Il meccanismo attraverso il quale sarà possibile regolarizzare, per mezzo della sanatoria 2012, gli stranieri che lavorano in nero senza permesso di soggiorno e che sono presenti in Italia in modo continuativo minimo dal 31 dicembre 2011, è semplice:
Fase 1: Innanzitutto, a partire dalla pubblicazione del decreto interministeriale contenente le istruzioni dettagliate per il ravvedimento (che sarà emanato entro il 29 Agosto) sarà possibile prenotare la regolarizzazione pagando il contributo forfettario di 1000 euro. Tale contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito e non sarà restituito nel caso di rigetto dell'istanza. Il pagamento sarà effettuato con un f24 modificato per indicare gli estremi dell'immigrato.
Fase 2: Poi, dal 15 settembre al 15 Ottobre, sarà possibile presentare la domanda telematica corredata dalle prove certe sulla presenza del lavoratore straniuero dal 31 dicembre 2011. Questa presenza deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici. Significa, in pratica, che sarà necessaria una prova amministrativa (per esempio un permesso non rinnovato, un visto per motivi turistici, un certificato medico del pronto soccorso, ecc...) Poichè non c'è un limite numerico degli ammessi alla sanatoria tutte le domande in regola con i requisiti presentate nel periodo verranno accolte.
Fase 3: Al termine di questa procedura il datore e il lavoratore saranno convocati alla sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto e la regolarizzazione di tasse e contributi. Infatti, il datore, oltre al contributo forfettario di 1000 euro dovrà versare sei mesi di oneri contributivi, retributivi e fiscali per ogni lavoratore.
Sanatoria colf e badanti 2012
Si è in attesa della pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del decreto legislativo della direttiva 2009/52/CE in cui si prevede la possibilità di regolarizzare i rapporti di lavoro subordinato in corso tra un datore di lavoro italiano (o comunitario o extracomunitario con permesso di soggiorno) e un lavoratore straniero presente in Italia in modo continuativo dal 31 dicembre 2011. La procedura partirà il 15 settembre e avrà una durata di 30 giorni, durante i quali chi occupa irregolarmente stranieri potrà sanare la propria posizione evitando di incorrere in sanzioni penali e amministrative previste per legge.
Il rapporto di lavoro da regolarizzare deve essere:
iniziato da almeno tre mesi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo e deve essere ancora in corso alla data della presentazione della dichiarazione di emersione.
a tempo pieno ma in caso di lavoro domestico è ammesso anche il lavoro parziale non inferiore alle 20 ore settimanali.
Prima di presentare tale domanda il datore è tenuto al pagamento di un contributo forfettario di mille euro e, in seguito, per terminare il procedimento di regolarizzazione, dovrà documentare l’avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo e fiscale, relativo a quel rapporto di lavoro pari ad almeno sei mesi.
Per poter regolarizzare il rapporto di lavoro, inoltre, il decreto richiede la prova dell’effettiva presenza del soggetto extracomunitario nel territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 e fissa alcuni requisiti minimi sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di vista penale.
Requisiti minimi per la regolarizzazione del rapporto di lavoro
Vi sono alcune condizioni da rispettare per poter procedere alla sanatoria, sia in riferimento al datore che al collaboratore.
