DIMISSIONI COLF E BADANTI CON PREAVVISO: LETTERA E ULTIMO CEDOLINO
I termini in caso di dimissioni colf e badanti con preavviso sono i seguenti.
A. Per il rapporto di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
B. Per il rapporto di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
In questo caso il datore, dopo aver ricevuto la lettera scritta di dimissioni colf e badanti con preavviso, che si può eventualmente anche stampare entrando nel menù Cessazione | lettera di licenziamento/dimissioni, dovrebbe:
1. elaborare l'ultimo cedolino entrando in Cedolini | inserimento mensile, selezionare il mese di cessazione a sinistra, cliccare il bottone "data di cessazione" sopra al calendario e inserire la data dell’ultimo giorno di lavoro nella finestra visualizzata. Cliccando su “salva cessazione” il programma mostra la possibilità di inserire le presenze solo fino alla data di cessazione (ultimo giorno di lavoro/preavviso). La data di cessazione sarà invece già memorizzata se il datore ha fatto la lettera di dimissioni da far firmare alla collaboratrice nel menù Cessazione | lettera di licenziamento/dimissioni.
2. Se ci sono delle modifiche da fare su alcune giornate dopo aver proceduto in tal senso si può calcolare il cedolino cliccando sul pulsante in alto "calcola". Il programma calcolerà in automatico oltre che la retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota vitto e alloggio relativa alla 13esima.
Per quanto riguarda il tfr si ricorda che dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione. Nel secondo caso con Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro seguendo quanto indichiamo nel nostro articolo Pagare il Tfr alla colf o badante alla fine del contratto
3. Si consiglia di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali | CU.
DIMISSIONI COLF E BADANTI CON PREAVVISO: COMUNICAZIONE INPS
Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto (ultimo giorno di lavoro/preavviso).
Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:
tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps - Accesso con SPID/CIE. Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.
a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Dimissioni".
b) Se si utilizza lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Dimissioni".
Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.
In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf
DIMISSIONI COLF E BADANTI CON PREAVVISO: CONTRIBUTI DI CESSAZIONE
Il datore, entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione, dovrebbe elaborare e pagare il mav. Per un aiuto sull'elaborazione del mav si rimanda al paragrafo “Elaborazione mav per cessazione” di questo manuale. Si precisa che in caso di presenza di ferie non godute nell'ultimo cedolino, i mav possono essere più di uno e possono anche oltrepassare il trimestre in questione perché come prevede l’Inps, le ore di ferie non godute vengono indicate come ore contributive nelle settimane successive alla cessazione, in base all’orario standard collaboratore.
DIMISSIONI TELEMATICHE E DIMISSIONI DURANTE LA MATERNITA'
Da marzo 2016 é operativa la nuova procedura di dimissioni telematiche prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 151/2015, che ne esclude però espressamente, al comma 7, l'applicazione nell'ambito del lavoro domestico quindi la cessazione del contratto, anche in caso di dimissioni, va sempre comunicata all’Inps da parte del datore domestico. I collaboratori domestici, perciò, non devono fare le dimissioni telematiche e non devono fare alcuna convalida.
Come disposto dall'art. 25 co. 3 del Ccnl, la collaboratrice che si dimette durante il periodo che va dall'inizio della gravidanza al termine della maternità obbligatoria deve obbligatoriamente convalidare le dimissioni presso la DTL (Direzione territoriale del lavoro). In caso contrario le dimissioni saranno ritenute inefficaci ed improduttive di effetti.
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Dimissioni colf e badanti senza preavviso
In caso di dimissioni colf e badanti senza preavviso possono verificarsi due situazioni:
- la collaboratrice si dimette senza preavviso e il datore trattiene il mancato preavviso nell'ultima busta paga;
- la collaboratrice desidera dimettersi con effetto immediato e il datore la esonera dall'obbligo del preavviso non trattenendo quindi nulla a tale titolo nel cedolino di cessazione.
In caso di dimissioni colf e badanti senza preavviso infatti, è facoltà del datore scegliere se trattenere o meno il preavviso non lavorato dalla colf o badante. Trattenere significa che la collaboratrice per tale mese riceverà meno retribuzione.
DIMISSIONI COLF E BADANTI SENZA PREAVVISO
In questo caso il datore, dopo aver ricevuto la lettera scritta di dimissioni colf e badanti senza preavviso, che si può anche stampare nel menù Cessazione | lettera di licenziamento/dimissioni, dovrebbe:
1. elaborare l'ultimo cedolino entrando in Cedolini | inserimento mensile, selezionare l'ultimo mese a sinistra, cliccare il bottone "data di cessazione" sopra al calendario e inserire la data dell’ultimo giorno di lavoro nella finestra visualizzata. Cliccando su “salva cessazione” il programma mostra la possibilità di inserire le presenze solo fino alla data di cessazione. La data di cessazione sarà invece già memorizzata se il datore ha fatto la lettera di dimissioni da far firmare alla collaboratrice nel menù Cessazione | lettera di licenziamento/dimissioni.
Si dovrebbe poi fare l'inserimento delle ore lavorate fino a tale data e aggiungere la trattenuta per mancato preavviso in questo modo:
a) in base al calendario mensile si devono contare le ore che la colf avrebbe dovuto lavorare nel periodo di preavviso (seguendo l'orario di lavoro standard inserimento nel menù Assunzione | inserimento collaboratore | orario).
Si ricordano i termini di preavviso in caso di dimissioni.
