Erogazione mensile del rateo tfr: il no dell'Ispettorato

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L'Ispettorato nazionale del lavoro, nella nota 616 del 3 Aprile 2025, affronta la possibilità di liquidare il tfr mensilmente in busta paga a titolo di anticipazione.

La prassi, molto frequente nel lavoro a tempo determinato e stagionale è ormai da anni radicata anche nel settore domestico.

L'Ispettorato ribadisce che può esservi la pattuizione collettiva o individuale di anticipazione dell'accantonamento maturato, ad esempio nel settore domestico è previsto che il TFR possa essere anticipato "per non più di una volta all’anno".

Nel caso invece di pagamento automatico in busta paga del rateo mensile, l'anticipo costituirebbe un'integrazione retribuitiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo, con l'obbligo di ripagarlo al termine del rapporto di lavoro.

Occorre specificare che il trattamento di fine rapporto costituisce un elemento retributivo differito , costituito dagli accantonamenti effettuati annualmente e dalla rivalutazione periodica applicata sul tfr già accantonato. Proprio per questo motivo al momento della sua erogazione non è soggetto a contribuzione previdenziale e tassazione ordinaria bensì a tassazione separata.

L'istituto del trattamento di fine rapporto è disciplinato dall'articolo 2120 del Codice Civile, che prevede la possibilità di anticipazioni dello stesso su richiesta del lavoratore al ricorrere di determinate condizioni quali ad esempio un'anzianità minima di servizio, il limite massimo fissato al 70% del maturato, per esigenze giustificate da spese sanitarie, acquisto prima casa ecc.

Al di fuori delle casistiche sopra indicate il trattamento di fine rapporto va corrisposto al lavoratore solo al termine del rapporto di lavoro, considerato che costituisce una somma di denaro avente lo scopo di assicurare un supporto economico una volta concluso il contratto.

Un'anticipazione del tfr mensile in busta paga è contraria alla finalità prevista dalla Legge.

L'Ispettorato del lavoro precisa che in caso di verifica dovesse riscontrare l'erogazione “mensilizzata” del rateo di Tfr, il datore di lavoro dovrà ricostituire il Fondo TFR non accanato, con duplicazione di costi, secondo il provvedimento di disposizione di cui all’articolo 14 del Dlgs 124/2004. Il datore di lavoro che non dovesse adempiere alla disposizione potrebbe essere sanzionato con un importo che va da 500 a 3mila euro ma, non essendo applicabile l’istituto della diffida di cui all’articolo 13, comma 2, del Dlgs 124/2004, l’importo della saznione è 1/3 del massimo, ovvero 1.000 euro.

Il nostro programma permette il pagamento mensile in quanto la consuetudine è così diffusa che  risulta necessario fornire una soluzione gestionale agli utenti. Nei prossimi mesi verrà data tuttavia ampia segnalazione che tale pratica va modificata, in modo utile da adeguarsi alla legge e alle indicazioni dell'Ispettorato nazionale.

 

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