DATORE DI LAVORO:
La regolarizzazione non è ammessa nei seguenti casi:
se il datore negli ultimi 5 anni è stato condannato per favoreggiamento dell'immigrazione illegale, reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, reclutamento di minori da destinare ad attività illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, o impiego di lavoratore straniero privo di idoneo permesso di soggiorno;
se il datore non dispone di un reddito superiore a una certa soglia definita da un successivo decreto interministeriale;
se il datore ha assunto un lavoratore straniero chiamato nell'ambito dei flussi d'ingresso o sanato nelle precedenti regolarizzazioni;
COLLABORATORE:
La regolarizzazione è possibile se:
il cittadino extracomunitario è presente nel territorio nazionale in modo ininterrotto dal dicembre 2011, o precedentemente, con presenza documentata da organismi pubblici
il collaboratore lavora a tempo pieno o, se lavoratore domestico, lavora minimo 20 ore alla settimana da minimo tre mesi dalla data di entrata in vigore di tale decreto, presumibilmente con retribuzione mensile non inferiore all'assegno sociale (per il 2012 pari a 429 euro)
Sono esclusi dalla sanatoria:
gli espulsi per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello stato, prevenzione o terrorismo
i segnalati Sis. per la loro non ammissione nello spazio Schengen
i condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati contenuti nell'art 380 del codice civile
i socialmente pericolosi per l'ordine pubblico, per la sicurezza dello stato o di altro paese dell'area Schengen
Benefici e sanzioni
Con questa sanatoria sono sospesi i procedimenti amministrativi e penali sia nei confronti di datori di lavoro, per le violazioni legate all'impiego illegale di lavoratori stranieri, sia per i lavoratori, per la violazione delle norme sul soggiorno.
Se non vi sono motivi ostativi, lo sportello unico convoca datore e collaboratore per stipuare il contratto di soggiorno. Il datore, con la comunicazione di assunzione al centro per l'impiego, o nel caso di lavoro domestico all'inps, ottiene l'estinzione dei reati e illeciti in materia di rapporto di lavoro, mentre, l'estinzione dei reati e illeciti per il lavoratore cadono in estinzione con la presentazione della richiesta di permesso di soggiorno.
Nei casi in cui l'esito non sia positivo per motivi indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro, i procediemnti penali o amministrativi a suo carico vengono ugualmente archiviati.
La legge stabilisce, poi, che se le le dichiarazioni non sono corrispondenti al vero il contratto di soggiorno venga reso nullo e venga revocato il permesso di soggiorno; inoltre, prevede che nel caso di dichiarazioni mendaci venga applicata la reclusione fino a sei anni.
WEBCOLF.com
Considerato l'interesse dell'argomento per i datori di lavoro domestici, webcolf.com seguirà con una sezione apposita l'evoluzione dell'argomento, raggruppando le varie notizie in modo da poter essere un utile punto di riferimento.
Riforma del lavoro: dimissioni volontarie da validare
Le dimissioni nel lavoro domestico
Per dimettersi, il lavoratore domestico è tenuto soltanto a consegnare al datore di lavoro la lettera di dimissioni; nel lavoro domestico non è necessario validare le dimissioni.
Dimissioni di una lavoratrice domestica in gravidanza o maternità
L'art. 25 del contratto collettivo colf e badanti riporta quanto segue:
Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta o se non intervenute nelle sedi di cui all’art. 2113, 4° comma del codice civile. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice.
Pertanto, la collaboratrice che intende dimettersi durante la gravidanza o il periodo di maternità dovrà comunicare le dimissioni in forma scritta al suo datore di lavoro o, alternativamente, convalidare le dimissioni presso la DTL (Direzione territoriale del lavoro). In caso contrario le dimissioni saranno ritenute inefficaci ed improduttive di effetti.
In questi casi, inoltre, la lavoratrice non è tenuta al preavviso.
Infine, l'ex art. 55, D.Lgs. n. 151/2001, al comma 1 stabilisce che "in caso di dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento".
Perciò in caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste dalle disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento, ovvero al preavviso (anche se è lei a dimettersi) e all'indennità di disoccupazione.
Per maggiori informazioni su come elaborare la lettera di dimissioni e l'ultimo cedolino, è possibile consultare lasezione specifica del nostro manuale.
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L'INPS, con messaggio 966 del 17.01.2012, chiarisce le modalità di richiesta dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti: avverrà in modo automatico, facendo base per i lavoratori privati, dai dati UNIEMENS comunicati dal datore di lavoro.