A. Per il rapporto di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
B. Per il rapporto di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
Ad esempio, se il preavviso è di 8 giorni e la colf lavora 3 ore dal lunedì al sabato, nel caso di dimissioni senza preavviso con cessazione il 20 settembre 2017, si contano 3 ore per giovedì 21, 3 ore per venerdì 22, 3 ore per sabato 23, 0 ore per domenica 24, 3 ore per lunedì 25, 3 ore per martedì 26, 3 ore per mercoledì 27 e 3 ore per giovedì 28 (come nella figura sotto al punto b).
b) Sulla maschera dell'inserimento mensile, in una delle tre righe in basso con menù a tendina selezionare il codice "Tratt. mancato preavviso" e poi inserire le ore calcolate come al punto a).
Il datore poi, dovrà calcolare e ricalcolare il cedolino. Il programma calcola in automatico oltre che la retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto quali Tfr, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche le relative indennità sostitutive di vitto e alloggio per le ferie non godute e la 13esima.
Per quanto riguarda il tfr si ricorda che dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione. Nel secondo caso con Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro seguendo quanto indichiamo nel nostro articolo Pagare il Tfr alla colf o badante alla fine del contratto
Si consiglia di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali | CU.
DIMISSIONI COLF E BADANTI SENZA PREAVVISO CON ACCORDO DI ESONERO
In questo caso é necessaria un'apposita lettera con cui la collaboratrice si dimette, chiedendo l'esonero al datore. Quest'ultimo eventualmente trova la lettera già pronta nel menù Cessazione | lettera di licenziamento/dimissioni "Dimissioni senza preavviso con accordo di esonero". Il datore poi dovrebbe:
1. elaborare l'ultimo cedolino entrando in Cedolini | inserimento mensile, selezionare l'ultimo mese a sinistra, cliccare il bottone "data di cessazione" sopra al calendario e inserire la data dell’ultimo giorno di lavoro nella finestra visualizzata. Cliccando su “salva cessazione” il programma visualizza poi l'inserimento mensile dando la possibilità di inserire le presenze solo fino alla data di cessazione. La data di cessazione sarà invece già memorizzata se il datore ha fatto la lettera di dimissioni da far firmare alla collaboratrice nel menù Cessazione | lettera di licenziamento/dimissioni.
2. Fare l'inserimento delle ore lavorate fino a tale data e poi calcolare il cedolino con apposito pulsante in alto. Il programma calcolerà in automatico oltre che la retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota vitto e alloggio relativa alla 13esima.
Si consiglia di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali.
COMUNICAZIONE INPS
Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto (ultimo giorno di lavoro).
Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:
tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps - Accesso con SPID/CIE. Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.
a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Dimissioni".
b) Se si utilizza lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Dimissioni".
Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.
In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf
CONTRIBUTI DI CESSAZIONE
Il datore, entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione, dovrebbe elaborare e pagare il mav. Per un aiuto sull'elaborazione del mav si rimanda al paragrafo “Elaborazione mav per cessazione” di questo manuale.
Si precisa che se ci sono ferie non godute i mav possono essere più di uno e possono anche oltrepassare il trimestre in questione perché come prevede l’Inps, le ore di ferie non godute vengono indicate come ore contributive nelle settimane successive alla cessazione, in base all’orario standard collaboratore.
DIMISSIONI TELEMATICHE E DIMISSIONI DURANTE LA MATERNITA'
Da marzo 2016 é operativa la nuova procedura di dimissioni telematiche prevista dall'art. 26 del D.Lgs. 151/2015, che ne esclude però espressamente, al comma 7, l'applicazione nell'ambito del lavoro domestico quindi la cessazione del contratto, anche in caso di dimissioni, va sempre comunicata all’Inps da parte del datore domestico. I collaboratori domestici, perciò, non devono fare le dimissioni telematiche e non devono fare alcuna convalida.
Come disposto dall'art. 25 co. 3 del Ccnl, la collaboratrice che si dimette durante il periodo che va dall'inizio della gravidanza al termine della maternità obbligatoria deve obbligatoriamente convalidare le dimissioni presso la DTL (Direzione territoriale del lavoro). In caso contrario le dimissioni saranno ritenute inefficaci ed improduttive di effetti.
Hai trovato interessante questo articolo? Non sei ancora nostro utente? Prova Webcolf gratis per un mese e potrai gestire in autonomia la tua colf, badante e babysitter.
Potrai stampare il contratto, le buste paga, i mav dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!
Licenziamento colf e badanti senza preavviso
LICENZIAMENTO COLF E BADANTI SENZA PREAVVISO: LETTERA DI LICENZIAMENTO
Se il datore desidera procedere con il licenziamento in tronco, senza preavviso, è necessario prima di tutto stampare la relativa lettera entrando nel menù Cessazione | Lettera di licenziamento/dimissioni, selezionare la lettera di licenziamento senza preavviso, indicando in basso la data in cui la si desidera consegnare alla collaboratrice. Il programma in automatico indicherà la stessa data come data di cessazione (ultimo giorno di lavoro). Trattandosi di licenziamento in tronco il rapporto termina il giorno stesso in cui il datore consegna la lettera alla collaboratrice.
Se si desidera salvare la data di cessazione in modo che sia memorizzata anche sull'anagrafica e sui cedolini paga, cliccare in basso "Memorizza" e poi su "Stampa la lettera".
Il campo relativo al motivo della comunicazione é utile solamente se si delega la comunicazione a Webcolf-Assindatcolf.
