Licenziamento colf o badante in infortunio: come fare?

È possibile per il datore di lavoro domestico licenziare una colf o badante assente per infortunio?

 

Quando la colf o la badante si trova in infortunio regolarmente denunciato all'INAIL, vige il divieto di licenziamento da parte del datore di lavoro domestico.

L'art. 29 del CCNL colf e badanti stabilisce però un limite a tale tutela, prevedendo il diritto del collaboratore domestico alla conservazione del posto di lavoro durante l'infortunio per i seguenti periodi:

  • per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova: 10 giorni di calendario;
  • per anzianità da più di sei mesi a due anni: 45 giorni di calendario;
  • per anzianità oltre i due anni: 180 giorni di calendario.

Se viene superato il periodo di conservazione del posto, il datore di lavoro domestico può scegliere se licenziare la colf o badante oppure continuare a conservarle il posto di lavoro, sospendendo ogni trattamento economico.

Nel caso sia necessario assumere una collaboratrice sostitutiva durante l'infortunio della lavoratrice principale, la procedura da seguire viene spiegata nel nostro articolo Contratto per sostituzione colf e badanti: come fare?.

Ricordiamo inoltre che, anche se i giorni retribuiti di infortunio sono già terminati — il datore retribuisce infatti solo i primi tre — i ratei di TFR, ferie e tredicesima maturano al 100% durante il periodo di conservazione del posto sopra indicato.

 

Come si calcola il periodo di comporto per infortunio di colf e badanti?

Il CCNL colf e badanti stabilisce all'art. 29, comma 2:

“I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento”.

Il periodo di conservazione del posto non riparte quindi da capo per ogni nuovo infortunio, ma va conteggiato sommando i diversi periodi di assenza.

Per verificare se è stato superato il periodo di comporto, il datore di lavoro deve conteggiare il numero complessivo di giorni di infortunio della colf o badante nei 365 giorni di calendario precedenti all'infortunio in corso, e non quindi dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'utente WebColf può effettuare questo controllo verificando quante volte è stata indicata, nell'inserimento mensile, la causale “I” relativa all'infortunio. Se il numero complessivo di giorni supera il periodo di conservazione previsto dal contratto, è possibile procedere al licenziamento della collaboratrice, corrispondendo la dovuta indennità sostitutiva di mancato preavviso.

Il licenziamento è valido anche se la collaboratrice si trova ancora in infortunio, purché sia stato superato il periodo di conservazione del posto.

Esempio di licenziamento per superamento del comporto di infortunio

Facciamo un esempio. Se un datore di lavoro ha assunto due anni prima una colf e quest'ultima subisce un infortunio durante l'orario di lavoro oppure nel tragitto casa-lavoro o lavoro-casa, dopo aver effettuato la relativa denuncia all'INAIL il datore dovrebbe verificare quanti giorni di infortunio siano già stati registrati in WebColf con la causale “I” nei 365 giorni di calendario precedenti.

Se, nell'esempio, vengono superati i 45 giorni di conservazione del posto previsti dal contratto collettivo, il datore può licenziare la colf dal 46° giorno, consegnandole la relativa lettera a mano oppure inviandola con raccomandata.

Al fine di evitare contestazioni sul conteggio dei giorni, può essere opportuno attendere qualche giorno dopo la scadenza, procedendo ad esempio al 50°-55° giorno.

 

Fac-simile lettera di licenziamento colf o badante per superamento del comporto

Di seguito riportiamo un fac-simile di lettera di licenziamento per superamento del periodo di comporto dovuto a infortunio.

È importante indicare espressamente che il motivo del licenziamento è il superamento del periodo di conservazione del posto, poiché si tratta del caso in cui è possibile licenziare validamente una colf o badante ancora assente per infortunio.

La motivazione deve risultare chiaramente anche perché, nella fase di comunicazione telematica all'INPS, non è prevista una specifica voce “superamento comporto infortunio”. La natura del licenziamento risulterà quindi dalla lettera consegnata al collaboratore. Al termine del periodo di infortunio, il lavoratore potrà avere diritto all'indennità di disoccupazione NASpI.

 

COGNOME NOME DATORE
INDIRIZZO
CAP CITTÀ PROVINCIA

CITTÀ, DATA CONSEGNA

COGNOME NOME COLLABORATORE
INDIRIZZO
CAP CITTÀ PROVINCIA

 

Oggetto: SUPERAMENTO COMPORTO DI INFORTUNIO

Con la presente siamo spiacenti di comunicarle la nostra decisione di interrompere il suo rapporto di lavoro domestico a causa del superamento del periodo di conservazione del posto per infortunio, ai sensi e nei modi previsti dalle leggi in vigore e dall'art. 29, comma 1, del contratto collettivo, considerato che negli ultimi 365 giorni ha fatto registrare ________ giorni di infortunio.