Viene spiegato, in fondo alla circolare, le modalità di calcolo per i collaboratori domestici, chiarimento che pubblichiamo testualmente:
"Per quanto riguarda i lavoratori domestici che, come è noto, non rientrano nel flusso UNIEMENS, per la liquidazione della prestazione si procederà prelevando i dati necessari dai bollettini di versamento dei contributi. Le giornate utili per la misura della prestazione andranno calcolate, trimestre per trimestre, dividendo per 4 le ore assoggettate a contribuzione, rispettando comunque il limite massimo di 78 giorni."
Diventa quindi inutile la presentazione dei modelli 86/88 mentre la domanda avverrà basandosi sui bollettini MAV versati nel corso del 2011.
INPS 17.01.2012: Modalità di rimborso dei contributi versati in eccedenza
OGGETTO:
Telematizzazione in via esclusiva delle domande di prestazione/servizio- Istanze di rimborso dei contributi previdenziali per lavoro domestico.
1. Premessa
Il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica", all'art. 38 comma5, haprevisto l'estensione e il potenziamento dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, per la presentazione di denunce, istanze, atti, versamenti, mediante l'utilizzo esclusivo dei sistemi telematici ovvero della posta elettronica certificata.
Tale processo di telematizzazione è stato avviato dall'Istituto con la circolare n. 169 del 31 dicembre 2010, che ha dato applicazione alla determinazione del Presidente dell'Istituto n. 75 del 30 giugno 2010 "Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'INPS ai cittadini".
La successiva determinazione presidenziale n. 277 del 24 giugno 2011 "Istanze e servizi INPS – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze" ha definito dettagliatamente il calendario definitivo della sostituzione delle tradizionali modalità di presentazione delle istanze all'INPS con la trasmissione in via esclusivamente telematica.
In relazione a quanto fin qui premesso, con la presente circolare si dà avvio - a partire dal 1° gennaio 2012 - alla telematizzazione della presentazione delle istanze di rimborso dei contributi previdenziali per lavoro domestico.
Rimborso dei contributi previdenziali per lavoro domestico
Dal 1° gennaio 2012 la presentazione delle istanze di rimborso di contributi previdenziali per lavoro domestico dovrà avvenire attraverso uno dei seguenti canali:
WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto;
Contact Center Integrato - numero verde 803164
Intermediari dell'Istituto – attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
Peraltro, fino al 31 gennaio 2012, in via transitoria, le richieste cartacee potranno continuare ad essere presentate direttamente o inviate per posta (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante o del servizio corriere utilizzato) ed essere acquisite dalle Sedi con la procedura presente in Intranet per la "Gestione Lavoratori Domestici". Dal 1° febbraio 2012 avranno validità soltanto le istanze presentate con modalità telematiche.
A) Presentazione della istanza di rimborso contributi per lavoro domestico direttamente dal cittadino tramite WEB
Il servizio è disponibile sul sito internet dell'Istituto www.inps.it, nella sezione SERVIZI ONLINE attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN/Autenticazione con CNS – Servizi rapporto di lavoro domestico – Istanza di rimborso. Questa sezione consente di compilare l'istanza di rimborso contributi per lavoro domestico e di procedere all'invio vero e proprio.
Una volta inviata la domanda sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione, sulla quale sono riportati tutti i dati inseriti dal cittadino e il numero di protocollo attribuito dall'Istituto alla pratica.
Le informazioni richieste riguardano i dati identificativi del rapporto di lavoro, il trimestre e l'anno di riferimento, la motivazione (ad esempio doppio versamento) e i dati relativi al pagamento effettuato. Tutti i dati, ad eccezione della motivazione, sono disponibili sulla ricevuta di pagamento.
Per facilitare l'utente nella predisposizione della comunicazione, ne è stata prevista la precompilazione in base ai dati già in possesso dell'Istituto.
Effettuata l'autenticazione, il servizio on line propone, all'interno della sezione dedicata alla gestione del lavoro domestico, una funzione chiamata "Gestione rimborsi" che consentirà di inoltrare nuove istanze di rimborso e di monitorare lo stato delle istanze inviate tramite il canale Internet.
A conclusione dell'operazione il servizio on line consente la stampa dell'istanza presentata.