La lettera di licenziamento va poi consegnata come raccomandata a mano oppure inviata via posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
LICENZIAMENTO COLF E BADANTI SENZA PREAVVISO: ELABORAZIONE DELL'ULTIMO CEDOLINO
Nel caso non si sia già indicata la data di cessazione al momento della stampa delle lettera di licenziamento, si può provvedere entrando nel menù Cedolini | Inserimento mensile selezionando a sinistra l'ultimo mese, si clicca il bottone "Data cessazione" e si inserisce la data dell’ultimo giorno di lavoro.
Si procede con l'inserimento delle ore lavorate del mese fino alla data di cessazione e poi si aggiunge l'indennità sostitutiva di mancato preavviso, selezionando da una delle tre righe con menù a tendina, poste sotto il calendario mensile, la voce "Ind. sost. preavviso (giorni)", inserendo il numero di giorni di preavviso calcolati come da indicazioni dell’art. 40 del Ccnl.
Si ricordano i termini di preavviso del licenziamento colf e badanti senza preavviso.
A. Per il rapporto di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario; - oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
B. Per il rapporto di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
N.B.: i termini di preavviso vanno raddoppiati nell'eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità della collaboratrice.
L'indennità sostitutiva del preavviso non dovrebbe concorre alla formazione del Tfr, in quanto non é considerata elemento ordinario della paga. Per tale motivo il programma in automatico, indica “0” sotto la colonna “A Tfr” della voce relativa all’indennità. Se il datore desidera comunque includere nella retribuzione utile al calcolo del Tfr del mese, l’importo relativo a tale indennità dovrebbe indicare “1” sotto la colonna “A Tfr”.
Si elabora poi il cedolino cliccando memorizza, calcola e ricalcola. Il programma conteggerà in automatico, insieme alla retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto quali Tfr, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche le relative indennità sostitutive di vitto e alloggio per ferie non godute, 13esima e mancato preavviso.
Per quanto riguarda il tfr si ricorda che dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione. Nel secondo caso con Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro seguendo quanto indichiamo nel nostro articolo Pagare il Tfr alla colf o badante alla fine del contratto
Si consiglia infine di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali.
Se le spettanze di fine rapporto non vengono calcolate i motivi possono essere tre:
- i ratei TFR, ferie e 13esima sono stati inclusi in paga orario o pagati mensilmente. In questo caso i ratei finali non vengono reinseriti perché diversamente ci sarebbe un doppio pagamento.
- Il rapporto é stato attivo per meno di 15 giorni di calendario nello stesso mese. Il contratto collettivo stabilisce che i ratei di tfr, ferie e 13esima maturano solo se il rapporto è attivo per almeno 15 giorni nello stesso mese. Se si é assunto un collaboratore o cessato il rapporto in una data tale da non avere almeno 15 giorni di calendario attivi nel mese preso a riferimento, non matura nulla in termini di ratei.
LICENZIAMENTO COLF E BADANTI SENZA PREAVVISO: COMUNICAZIONE INPS
Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto (ultimo giorno di lavoro).
Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:
tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps - Accesso con SPID/CIE. Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.
a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Licenziamento".
b) Se si utilizza lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Licenziamento".
Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.
In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf
[Aggiornamento del 14 settembre 2017] Non è obbligatorio l’invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro alla Pubblica Sicurezza e quindi l’interruzione della cessione di fabbricato/ospitalità. Dopo accurate ricerche e contatti con varie questure d’Italia, ci è stato confermato che non è più necessaria alcuna comunicazione alla questura o Pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro nel caso di cessazione di un rapporto di convivenza.
LICENZIAMENTO COLF E BADANTI SENZA PREAVVISO: CONTRIBUTI DI CESSAZIONE
Il datore, entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione, dovrebbe elaborare e pagare il mav. Per un aiuto sull'elaborazione del mav si rimanda al paragrafo “Elaborazione mav per cessazione” di questo manuale.
Si precisa che, se ci sono ferie non godute o indennità di mancato preavviso i mav possono essere più di uno e possono anche oltrepassare il trimestre in questione perché come prevede l’Inps, le ore di ferie non godute e preavviso pagato vengono indicate come ore contributive nelle settimane successive alla cessazione, in base all’orario standard collaboratore.
Hai trovato interessante questo articolo? Non sei ancora nostro utente? Prova Webcolf gratis per un mese e potrai gestire in autonomia la tua colf, badante e babysitter.
Potrai stampare il contratto, le buste paga, i mav dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!
Licenziamento colf e badanti con preavviso
LICENZIAMENTO COLF E BADANTI CON PREAVVISO: LETTERA DI LICENZIAMENTO
Nel caso di licenziamento colf e badanti con preavviso il datore dovrebbe consegnare la lettera di licenziamento come raccomandata a mano oppure via posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno nei termini previsti dal preavviso indicando la data di cessazione, ossia l’ultimo giorno in cui la collaboratrice presterà servizio.
I termini per il licenziamento di colf e badanti con preavviso sono i seguenti.
Per i rapporti di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali: - fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario; - oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
Per i rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario; - oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
N.B.: i termini di preavviso vanno raddoppiati nell'eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità della collaboratrice.
Per stampare la lettera é necessario entrare nel menù Cessazione | Lettera di licenziamento/dimissioni, selezionare la lettera di licenziamento con preavviso, indicando in basso la data in cui la si desidera consegnare alla collaboratrice. Il programma in modo automatico suggerisce all'utente la data di cessazione (ultimo giorno di lavoro/preavviso) in base al preavviso disposto dal Ccnl.