Per quanto sopra il rapporto si concluderà in data odierna e, in luogo del regolare preavviso previsto dal contratto collettivo, le verrà corrisposta un'indennità sostitutiva che sarà inserita nell'ultima busta paga.

Le precisiamo che le sue ultime spettanze saranno corrisposte nel normale giorno di pagamento.

Ringraziandola per la collaborazione prestata, Le chiediamo una firma in calce alla presente quale attestazione di ricevimento.

 

Cordiali saluti.

FIRMA DATORE

____________________

Per ricevuta, il collaboratore

_______________________

 

Procedura di licenziamento della colf o badante dopo il superamento del comporto

Dopo aver consegnato la lettera di licenziamento alla collaboratrice, è necessario completare la procedura di cessazione del rapporto di lavoro domestico seguendo i passaggi indicati di seguito.

 
1. Elaborare il cedolino di cessazione

Accedere al menu Cedolini | Inserimento mensile, selezionare il mese di cessazione e cliccare sul pulsante “Data cessazione”. Indicare quindi la data del licenziamento nella finestra visualizzata e cliccare su “Salva cessazione”.

Il programma consentirà così di indicare le ore lavorate solamente fino alla data di cessazione.

 
2. Inserire il mancato preavviso

Inserire le ore lavorate nel calendario mensile e aggiungere quindi l'indennità sostitutiva di mancato preavviso.

Per farlo è necessario selezionare la voce “Ind. sost. preavviso (giorni)” da una delle righe con menu a tendina poste sotto il calendario mensile. Nella colonna “Tempo/Val.” va indicato il numero di giorni di preavviso previsto dall'art. 40 del CCNL colf e badanti.

Rapporti di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali

  • fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
  • oltre 5 anni di anzianità: 30 giorni di calendario.

Rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali

  • fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
  • oltre 2 anni di anzianità: 15 giorni di calendario.

WebColf inserirà automaticamente, insieme alla retribuzione del mese, tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, tredicesima e ferie non godute. In caso di collaboratore convivente verranno inoltre calcolate l'indennità sostitutiva di vitto e alloggio relativa alle ferie non godute e l'incidenza della quota di vitto e alloggio sulla tredicesima.

Approfondimento colf e badanti

Per quanto riguarda il TFR della colf o badante alla cessazione, si ricorda che dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione se il rapporto termina prima del giorno 15. Se invece termina dal giorno 15 in poi e il rapporto è iniziato prima dell'anno in cui viene liquidato il TFR, può essere liquidato nel mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo ISTAT di rivalutazione.

In questo secondo caso, con WebColf è possibile liquidare il TFR in un momento successivo rispetto alla cessazione, seguendo quanto indicato nel nostro articolo Pagare il TFR alla colf o badante alla fine del contratto.

 

3. Comunicare la cessazione all'INPS

Il datore di lavoro deve comunicare la cessazione del rapporto di lavoro domestico all'INPS entro i cinque giorni successivi alla data di cessazione.

La comunicazione può essere effettuata:

  • tramite il Contact Center INPS, ai numeri previsti dall'Istituto, fornendo i dati necessari;
  • tramite la procedura telematica INPS, accessibile da WebColf dal menu Cessazione | Comunicazione INPS - Accesso con SPID/CIE;
  • delegando a WebColf e Assindatcolf la comunicazione di cessazione attraverso l'apposito servizio.

Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta effettuato l'accesso alla procedura INPS occorre selezionare “Variazione del rapporto di lavoro”, individuare il rapporto interessato e selezionare “Cessazione”. Va quindi indicata la data di cessazione e, come motivo, “Licenziamento”.

Se invece viene utilizzato lo SPID professionale del consulente o commercialista, dopo l'accesso è necessario indicare il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto, selezionare “Cessazione”, inserire la data e indicare come motivo “Licenziamento”.

Si consiglia di conservare la ricevuta INPS al termine della comunicazione.

Se il datore non dispone dello SPID, è possibile delegare a WebColf la comunicazione di cessazione selezionando il menu Cessazione | Comunicazione INPS - Partnership WebColf Assindatcolf, seguendo la procedura descritta nell'articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso WebColf.

 

4. Elaborare il pagoPA di cessazione

Infine occorre elaborare il pagoPA relativo ai contributi di cessazione, da versare entro 10 giorni dalla data di cessazione.

Per maggiori informazioni sulla procedura consigliamo di consultare il nostro articolo Pagare i contributi in caso di licenziamento o dimissioni di colf e badanti.