Gli operatori del Contact Center ( numero verde 803.164 attivo dal lunedì al venerdì ore 8-20 ed il sabato ore 8-14 ) forniranno inoltre tutte le informazioni e l'assistenza ai cittadini che utilizzano il canale web di cui al presente paragrafo.
B) Presentazione della istanza di rimborso contributi per lavoro domestico tramite intermediari
Il servizio è disponibile anche per il richiedente intermediario abilitato ai sensi dell' art.1, L. 12/79 con le funzioni che consentono la trasmissione telematica delle domande.
Gli intermediari abilitati possono accedere seguendo il seguente percorso: Servizi on line/Per tipologia di utente/Aziende, consulenti e professionisti/Lavoratori domestici.
Per l'accesso al servizio è sempre richiesta l'autenticazione tramite PIN, rilasciato dall'Istituto, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), rilasciata da una Pubblica Amministrazione ai sensi del DPR 117/04 o mediante altro dispositivo (smart card, chiavetta USB) contenente "certificato digitale di autenticazione personale" rilasciato da apposito ente certificatore rispondente agli standard definiti perla CNS.
Effettuata l'autenticazione, l'intermediario potrà procedere alla comunicazione della istanza di rimborso indicando il codice del rapporto di lavoro cui il rimborso si riferisce.
C) Presentazione della istanza di rimborso contributi per lavoro domestico tramite Contact Center
Per assicurare, inoltre, l'accesso al servizio a tutti i soggetti, compresi quelli che non hanno possibilità o facilità di utilizzo di strumenti informatici, è sempre prevista in alternativa la disponibilità della comunicazione telefonica, rivolgendosi al Contact Center Integrato Inps-Inail, numero verde 803.164, che provvederà all'acquisizione della istanza, previa identificazione del soggetto dichiarante. L'identificazione del soggetto dichiarante tramite PIN e codice fiscale è necessaria anche per le comunicazioni effettuate utilizzando il Contact Center.
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INPS 17.01.2012 Domande di assegni nucleo familiare solo telematiche
[Aggiornamento: colf e badanti devono richiedere gli assegni familiari appoggiandosi ad un caf o patronato per gestire la presentazione della domanda online. I datori di lavoro domestico non hanno nessun onere in merito e non devono anticipare alcun importo in busta paga relativo all'assegno familiare]
Iinseriamo la circolare INPS che ha determinato che le domande per gli assegni per il nucleo familiare di colf e badanti possono essere presentate, dal 2012, esclusivamente in via telematica.
"OGGETTO: D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 "Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'Inps ai cittadini" e n. 277 del 24 giugno 2011 "Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze". Conclusione del periodo transitorio per le modalità di presentazione della richiesta di Assegno per il Nucleo Familiare per i Lavoratori Domestici.
1. Premessa
In attuazione delle determinazioni del Presidente dell'Istituto n. 75/2010, "Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'INPS ai cittadini", recepita con circolare n. 169/2011 e n. 277/2011 "Istanze e servizi Inps – Presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenze", in data 4 agosto 2011 è stata emanata la circolare n. 102 che ha disciplinato le nuove modalità di presentazione in via telematica della richiesta di Assegno per il Nucleo Familiare per i lavoratori domestici.
Nella citata circolare, al fine di rendere graduale il passaggio dalle modalità tradizionali alle nuove modalità telematiche, è stato, altresì, previsto un periodo transitorio, durante il quale è garantita la possibilità di presentare le domande in questione anche attraverso i canali tradizionali di trasmissione.
2. Presentazione telematica in via esclusiva - Entrata in vigore
Con la presente circolare si stabilisce, per le domande di Assegno al nucleo familiare per i lavoratori domestici, la conclusione del periodo transitorio e l'avvio del regime di presentazione telematica in via esclusiva a far data dall'1 gennaio 2012.
Quanto alle modalità per la presentazione telematica si rimanda alla circolare n.102/2011, citata in premessa.