Se il datore modifica la data di cessazione indicandone una precedente, perchè solo parte del preavviso sarà lavorato e il resto pagato, il programma suggerirà all'utente come indicare sul cedolino le giornate di preavviso da pagare oltre ad aggiungere relativa annotazione sulla lettera di licenziamento.
Se si desidera salvare la data di cessazione in modo che sia memorizzata anche sull'anagrafica e sui cedolini paga, cliccare in basso "Memorizza" e poi su "Stampa la lettera".
Il campo relativo al motivo della comunicazione é utile solamente se si delega la comunciazione a Webcolf - Assindatcolf.
LICENZIAMENTO COLF E BADANTI CON PREAVVISO: ELABORAZIONE DELL'ULTIMO CEDOLINO
Nel caso non si sia già indicata la data di cessazione al momento della stampa delle lettera, si può provvedere anche entrando nel menù Cedolini | Inserimento mensile selezionando a sinistra l'ultimo mese, si clicca il bottone "Data cessazione" e si inserisce la data dell’ultimo giorno di lavoro/preavviso della collaboratrice.
Cliccando poi su “Salva cessazione” il programma mostra la possibilità di inserire le presenze solo fino alla data di cessazione, come nella figura sotto:
Si prosegue con l'inserimento delle ore lavorate fino all’ultimo giorno lavorativo e come d’abitudine, si cliccano i pulsanti “Memorizza”, “Calcola cedolino” e “Ricalcola”. Il programma inserisce quindi in automatico, insieme alla retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota di vitto e alloggio relativa alla 13esima.
Per quanto riguarda il tfr si ricorda che dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione. Nel secondo caso con Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro seguendo quanto indichiamo nel nostro articolo Pagare il Tfr alla colf o badante alla fine del contratto
N.B.: non è necessario selezionare sotto al calendario dell’inserimento mensile dell’ultimo cedolino le causali “pagamento 13esima”, “pagamento ferie” e “liquida TFR maturato” perché le spettanze vengono comunque inserite in automatico dal programma dopo aver inserendo la data di cessazione.
Se le spettanze di fine rapporto non vengono calcolate i motivi possono essere tre:
- i ratei TFR, ferie e 13esima sono stati inclusi in paga orario o pagati mensilmente. In questo caso i ratei finali non vengono reinseriti perché diversamente ci sarebbe un doppio pagamento.
- Il rapporto é stato attivo per meno di 15 giorni di calendario nello stesso mese. Il contratto collettivo stabilisce che i ratei di tfr, ferie e 13esima maturano solo se il rapporto è attivo per almeno 15 giorni nello stesso mese. Se si é assunto un collaboratore, o cessato il rapporto, in una data tale da non avere almeno 15 giorni di calendario attivi nel mese preso a riferimento, non matura nulla in termini di ratei.
Si consiglia di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali.
LICENZIAMENTO COLF E BADANTI CON PREAVVISO: COMUNICAZIONE INPS
Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto (ultimo giorno di lavoro/preavviso).
Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:
tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps - Accesso con SPID/CIE. Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.
a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Licenziamento".
b) Se si utilizza lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Licenziamento".
Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.
In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf
[Aggiornamento del 14 settembre 2017] Non è obbligatorio l’invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro alla Pubblica Sicurezza e quindi l’interruzione della cessione di fabbricato/ospitalità. Dopo accurate ricerche e contatti con varie questure d’Italia, ci è stato confermato che non è più necessaria alcuna comunicazione alla questura o Pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro nel caso di cessazione di un rapporto di convivenza.
LICENZIAMENTO COLF E BADANTI CON PREAVVISO: FERIE E MALATTIA DURANTE PREAVVISO
Le ferie, come indica il Ccnl all'art. 17 comma 10, non possono essere godute durante il periodo di preavviso.
Il contratto collettivo (art. 27 comma 10), inoltre indica che la malattia in periodo di preavviso sospende la decorrenza dello stesso e quindi il preavviso ripartirà, da dove si era interrotto, al termine del certificato di malattia.
LICENZIAMENTO COLF E BADANTI CON PREAVVISO: CONTRIBUTI DI CESSAZIONE
Il datore, entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione, dovrebbe elaborare e pagare il mav. Per un aiuto sull'elaborazione del mav si rimanda al paragrafo “Elaborazione mav per cessazione” di questo manuale.
Si precisa che, se ci sono ferie non godute o indennità di mancato preavviso i mav possono essere più di uno e possono anche oltrepassare il trimestre in questione perché come prevede l’Inps, le ore di ferie non godute e preavviso pagato vengono indicate come ore contributive nelle settimane successive alla cessazione, in base all’orario standard collaboratore.
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Variazioni del contratto colf e badanti: come fare?
COME GESTIRE LE VARIAZIONI DEL CONTRATTO COLF E BADANTI: QUALI COMUNICAZIONI INVIARE E QUALI DOCUMENTI STAMPARE
Cliccando sul menu 2- Cedolini | Variazioni contratto l'utente può gestire in totale autonomia la variazione del proprio rapporto di lavoro domestico.
Per completare la variazione del contratto ci sono 5 passaggi da effettuare:
1. si sceglie il mese dal quale iniziano le modifiche al contratto. Il programma chiede soltanto il mese e l'anno in quanto la modifica contrattuale va sempre fatta dal 1°giorno del mese, sia in Inps che in Webcolf.
Si precisa che nel portale Inps non è prevista un'apposita casella dove indicare la data di inizio della variazione; l'Inps pertanto considera come inizio la data in cui la comunicazione viene effettuata.
