompagnamento; 3. perpetue a servizio di sacerdoti secolari di culto cattolico; 4. prestazioni rese a favore di componenti di comunità familiari religiose o militari; 5. assistenza a mutilati e invalidi civili.
Per quanto riguarda le particolarità la giurisprudenza prevede che: - non è configurabile un rapporto di lavoro domestico tra coniugi o conviventi more uxorio (tranne nei casi sopracitati); - le prestazioni domestiche in favore di parenti o affini di 1°grado, indipendentemente dalla convivenza o meno, sono considerate prestate per motivi affettivi. Ci sono comunque delle eccezioni, ad esempio se la nonna, collaboratrice domestica, si dimette dal suo attuale lavoro perchè decide di fare la babysitter al nipote nato e viene per questo retribuita dal figlio, che diviene suo datore di lavoro. - In caso di affini o parenti di 2° e 3° grado non conviventi la presunzione di gratuità si attenua ed è possibile assicurare il rapporto se sussistono i vincoli di subordinazione mentre normalmente non vi è subordinazione in caso di convivenza.
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Tempo determinato o indeterminato
Anche nel lavoro domestico è possibile assumere un collaboratore a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Motivazione del contratto
Fermo restando che il contratto di lavoro di regola viene stipulato a tempo indeterminato, è comunque possibile instaurarlo anche a termine per alcune ragioni, in particolare per:
- esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo; (esigenze temporanee e oggettive); - sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto di lavoro per motivi familiari; - sostituire lavoratori in malattia, infortunio, maternità o che usufruiscono di diritti istituiti per la tutela dei minori, e che sono assenti ma in periodo di conservazione del posto di lavoro; - sostituire lavoratori in ferie;
Atto scritto
Per avere efficacia tale tipo di contratto deve risultare da atto scritto nel quale devono essere espresse le motivazioni di tale scelta. ll datore è tenuto a consegnare copia dell'atto scritto entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del rapporto. La mancanza di forma scritta comporta la nullità della clausola relativa al termine e, di conseguenza, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.
Proroga e trasformazione
È comunque possibile prorogare il contratto o trasformarlo a tempo indeterminato.
[aggiornamento del 16 luglio 2018 con il D.L. n. 87 del 12 Luglio 2018] La proroga è permessa a queste condizioni:
- solo nel caso la durata del contratto iniziale sia inferiore ai 24 mesi (2 anni); - per un massimo di 4 volte
Prosecuzione del contratto
Se il lavoro continua di fatto oltre il termine fissato o viene successivamente prorogato il datore di lavoro è obbligato a corrispondere una maggiorazione del 20% fino al 10° giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore. Comunque, se il lavoro continua oltre il 30° giorno, in caso di contratti di massimo 6 mesi, e oltre il 50° giorno in caso di contratti oltre i 6 mesi il contratto si considera a tempo indeterminato. Qualora, inoltre, per effetto di successione di contratti con le stesse mansioni, il rapporto di lavoro tra stessi contraenti abbia superato i 3 anni comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, il rapporto si considera a tempo indeterminato.
Intervallo tra due contratti a tempo determinato
Inoltre tra due o più contratti a tempo determinato tra lo stesso datore e lo stesso collaboratore l'intervallo minimo previsto è di 10 giorni, per i contratti di massimo 6 mesi e di 20 giorni per i contratti superiori a 6 mesi. Qualora siano violate le disposizioni su tali interruzioni temporali, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Determinato o indeterminato?
Per quanto riguarda i collaboratori domestici è preferibile stipulare contratti a tempo indeterminato per i seguenti motivi:
- per i tempi indeterminati (o per i tempi determinati con motivazione sostituzione) i contributi sono più bassi; - il datore di lavoro può licenziare la propria colf o badante senza motivo dando regolare preavviso (o pagando l'indennità sostitutiva) mentre, con il contratto a tempo determinato non è possibile licenziare la lavoratrice prima del termine,e , nel caso di licenziamento illegittimo il datore è tenuto a pagare tutte le mensilità fino alla scadenza prefissata; - il datore non deve fare alcuna pratica per proroghe e/o trasformazioni del rapporto.
I contratti a tempo determinato sono preferibili solo in caso di sostituzione di collaboratori il cui periodo di assenza è già stabilito (per es. ferie, aspettativa, maternità).
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