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29.11.2011 Non è più obbligatorio il modello Q per l'assunzione di colf e badanti extracomunitarie
La nota del ministero del Lavoro n. 4773 del 28 novembre 2011 prevede che non si dovrà più sottoscrivere il contratto di soggiorno obbligatorio (Modello Q) per l'assunzione di colf e badanti extracomunitarie a partire già dal 15 novembre 2011.
L'invio della comunicazione all'INPS, infatti, sostituisce la compilazione del modello Q, secondo la previsione della legge 02 / 2009.
Continua a rimanere obbligatoria la sola comunicazione entro 48 ore alla Questura (o all'autorità di pubblica sicurezza) per il datore di lavoro che fornisce l'alloggio allo straniero in caso di rapporto di convivenza.
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INPS 21.10.2011: Comunità religiose e non e rilascio PIN
Messaggio INPS n. 20064 del 21 ottobre 2011:
Il DPR 1403/71 e le circolari dell’Istituto in materia di lavoro domestico, in particolare la circolare n. 89 del 6 maggio 1989, hanno chiarito che possono essere datori di lavoro domestico, oltre alle persone fisiche, anche le comunità - religiose e non - costituite tra persone non legate da vincoli di sangue che sostituiscono, per coloro che ne fanno parte, sotto il profilo morale e organizzativo , la famiglia di origine. I requisiti che dette comunità devono avere, perché si possano qualificare come datori di lavoro domestico sono:
- essere stabili, permanenti e continuative di “tetto e mensa” ;
- assenza di fini di lucro, politico, culturale , sportivo o di svago.
La presenza di entrambi i requisiti garantisce che la prestazione mantenga la natura di lavoro domestico , definito all’art.1 della Legge 339/58 come opera resa per il funzionamento della vita familiare, in quanto le comunità, cosi come individuate, sono assimilabili per i soggetti che ne fanno parte alla propria famiglia.
Sono quindi riconducibili, in un elenco esemplificativo e non esaustivo, a quanto indicato: le case famiglia, i seminari, le comunità familiari di assistenza , le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesiano, le comunità militari, purché siano rispettati i requisiti richiesti.
In mancanza di detti requisiti , si configura l’assunzione di un addetto alle pulizie secondo il CCNL di riferimento per il settore interessato.
Pertanto, tenuto conto che la circolare n. 49 dell’11 marzo 2011 introduce in via esclusiva dal 1° aprile 2011 l’obbligatorietà del canale telematico per le comunicazioni in materia di lavoro domestico, previa identificazione con PIN , è stato reso disponibile un apposito profilo di identificazione per le comunità .
Il rilascio del Pin a questo particolare datore di lavoro domestico può avvenire solo presso le sedi, in quanto deve essere verificato – in base all’atto costitutivo, allo statuto e ad ogni documento utile – l’effettivo possesso dei requisiti che comportano il riconoscimento della natura di datore di lavoro domestico.
Il Pin utile all’ accesso ai servizi per i lavoratori domestici per conto della comunità è rilasciato esclusivamente al rappresentante legale della comunità stessa. I servizi online verificano tale requisito sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe Tributaria, consentendo o meno il rilascio.
Per ottenere il rilascio del PIN:
Il rappresentante legale della comunità, allegando copia del documento di identità, deve compilare e sottoscrivere il modulo di richiesta allegato e consegnarlo, anche tramite un suo delegato, alla Sede INPS di competenza;
il personale della Sede INPS, dopo aver verificato la correttezza formale della richiesta, l’identità del richiedente e l’esistenza dei requisiti sopra riportati provvederà al rilascio del PIN selezionando la classe utente “Comunità che impiega LD”.
Qualora il rappresentante legale sia già in possesso di un PIN per altre finalità (per esempio come cittadino) si dovrà procedere a revocare il PIN in essere, assegnare un nuovo PIN con la suddetta classe utente, ripristinando le autorizzazioni presenti sul precedente PIN.
