Il TUIR oltre a prevedere a favore del datore di lavoro privato la deducibilità dei contributi previdenziali, stabilisce all'art.15, co. 1 i-septies, quali sono le spese detraibili per il datore di lavoro di badanti CS e Ds.
Con la detrazione si ottiene una riduzione dell'Irpef da versare all'Agenzia delle Entrate.
Le spese detraibili per il datore di lavoro di badanti CS e Ds si possono scaricare nella misura del 19% e in misura non superiore a 2.100 €. Ne consegue quindi che la detrazione massima fruibile ammonta a 399,00 €.
Per poter usufruire della detrazione:
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la persona assistita deve essere non autosufficiente, appurata con apposita certificazione medica, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
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Il reddito complessivo del contribuente, che richiede la detrazione, non dev'essere superiore a 40.000 €.
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La retribuzione della badante deve essere stata corrisposta con modalità tracciabili, (bonifico, pos, carta di credito, ecc..), così come stabilito dalla Legge di bilancio del 2020.
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Sono necessarie le ricevute delle retribuzioni erogate firmate dall'assistente familiare come indica l'Inps al link https://www.inps.it/it/it/dettaglio-approfondimento.schede-informative.49828.contributi-e-agevolazioni-fiscali-per-chi-assume-un-lavoratore-domestico.html
DEFINIZIONE DI “NON AUTOSUFFICIENZA”
Il fondamentale concetto di non autosufficienza, necessario per beneficiare dell'agevolazione, è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 2 del 3 gennaio 2005:
- sono considerati soggetti non autosufficienti coloro che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività: assunzione di alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, deambulazione, indossare gli indumenti;
- sono altresì considerati non autosufficienti le persone che hanno bisogno di sorveglianza continuativa.
Tale stato sussiste anche qualora ricorra una sola delle suddette condizioni che deve risultare però da apposita certificazione medica.
La detrazione non compete quando la non autosufficienza non si ricolleghi alla presenza di patologie, ma si esemplifichino nella mera assistenza a favore di bambini non autosufficienti. Per condizione patologica non si intende in senso strettamente sanitario, infatti comprende come fattore determinante l'età anagrafica avanzata dell'assistito.
In ogni caso qualora l'assistito sia portatore di handicap (con limitazione della propria autosufficienza), tale condizione é sufficiente a surrogare la predetta certificazione medica.
CHI PUO' BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE
La detrazione è possibile non solo relativamente alle spese sostenute a proprio favore, ma anche a quelle sostenute per gli altri familiari infatti la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile 2017 stabilisce che:
a- la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza come nel caso in cui il datore é il figlio dell'assistito ma la spesa é sostenuta da quest'ultimo;
b- la detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente. Se é il figlio ad esempio a sostenere tali spese, allora sarà quest'ultimo a poter detrarre l'importo anche se il familiare non risulta a suo carico. Il tal caso il limite di reddito di 40.000 € é da intendersi riferito esclusivamente a colui che applica la detrazione.
Ai sensi dell’art. 433 del codice civile, possono detrarre le spese i seguenti parenti o familiari:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
La quota massima di 2.100 € è valida per il singolo contribuente indipendentemente dal numero di soggetti assistiti. Quindi, nel caso in cui un contribuente abbia sostenuto spese per se stesso e per un suo familiare, l'importo massimo che può detrarre è sempre calcolato sui 2.100 €.
Inoltre, l'importo rimane lo stesso anche se più contribuenti abbiano sostenuto spese per lo stesso familiare e in tal caso i 2.100 € massimi devono essere ripartiti in ragione della spesa sostenuta.
DETRAZIONE SPESE IN WEBCOLF
Ai fini della detrazione delle spese, quando si inserisce in Webcolf un rapporto di badantato con livello CS o DS (assistenza a persone non autosufficienti), é necessario indicare cognome, nome e codice fiscale dell'assistito in caso sia diverso dal datore. L'apposito spazio di indicazione si trova al menù Assunzione | inserimento collaboratore | inquadramento. Nel caso in cui la stessa badante sia stata assunta con unico contratto per assistere due persone non autosufficienti, si può specificare cognome, nome e codice fiscale anche di un solo assistito. La detrazione infatti va considerata per singolo contribuente/datore. In questo modo i dati dell'assistito saranno presenti in tutte le buste paga che verranno elaborate.
Per la denuncia dei redditi del datore di lavoro, a seguito di questa possibile detrazione, il programma prevede una stampa della dichiarazione delle spese per persone non autosufficienti, che si effettua entrando nel menù Stampe annuali | Dichiarazione spese per persone non autosufficienti, selezionando poi a sinistra l'anno e cliccando a destra sul pulsante "Stampa".
Tale documento specifica nel dettaglio le spese mese per mese di tutto l'anno, da gennaio a dicembre.
Attenzione: nel caso in cui il programma avvisi che l’elenco dei collaboratori risulta “non aggiornato” é necessario effettuare un controllo nel menù Cedolini | calcolo buste mensili dell’anno in questione. Se viene richiesto un ricalcolo, prima di eseguirlo si devono reimpostare, nei dati collaboratore, gli estremi della paga, orario e livello dell'anno in questione, per ricalcolare i cedolini con le condizioni in vigore nei mesi interessati dal ricalcolo. inserite per l’anno in corso. Se, invece, i cedolini dovessero risultare tutti già calcolati o definitivi, consigliamo di inviare una mail di assistenza ad
N.B. [AGGIORNAMENTO GENNAIO 2020]:
con l’entrata in vigore della Legge di bilancio 2020 è stato introdotto l’obbligo di tracciabilità delle spese detraibili. I datori domestici che dal 2020 hanno in forza un rapporto domestico con una badante di livello CS o DS, o desiderano assumerla, dovranno corrispondere la retribuzione mensile con modalità tracciabili (bonifico, pos, carta di credito, ecc..). In caso contrario tali datori non potranno detrarre le spese nella dichiarazione dei redditi.
Per le colf e badanti inquadrate con livelli diversi dal CS o DS invece resta tutto invariato quindi sarà possibile continuare a retribuirle anche in contanti.