2.Cliccando "Prosegui" si apre una seconda maschera, relativa al tipo di contratto e all'inquadramento. La pagina è divisa in due colonne: a sinistra vengono visualizzati i dati del rapporto attuali, mentre a destra è possibile selezionare opzioni diverse in base al tipo di modifica che si desidera effettuare.
In caso di contratto a tempo determinato l'utente, in tale maschera, ha la possibilità di prorogare il contratto (modificando la data di fine rapporto) oppure trasformarlo a tempo indeterminato.
Fatta la variazione si clicca "Memorizza" per salvarla oppure, se la modifica che si vuole effettuare non riguarda il tipo di contratto o la mansione, è sufficiente passare alla "Pagina successiva".
3. Nella maschera successiva del menù variazioni del contratto colf e badanti viene visualizzato, a sinistra, l'orario del contratto attuale e a destra viene data la possibilità all'utente di variarlo. Una volta modificato va cliccato il pulsante "Memorizza". Se non si deve variare l'orario si può proseguire con il bottone a destra in alto "Pagina successiva".
4. Si apre poi la terza maschera "Retribuzione", relativa al trattamento economico applicato al rapporto domestico e a destra si possono modificare sia la retribuzione che, nelle impostazioni di paga avanzate, alcune particolarità del contratto. Sotto alla maschera relativa alla paga è possibile vedere e stampare i costi orari e mensili per poter confrontare la situazione attuale con quella variata.
5. Alla maschera n°4 Webcolf predispone in modo automatico la lettera di variazione, che è possibile inviare anche direttamente tramite e-mail al datore di lavoro/cliente o al collaboratore. Tale lettera va firmata da entrambe le parti e conservata.
6. Per ultima cosa alla maschera 5 il programma permette all'utente di fare la comunicazione di variazione all'Inps.
Per fare ciò il datore può procedere in tre modi.
Tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari.
Tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, cliccando il pulsante COMUNICAZIONE INPS - Accesso con SPID/CIE. Dopo aver selezionato tale tipo di comunicazione, va cliccato il pulsante verde "Apri finestra Inps". Verrà così aperta una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati e quindi è necessario sbloccarli oppure cambiare browser di navigazione.
a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra "Dati rapporto di lavoro" e poi modificare sulla destra il numero di ore settimanali o la paga.
b) Se si utilizza lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Dati rapporto di lavoro" e poi modificare sulla destra il numero di ore settimanali o la paga.
In caso di proroga o trasformazione, una volta entrati in "Variazione rapporto di lavoro", sulla sinistra sono presenti invece gli appositi menù "Trasformazione" e "Proroga". Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.
In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione di variazione selezionando la voce in foto "COMUNICAZIONE INPS-Partnership Webcolf Assindatcolf". Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare la variazione del contratto della colf o badante attraverso Webcolf
Si precisa che non si deve fare alcuna comunicazione all'Inps in questi due casi:
1. si effettui una variazione solo di livello (e non anche di paga). Ad esempio, se modifico il livello da A a B alla mia colf ma mantengo 8 euro di paga.
2. Si effettui una variazione delle ore giornaliere ma non di quelle totali settimanali. Ad esempio la badante continua a fare 54 ore settimanali ma la mezza giornata di riposo non la gode più di sabato ma di giovedì.
Un altro caso particolare è il passaggio dal regime di convivenza al regime di non convivenza e viceversa: il sistema inps non permette la comunicazione di tale modifica online per via telematica. Nel portale inps è possibile indicare soltanto che il lavoratore fruisce di vitto e alloggio. Pertanto, in questi casi, il datore potrà soltanto selezionare la voce "Il lavoratore fruisce di vitto e alloggio" mentre per comunicare il cambio di regime di convivenza dovrà recarsi fisicamente presso la sede inps di competenza per territorio.
In caso di passaggio da non convivente a convivente ricordiamo che è necessario comunicare la cosa anche all'ufficio di pubblica sicurezza entro 48 ore dall'inizio della convivenza. Per maggiori informazioni sulla comunicazione in oggetto consigliamo di leggere il nostro articolo Cessione di fabbricato e dichiarazione di ospitalità per colf e badanti (solo conviventi).
Ulteriori precisazioni circa la maschera delle variazioni:
1. Una volta memorizzate le variazioni, anche in una sola delle 3 pagine (1 inquadramento, 2 orario, 3 retribuzione) il programma applica tale modifica nel calcolo del cedolino dal mese di variazione e successivi, anche se non si è completata tutta la procedura fino alla maschera della comunicazione inps. Infatti, se si vuole completare tale procedura basterà rientrare nella maschera variazioni e inserire lo stesso mese indicato precedentemente: il programma mostrerà le modifiche già indicate e permetterà di proseguire per stampare lettera e fare la comunicazione inps, ove necessario.
2. Tutte le variazioni vengono memorizzate anche in Assunzione | inserimento collaboratore | inquadramento, orario e trattamento economico e quindi, se a sinistra si sceglie un mese particolare, a destra vengono riproposti i dati corretti aggiornati del contratto relativi al mese scelto. C'è quindi una corrispondenza tra gli archivi.
3. Per avere il quadro completo di tutte le modifiche apportate nel corso del rapporto è possibile entrare nel menù Utilità (icona ingranaggio) | progressivi elenco variazioni. Cliccando l'icona della lente si vedono solo i dati variati.