Completata l’operazione di accreditamento presso la sede INPS, il soggetto abilitato, ove ne sia in possesso, potrà utilizzare in luogo del PIN anche la propria CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
INPS : Consultazione on line estratto conto contributivo e lettere ai datori di lavoro
L’INPS, con il Messaggio n. 21009 del 7 novembre 2011, rende noto che è disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione “Servizi online – Al servizio del cittadino – Autenticazione con PIN/Autenticazione con CNS – Servizi rapporto di lavoro domestico – Estratto contributivo” il nuovo servizio di consultazione dell’estratto contributivo dei lavoratori domestici.
In particolare, l’INPS precisa che il servizio mette a disposizione l’elenco dei rapporti di lavoro sia attivi che cessati, relativi agli ultimi cinque anni, dai quali il datore di lavoro può selezionare il rapporto per il quale visualizzare l’estratto conto.
L’INPS, con il Messaggio n. 21381 dell’11 novembre 2011, rende noto che dal mese di ottobre 2011 ha iniziato ad inviare delle lettere ai datori di lavoro domestico.
In particolare, l’INPS sta contattando “coloro che nonostante abbiano sempre versato regolarmente i contributi, a partire da un determinato periodo non hanno più effettuato alcun pagamento e coloro i cui pagamenti presentano delle discontinuità prima di cessare.”
I datori di lavoro vengono invitati ad effettuare la comunicazione della cessazione, oppure a comunicare l’avvenuto pagamento di trimestri risultanti scoperti o eventuali motivi che abbiano giustificato la sospensione dell’obbligo contributivo (permessi non retribuiti, maternità ...). Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della lettera, l’INPS provvede a calcolare i contributi dovuti comprensivi degli oneri aggiuntivi.
Con la circolare n. 85 del 15.06.2011 che riguarda il pagamento dei contributi con il nuovo sistema MAV l'INPS precisa:
L’importo dei contributi richiesti nel MAV è calcolato in base ai dati dichiarati all’ assunzione del lavoratore domestico o successivamente variati con apposita comunicazione. Tuttavia, tenuto conto che durante il rapporto di lavoro domestico possono intervenire svariate cause – permessi non retribuiti, straordinario, cessazione, ecc..- che, modificando i dati utili a determinare l’importo complessivo dei contributi ne comportano una variazione, è stata data la possibilità ai datori di lavoro domestico di generare, accedendo al sito internet dell’Istituto e variando i dati indicati, un MAV con importo conforme alle vicende intervenute nel rapporto di lavoro."
In webcolf con firefox, chrome o safari è possibile aprire in una finestra il sito dell'INPS e, copiando i dati presenti in un riguadro a sinistra, in modo abbastanza agevole si può creare un MAV generato secondo le assenze o gli straordinari del trimestre di riferimento (un esempio si può vedere anche nella video guida in prima pagina). Questa procedura richiede un pò di tempo, inoltre l'utente alle prime armi potrebbe incorrere in errori o incomprensioni. Per questo l'INPS ha previsto:
Tenuto conto che la generazione dei MAV attraverso il sito può essere di difficile gestione per i soggetti che assistono i datori di lavoro domestico [...] i soggetti accreditati potranno inviare all’INPS i dati necessari alla determinazione dell’importo dei contributi dovuti per ciascun datore di lavoro e, dopo l’interazione con la banca, ricevere dall’INPS il Mav generato in conseguenza. Si fa presente che per motivi di efficienza e sostenibilità dei costi il servizio potrà essere reso, almeno in questa fase iniziale, soltanto per i soggetti che gestiscono almeno 1000 rapporti di lavoro a trimestre."
Webcolf rispetta i criteri previsti e pertanto è stata presentata richiesta di accreditamento al fine di poter richiedere un'emissione massiva dei modelli MAV per gli utenti che decideranno di farne uso.
L'emissione massiva dei MAV da parte dell'INPS ha una tempistica precisa e definita, pertanto webcolf dovrà essere modificato in maniera opportuna per seguire le linee guida e le istruzioni dell'INPS. Inoltre si vuole cogliere l'occasione per migliorare il servizio nel suo complesso, rendendolo via via sempre più facile e capace di guidare l'utente, anche poco esperto, evitando errori nell'elaborazione dei cedolini.
