Dimissioni colf e badanti senza preavviso

In caso di dimissioni colf e badanti senza preavviso possono verificarsi due situazioni:

- la collaboratrice si dimette senza preavviso e il datore trattiene il mancato preavviso nell'ultima busta paga;

- la collaboratrice desidera dimettersi con effetto immediato e il datore la esonera dall'obbligo del preavviso non trattenendo quindi nulla a tale titolo nel cedolino di cessazione.

In caso di dimissioni colf e badanti senza preavviso infatti, è facoltà del datore scegliere se trattenere o meno il preavviso non lavorato dalla colf o badante. Trattenere significa che la collaboratrice per tale mese riceverà meno retribuzione.

 

DIMISSIONI COLF E BADANTI SENZA PREAVVISO

In questo caso il datore, dopo aver ricevuto la lettera scritta di dimissioni colf e badanti senza preavviso, che si può anche stampare nel menù Cessazione | lettera di licenziamento/dimissioni, dovrebbe:

1. elaborare l'ultimo cedolino entrando in Cedolini | inserimento mensile, selezionare l'ultimo mese a sinistra, cliccare il bottone "data di cessazione" sopra al calendario e inserire la data dell’ultimo giorno di lavoro nella finestra visualizzata. Cliccando su “salva cessazione” il programma mostra la possibilità di inserire le presenze solo fino alla data di cessazione. La data di cessazione sarà invece già memorizzata se il datore ha fatto la lettera di dimissioni da far firmare alla collaboratrice nel menù Cessazione | lettera di licenziamento/dimissioni.

busta paga colf licenziamento data cessazione salva.JPG

Si dovrebbe poi fare l'inserimento delle ore lavorate fino a tale data e aggiungere la trattenuta per mancato preavviso in questo modo:

a) in base al calendario mensile si devono contare le ore che la colf avrebbe dovuto lavorare nel periodo di preavviso (seguendo l'orario di lavoro standard inserimento nel menù Assunzione | inserimento collaboratore | orario).

Si ricordano i termini di preavviso in caso di dimissioni.

A. Per il rapporto di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali:

- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;

- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.

B. Per il rapporto di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:

- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;

- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.

Ad esempio, se il preavviso è di 8 giorni e la colf lavora 3 ore dal lunedì al sabato, nel caso di dimissioni senza preavviso con cessazione il 20 settembre 2017, si contano 3 ore per giovedì 21, 3 ore per venerdì 22, 3 ore per sabato 23, 0 ore per domenica 24, 3 ore per lunedì 25, 3 ore per martedì 26, 3 ore per mercoledì 27 e 3 ore per giovedì 28 (come nella figura sotto al punto b).

b) Sulla maschera dell'inserimento mensile, in una delle tre righe in basso con menù a tendina selezionare il codice "Tratt. mancato preavviso" e poi inserire le ore calcolate come al punto a).

Dimissioni colf e badanti senza preavviso

 

Il datore poi, dovrà calcolare e ricalcolare il cedolino. Il programma calcola in automatico oltre che la retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto quali Tfr, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche le relative indennità sostitutive di vitto e alloggio per le ferie non godute e la 13esima.

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Per quanto riguarda il tfr si ricorda che dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione. Nel secondo caso con Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro seguendo quanto indichiamo nel nostro articolo Pagare il Tfr alla colf o badante alla fine del contratto

Si consiglia di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali | CU.

busta paga colf stampe annuali dichiarazione cu.JPG

 

DIMISSIONI COLF E BADANTI SENZA PREAVVISO CON ACCORDO DI ESONERO

In questo caso é necessaria un'apposita lettera con cui la collaboratrice si dimette, chiedendo l'esonero al datore. Quest'ultimo eventualmente trova la lettera già pronta nel menù Cessazione | lettera di licenziamento/dimissioni "Dimissioni senza preavviso con accordo di esonero". Il datore poi dovrebbe:

1. elaborare l'ultimo cedolino entrando in Cedolini | inserimento mensile, selezionare l'ultimo mese a sinistra, cliccare il bottone "data di cessazione" sopra al calendario e inserire la data dell’ultimo giorno di lavoro nella finestra visualizzata. Cliccando su “salva cessazione” il programma visualizza poi l'inserimento mensile dando la possibilità di inserire le presenze solo fino alla data di cessazione. La data di cessazione sarà invece già memorizzata se il datore ha fatto la lettera di dimissioni da far firmare alla collaboratrice nel menù Cessazione | lettera di licenziamento/dimissioni.

2. Fare l'inserimento delle ore lavorate fino a tale data e poi calcolare il cedolino con apposito pulsante in alto. Il programma calcolerà in automatico oltre che la retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota vitto e alloggio relativa alla 13esima.

Si consiglia di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali.

 

COMUNICAZIONE INPS

Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto (ultimo giorno di lavoro).

Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:

  • tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;

  • tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps - Accesso con SPID/CIE. Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.

a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Dimissioni".

b) Se si utilizza lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Dimissioni".

Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.

  • In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf

 

CONTRIBUTI DI CESSAZIONE

Il datore, entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione, dovrebbe elaborare e pagare il mav. Per un aiuto sull'elaborazione del mav si rimanda al paragrafo “Elaborazione mav per cessazione” di questo manuale.

Si precisa che se ci sono ferie non godute i mav possono essere più di uno e possono anche oltrepassare il trimestre in questione perché come prevede l’Inps, le ore di ferie non godute vengono indicate come ore contributive nelle settimane successive alla cessazione, in base all’orario standard collaboratore.

 

DIMISSIONI TELEMATICHE E DIMISSIONI DURANTE LA MATERNITA'

  • Da marzo 2016 é operativa la nuova procedura di dimissioni telematiche prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 151/2015, che ne esclude però espressamente, al comma 7, l'applicazione nell'ambito del lavoro domestico quindi la cessazione del contratto, anche in caso di dimissioni, va sempre comunicata all’Inps da parte del datore domestico. I collaboratori domestici, perciò, non devono fare le dimissioni telematiche e non devono fare alcuna convalida.
  • Come disposto dall'art. 25 co. 3 del Ccnl, la collaboratrice che si dimette durante il periodo che va dall'inizio della gravidanza al termine della maternità obbligatoria deve obbligatoriamente convalidare le dimissioni presso la DTL (Direzione territoriale del lavoro). In caso contrario le dimissioni saranno ritenute inefficaci ed improduttive di effetti.