4. Poichè la funzione che memorizza le variazioni è attiva dall'11 ottobre 2018, se l'utente ha eseguito delle variazioni in data anteriore a questa, tali variazioni non sono state salvate. Per questo motivo, chi utilizza il programma da prima di tale data e ha collaboratori già assunti, potrà ricalcolare i cedolini solo per i mesi da ottobre 2018, a meno che non abbia inserito un rapporto ad ottobre 2018 nel programma e calcolato i cedolini per i mesi precedenti dopo tale data.
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Accesso della colf o badante per scaricare la busta paga
Il collaboratore domestico può consultare le proprie buste paga collegandosi al sito https://www.webcolf.com/ sia da computer che da smartphone, oppure utilizzando l'app Webcolf.
In entrambi i casi, il collaboratore non deve registrarsi, il sito lo riconosce in base alle credenziali indicate dal datore di lavoro, ovvero il codice fiscale e il codice rapporto inps.
Se il collaboratore accede dal browser di navigazione (come google), vedrà la seguente schermata di accesso:
Se invece utilizzerà l'app Webcolf dovrà cliccare sull'icona "Accedi" nella schermata visualizzata:
Come accedere a Webcolf
Per accedere, il collaboratore può:
a) indicare come login il proprio codice fiscale, e come password il codice rapporto di lavoro (il codice di 10 cifre riportato nella ricevuta di assunzione inps);
b) utilizzare le credenziali scelte e fornite dal datore di lavoro.
In entrambi i casi, dopo il primo accesso il collaboratore potrà modificare le credenziali e personalizzarle.
Come modificare le credenziali di accesso a Webcolf
Dopo aver effettuato il primo accesso, il collaboratore potrà modificare le credenziali cliccando l’icona del profilo in alto a destra e la dicitura "Profilo utente":
Qui è possibile modificare la login e la password. Per salvare le nuove credenziali si clicca in alto su "Memorizza".
Per tornare alla pagina principale si dovrà cliccare l’icona Home (casa) in alto a destra. Nella pagina di entrata il collaboratore potrà visualizzare e scaricare le proprie buste paga cliccando sopra il nome del documento. I cedolini non ancora visualizzati sono in grassetto.Una volta scaricato si vedrà a destra il segno verde di spunto.
Si precisa che:
1. è possibile vedere tutti i cedolini di tutti i mesi e per tutti gli anni di lavoro;
2. nel caso un datore di lavoro ricalcoli e modifichi una busta paga, il collaboratore visualizzerà solo l'ultima busta paga elaborata;
3. il collaboratore potrà capire se ha già visualizzato o meno la sua busta paga.
Nota bene: i cedolini sono visualizzabili e scaricabili dal collaboratore solo dopo che sono stati resi definitivi dal datore di lavoro. Se i cedolini sono semplicemente calcolati, il collaboratore non può vederli.
Se il datore di lavoro non desidera che il proprio collaboratore acceda in modo autonomo all'app per visualizzare le buste paga, inserendo le credenziali che trova nel cedolino, può disattivare questa opzione cliccando su Ingranaggio | Opzioni configurazione Webcolf e selezionando la voce "Disabilita l'attivazione automatica collaboratore Codice Fiscale - Codice Rapporto INPS per visualizzare i cedolini."
Busta paga scaricabile dalla colf
Con Webcolf anche il lavoratore domestico può consultare la propria busta paga e scaricarla direttamente sul proprio computer o smartphone, evitando al datore di lavoro l'invio tramite email o la consegna a mano della copia cartacea.
Affinché il lavoratore possa consultare i propri cedolini, il datore di lavoro dovrebbe:
1) attribuire al proprio collaboratore le credenziali utili per accedere all'App Webcolf, entrando nel menù Assunzione | Inserimento collaboratore domestico | Dati anagrafici 2, e inserendo nei campi corrispondenti le credenziali scelte.
2) elaborare la busta paga (menù Cedolini | Inserimento mensile) e renderla definitiva cliccando l'apposito pulsante in alto a destra nel menù Cedolini | Visualizza cedolini.
Il collaboratore potrà così visualizzare i cedolini elaborati dal datore nella propria utenza Webcolf gratuitamente, in qualsiasi momento, da computer accedendo dal browser o anche da smartphone accedendo dall'App Webcolf.
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Busta paga colf e badanti: capire i vari elementi
Busta paga colf e badanti: capire i vari elementi
Anche nel settore domestico è obbligatorio, al contrario di quanto si pensa, consegnare un prospetto paga alla propria collaboratrice contestualmente alla corresponsione della retribuzione mensile.
Dopo aver inserito i dati del datore, del collaboratore, la data assunzione, l'orario e la paga concordata, Webcolf permette di elaborare con un solo click la busta paga della colf o badante. Il cedolino paga così elaborato è valido a tutti gli effetti di legge e si può stampare e consegnare o inviare via mail alla collaboratrice.
La busta paga di colf e badanti contiene diversi elementi che, per i non addetti ai lavori, potrebbero non essere chiari ed immediatamente comprensibili. La busta paga che viene preparata da Webcolf cerca di essere la più completa possibile, con tutte le informazioni che potrebbero risultare utili, oltre all'indicazione degli elementi che compongono la retribuzione. Si compone di 4 sezioni:
A - Il frontespizio
Prima di tutto viene indicato in verde, nella parte destra del frontespizio, il mese e l'anno di riferimento del cedolino.
1^ riga: oltre alla "Data Assunzione", la "Data Cessazione", vengono indicate la scadenza prefissata in caso di tempo determinato con voce "Scad. T. Determ." e il numero di scatti di anzianità maturati dalla collaboratrice, che per i collaboratori domestici, maturano ogni biennio, per un massimo di 7 scatti. La casella "Scatto Precedente" indica la data di maturazione dell'ultimo scatto, "Prossimo Scatto" indica la data in cui maturerà invece quello successivo.