Verranno quindi introdotti i seguenti prossimi cambiamenti:
Conferma dei cedolini corretti
Una volta stampati i cedolini il programma richiederà di renderli definitivi. Tale richiesta avrà una duplice funzione:
chiedere una conferma nel caso l'utente proceda ad un ricalcolo o ad una modifica accidentale, evitando errori.
permettere all'utente di dare conferma e autorizzare la richiesta di invio massivo dei MAV con emissione da parte dell'INPS di un MAV coerente con i cedolini elaborati.
Richiesta di emissione massiva per i cedolini definitivi entro il 23 e il 27 del mese antecedente le scadenze di pagamento
Il giorno 23 e il giorno 27 del mese antecedente i giorni di pagamento verranno inviate le richieste all'INPS per generare i MAV per quegli utenti che hanno reso definitivi i loro cedolini.
Ricezione PDF
A seguito dell'invio massivo all'INPS webcolf riceverà i MAV elaborati conseguentemente. Verrà quindi creato un archivio per utente con la possibilità di stamparli direttamente dal sito.
Verrà inviata (per gli utenti che ne faranno richiesta) una email di avviso che il MAV è disponibile come pure potrebbe essere inviato il MAV ricevuto, sempre via email.
Era impossibile provare a realizzare questo procedimento per il trimestre corrente, anche perchè gli utenti non erano stati avvisati e dunque pochi hanno già inserito le presenze dei cedolini prima del 27 giugno. Non sapevamo inoltre se il sistema dell'INPS avrebbe funzionato e se saremmo stati in grado di interfacciarci correttamente.
Proveremo a realizzare il tutto per il 3° trimestre.
Nel frattempo suggeriamo a tutti gli utenti di elaborare il cedolino del mese di settembre entro il 22 settembre così da permettere al sistema (se pronto e se non interverranno ostacoli tecnici che non permetteranno l'elaborazione del progetto) di ricevere dopo pochi giorni il loro MAV elaborato secondo i dati inseriti nelle presenze in webcolf.
Altre informazioni potrebbero essere comunicate o potranno essere introdotte delle modifiche, suggeriamo dunque di visitare le pagine del sito, vi terremo aggiornati!
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Modello Q ancora obbligatorio
Ultimo aggiornamento: Il modello Q non è obbligatorio. Per assumere colf, badanti e baby-sitter va comunicata l'iscrizione all'inps in modo telematico.
[Il ministero dell'interno, con circolare 3666 del 13 maggio 2011 ha precisato che in caso di assunzione di un cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il datore di lavoro è ancora obbligato a trasmettere alla Questura / Sportello Unico il contratto di soggiorno (modello Q).
E' utile ricordare che il contratto di soggiorno deve essere compilato e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratori in triplice copia e deve essere inviato, entro 5 giorni dall'assunzione, allo Sportello Unico per l'immigrazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, le altre due copia devono essere conservate dal lavoratore e dal datore di lavoro.
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Delibera CassaColf e MAV
Pubblichiamo la comunicazione ricevuta oggi dal Presidente della Cassa Colf Bruno Perin:
"Carissimo Dott. Pierobon,
Le inoltro la Delibera della Cassacolf rispetto alla possibiltà di recuparare l'eventuale mancato versamento dei contributi contrattuali al fine che possiate fornire utili informazioni ai vostri contatti.
In sostanza si è registrato un forte disservizio e confusione con le nuove procedure INPS ( MAV ) e riscontriamo che in molti casi, i precedenti iscritti non hanno potuto modificare il modulo per inserire i contributi contrattuali.tale condizione avrebbe impedito di richiedere le prestazioni perchè si sarebbe registrato un buco nei 4 versamenti trimestrali consecutivi.
La Cassacolf ha quindi deliberato la possibilità di recuperare il mancato pagamento del 1° trim con il 2° trim raddoppiando il versamento dei contributi contrattuali.
La invito pertanto a consultere il nostro sito internet per le informazioni a riguardo