Dimissioni colf e badanti con preavviso

DIMISSIONI COLF E BADANTI CON PREAVVISO: LETTERA E ULTIMO CEDOLINO

I termini in caso di dimissioni colf e badanti con preavviso sono i seguenti.

A. Per il rapporto di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali:

- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;

- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.

B. Per il rapporto di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:

- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;

- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.

In questo caso il datore, dopo aver ricevuto la lettera scritta di dimissioni colf e badanti con preavviso, che si può eventualmente anche stampare entrando nel menù Cessazione | lettera di licenziamento/dimissioni, dovrebbe:

1. elaborare l'ultimo cedolino entrando in Cedolini | inserimento mensile, selezionare il mese di cessazione a sinistra, cliccare il bottone "data di cessazione" sopra al calendario e inserire la data dell’ultimo giorno di lavoro nella finestra visualizzata. Cliccando su “salva cessazione” il programma mostra la possibilità di inserire le presenze solo fino alla data di cessazione (ultimo giorno di lavoro/preavviso). La data di cessazione sarà invece già memorizzata se il datore ha fatto la lettera di dimissioni da far firmare alla collaboratrice nel menù Cessazione | lettera di licenziamento/dimissioni.

2. Se ci sono delle modifiche da fare su alcune giornate dopo aver proceduto in tal senso si può calcolare il cedolino cliccando sul pulsante in alto "calcola". Il programma calcolerà in automatico oltre che la retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota vitto e alloggio relativa alla 13esima.

Dimissioni colf e badanti con preavviso

3. Si consiglia di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali | CU.

busta paga colf stampe annuali dichiarazione cu.JPG

 

DIMISSIONI COLF E BADANTI CON PREAVVISO: COMUNICAZIONE INPS

Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto (ultimo giorno di lavoro/preavviso).

Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:

  • tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;

  • tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps-Login cittadino oppure Login aziende e consulenti. Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.

a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Dimissioni".

b) Se si utilizza il PIN o lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Dimissioni".

Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.

  • In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf

 

DIMISSIONI COLF E BADANTI CON PREAVVISO: LIQUIDAZIONE TFR NEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI CESSAZIONE

In Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine si ricorda che il trattamento di fine rapporto dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione.

Il tasso di rivalutazione del tfr, basato sull’aumento del costo della vita calcolato dall’Istat, infatti, viene determinato solamente nella seconda metà del mese successivo. Per esempio, il tasso di rivalutazione di ottobre è fissato solo verso il giorno 18 del mese di novembre.

Webcolf in automatico liquida il tfr nell’ultimo cedolino paga unitamente alla retribuzione del mese, alle ferie e 13esima residui. Se l’utente invece desidera liquidarlo in un cedolino successivo, quando entra nel menù Cedolini | inserimento mensile, dovrebbe selezionare il pulsante in alto a destra “Data cessazione”, e dopo aver indicato la data e il motivo, togliere il flag “Liquida il TFR nel mese del licenziamento”.

idea approfondimento colf badanti

Precisiamo che il flag viene attivato o meno in forma intelligente: normalmente l’utente non deve preoccuparsi di niente e se la data di licenziamento viene inserita nel dialogo della figura sotto il flag viene automaticamente inserito o tolto a seconda se il rapporto termina prima o dopo il giorno 15.

 

liquida tfr colf e badanti in mese successivo al licenziamento

Dopo aver tolto il flag è necessario salvare la data di cessazione ed elaborare il cedolino paga indicando le ore di lavoro svolte in tale mese. In questo modo nel corpo del cedolino verranno riportate la retribuzione del mese e tutte le spettanze finali tranne il tfr e la relativa rivalutazione.

 

cedolino paga colf e badanti senza tfr

Il mese successivo l’utente può liquidare il tfr andando nel menù Cedolini | inserimento mensile e posizionandosi a sinistra sul mese di riferimento. Il programma in questa occasione propone già la voce utile alla liquidazione del tfr riportando solo la griglia relativa alle causali particolari, senza alcun calendario mensile, dato che non ci sono ore lavorate essendo già cessato il rapporto.

liquidazione tfr colf badanti griglia mese successivo

In tale maschera è sufficiente quindi cliccare in alto il pulsante “Calcola cedolino” per avere il conteggio del tfr spettante alla colf o badante con relativa rivalutazione.

Il tutto verrà aggiunto anche nella CU del collaboratore che va stampata nel menù Stampe annuali | CU.

calcolo cedolino tfr colf e badanti

 

DIMISSIONI COLF E BADANTI CON PREAVVISO: CONTRIBUTI DI CESSAZIONE

Il datore, entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione, dovrebbe elaborare e pagare il mav. Per un aiuto sull'elaborazione del mav si rimanda al paragrafo “Elaborazione mav per cessazione” di questo manuale. Si precisa che in caso di presenza di ferie non godute nell'ultimo cedolino, i mav possono essere più di uno e possono anche oltrepassare il trimestre in questione perché come prevede l’Inps, le ore di ferie non godute vengono indicate come ore contributive nelle settimane successive alla cessazione, in base all’orario standard collaboratore.

DIMISSIONI TELEMATICHE E DIMISSIONI DURANTE LA MATERNITA'

  • Da marzo 2016 é operativa la nuova procedura di dimissioni telematiche prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 151/2015, che ne esclude però espressamente, al comma 7, l'applicazione nell'ambito del lavoro domestico quindi la cessazione del contratto, anche in caso di dimissioni, va sempre comunicata all’Inps da parte del datore domestico. I collaboratori domestici, perciò, non devono fare le dimissioni telematiche e non devono fare alcuna convalida.

  • Come disposto dall'art. 25 co. 3 del Ccnl, la collaboratrice che si dimette durante il periodo che va dall'inizio della gravidanza al termine della maternità obbligatoria deve obbligatoriamente convalidare le dimissioni presso la DTL (Direzione territoriale del lavoro). In caso contrario le dimissioni saranno ritenute inefficaci ed improduttive di effetti.