2^ riga: nella busta paga viene indicata la "% Part-time" che è il rapporto matematico tra le ore inserite come orario standard nel contratto di assunzione e il tempo pieno previsto dal Ccnl e cioé 40 ore settimanali per un non convivente. La percentuale di part-time viene indicata solo per i rapporti di non convivenza, considerato che in caso di convivenza la paga é mensile e fissa e quindi resta tale a prescindere dalle ore per le quali si viene assunti. Nella stessa riga vengono visualizzati il "Livello" di inquadramento (che si basa sulle mansioni) e il regime di "Convivenza" applicati al rapporto di lavoro e anche la "Base oraria". Quest'ultima casella riporta, in un rapporto ad ore, la paga lorda oraria concordata dalle parti mentre in un rapporto mensilizzato, la base oraria di calcolo che risulta da:
paga mensile lorda concordata : 4,3334 settimane medie in un mese : ore settimanali standard
Nel caso di conviventi, in tale riga, vengono inoltre indicati, solo a scopo conoscitivo, i valori convenzionali di vitto e alloggio alla voce "Indennità vitto e alloggio". Tale voce viene indicata a prescindere dal fatto che il v/a venga corrisposto in natura o denaro in quanto viene comunque conteggiato per straordinari e tfr quindi é diritto del collaboratore conoscerne l'entità. Alla voce "Codice Inps rapp. domestico" viene infine riportato il codice del rapporto di lavoro rilasciato dall'Inps al momento dell'assunzione e indicato dall'utente in anagrafica collaboratore.
3^ e 4^ riga: sono indicati gli elementi che compongono la paga, su base oraria per i collaboratori non conviventi e invece su base mensile per i conviventi. "Paga base" è la paga prevista dal contratto collettivo per l'anno di riferimento, che può essere aggiornata all'inizio di ogni anno dalle associazioni di categoria appositamente riunite. "Indennità di funzione" è l'integrativo dato dal CCNL per le colf e badanti inquadrate al livello D e DS oppure elemento della paga corrisposto in più dal datore per mansioni particolarmente gravose. "Scatti di Anzianità" è l'importo di scatti fin'ora maturato dal collaboratore. Vi sono poi due caselle con testo libero che l'utente può personalizzare nel menù Assunzione | inserimento collaboratore | trattamento economico. "Straordinario Forfetizzato" è l'importo corrisposto al collaboratore domestico per compensare, in modo forfettario, gli straordinari che verranno lavorati ogni mese (pattuiti al momento dell'assunzione solo nel caso di straordinari ricorrenti). "Ind. Assist." si riferisce all'eventuale indennità aggiuntiva corrisposta alla badante per assistenza a due persone non autosufficienti mentre "Cert. Qual." si riferisce all'indennità aggiuntiva per possesso della certificazione di qualità. In caso invece di baby sitter che assiste bambini con età inferiore ai 6 anni, la casella "Ind. Assist." viene sostituita con la casella "Min. 6 anni" dato che in tal caso il Ccnl prevede un'indennità aggiuntiva. Per maggiori informazioni circa queste tre particolari indennità si consiglia di leggere il nostro articolo Nuove indennità per colf e badanti da ottobre 2020
Infine vengono indicate l'"Indennità Assorbibile" e l'"Acconto Futuri Aumenti", valori corrisposti in aggiunta al minimo sindacale, assorbibili in occasione di un aumento contrattuale deciso dai sindacati (non nel caso di maturazione di scatti di anzianità). La differenza tra le due voci é data da due elementi:
- quando si sceglie di corrispondere una paga più di quella sindacale se si é già un po' esperti si può utilizzare la voce l'"Indennità Assorbibile" nella quale va indicata manualmente la differenza tra paga sindacale e paga concordata da datore e collaboratore. Se invece l'utente é alle prime armi, può indicare in anagrafica collaboratore la paga totale pattuita e sarà il programma, in automatico ad inserire la differenza tra la paga minima (Paga Base) e quella concordata dalle parti nella casella "Acconto Futuri Aumenti". Se la paga concordata ad esempio è 8 € e la paga base minima contrattuale di 6, in questo campo viene indicato 2.
- Se si utilizza la voce "Acconto Futuri Aumenti" il programma assorbirà in automatico eventuali aumenti di paga sindacale mantenendo la stessa retribuzione pattuita al momento dell'assunzione. In questo modo, a differenza dell'utilizzo dell'"Indennità Assorbibile", l'utente non dovrà preoccuparsi di modificare gli importi manualmente in tali occasioni, senza alcuna perdita di tempo.
Il "Rateo Ferie", il "Rateo 13a" e il "Rateo TFR", vengono indicati quando le parti si sono accordate per il pagamento di tali elementi in paga oraria.
"Retribuzione totale" é la somma di tutti gli elementi appena visti.
B - Il corpo della busta paga colf e badanti: capire i vari elementi
1^ colonna:"Cod." indica il codice con cui il programma identifica la voce corrispondente sotto la colonna "Descrizione". Il codice viene preso in automatico dal programma in base al tipo di contratto e alle voci che formano la retribuzione del mese specifico.
2^ colonna: "Descrizione" comprende tutte le voci che formano la retribuzione nel mese specifico preso a riferimento. Ci sono voci ricorrenti che sono spesso presenti come “Ore ordinarie" (numero di ore lavorate nel mese) e voci che vengono conteggiate in automatico dal programma in base al mese come "Festività" oppure "Ore non lavorate".
3^ colonna:"Tempo" indica il numero di ore o giorni che il programma ha conteggiato in riferimento alla voce corrispondente della colonna "Descrizione". Ad esempio per la voce "Ore ordinarie" nell'immagine qui sopra riportata vengono conteggiate 176 ore e per "Festività" invece 6,67 ore. "Tempo" può riportare un numero conteggiato ad ore o a giorni. Si pensi ad esempio alle Ferie che in base alla modalità di espressione delle stesse sono indicate in ore o in giorni oppure al vitto alloggio il cui conteggio si basa sempre in giorni.
4^ colonna: "Valore" esprime l'importo unitario di ogni voce indicata alla colonna "Descrizione". Nell'immagine sopra riportata vediamo ad esempio che "Ore ordinarie" ha un valore pari a 7,1064 €. Il "Valore" é orario o giornaliero in base al tipo di voce a cui corrisponde (colonna "Descrizione"). Nell'esempio 7,1064 é un valore orario dato che si riferisce alle "Ore ordinarie". Se invece si elaborasse ad esempio il cedolino paga di un collaboratore che ha Ferie in giorni ecco che il valore corrispondente sarebbe anch'esso espresso in giorni.
5^ colonna: "Competenze" riporta tutti gli elementi positivi del cedolino paga che vanno quindi ad aumentare l'importo lordo del cedolino (o anche direttamente il netto in casi particolari). La cifra riportata alla colonna "Competenze" deriva dalla moltiplicazione dei rispettivi importi alle colonne "Tempo" e "Valore".
6^ colonna: "Trattenute" riporta tutti gli elementi negativi del cedolino paga che vanno a diminuire l'importo lordo, (o anche direttamente il netto in casi particolari), come ad esempio un Acconto di retribuzione già corrisposto oppure delle Ore non lavorate per assenza della colf o badante. La cifra riportata in tale colonna deriva dalla moltiplicazione dei rispettivi importi alle colonne "Tempo" e "Valore".
Ultime righe: sul fondo del corpo del cedolino vengono visualizzati i dati relativi alla persona assistita, se diversa dal datore di lavoro e solo se si tratta di assistenza a persona non autosufficiente, quindi CS/DS (questo puramente ai fini fiscali per il 730 del datore/assistito). In tale ultima riga viene inoltre riportata la modalità con cui il datore retribuisce la collaboratrice (contanti, assegno o bonifico in c/c). In caso di bonifico va indicato anche l'IBAN della collaboratrice.
C - Le presenze del mese
Abbiamo predisposto per il datore, la possibilità di stampare un cedolino paga sia senza che con l'indicazione delle ore lavorate e, per i giorni di assenza, l'indicazione del giustificativo: ferie, malattia, festività, ecc...
D - I progressivi e il netto da pagare
1^ riga: l'"Importo Lordo" é il risultato derivante dalla somma algebrica tra il totale degli importi riportati alla colonna "Competenze" con quelli alla colonna "Trattenute", indicati nel corpo della busta paga. I "Contr. carico coll." sono i contributi Inps a carico del collaboratore, trattenuti ogni mese dal datore di lavoro (che poi deve versare con il pagopa Inps i propri più quelli del collaboratore). La voce "Cas.sa Colf" indica i contributi a carico del collaboratore relativi alla Cassa Colf che sono anch'essi trattenuti dall'importo lordo. Nel campo "H. Lavorate" viene indicato il numero di ore lavorate nel mese mentre la voce "H. Contributi" indica il numero di ore retribuite su cui vengono calcolati i contributi. Le due voci non coincidono perché:
- le ore lavorate sono quelle svolte dal 1° al 31 del mese;
- le ore contributive sono tutte le ore retribuite dall'ultima domenica del mese precedente fino all'ultimo sabato del mese corrente come stabilito dall'Inps. Le ore retribuite comprendono anche quelle per festività, ferie, malattia, infortunio ecc....non comprese invece nella voce "H. Lavorate".
Ogni mese l'importo derivante dalla differenza tra il lordo e i contributi, viene arrotondato per eccesso. Tale arrotondamento viene indicato alla voce "Arrotondamento Attuale" e poi recuperato e quindi decurtato, il mese successivo, indicato con la voce "Arrotondamento precedente". Ogni mese quindi dopo aver trattenuto i contributi dall'importo lordo, il programma detrae anche l'arrotondamento in eccesso fatto il mese precedente. L'importo risultante viene poi arrotondato per eccesso. Tale nuovo arrotondamento verrà detratto il mese successivo e così via. Viene quindi indicato il "Netto da Pagare” per tale mese dato da: "Importo lordo" - "Contributi carico collaboratore" - "Cas.sa Colf" - "Arrotondamento precedente" + "Arrotondamento attuale". Solamente il cedolino paga di cessazione non ha un arrotondamento attuale per eccesso in quanto non ci sono cedolini successivi per recuperarlo.
Alla voce "Ratei 13a" vengono indicati i ratei di 13esima mensilità maturati nell'anno in corso. Se il collaboratore è convivente, o non convivente a tempo pieno, matura 1 rateo di 13esima al mese, purchè siano presenti almeno 15 giorni di calendario di rapporto attivo, mentre, se il collaboratore non convivente è part-time il calcolo è il seguente:
100 (massima % di part-time) x ore settimanali standard : 40 (ore settimanali massime ordinarie per non convivente) = rateo di 13esima maturato mensilmente
Rateo di 13esima maturato mensilmente x mesi di rapporto attivo da gennaio al mese corrente (che si sta visualizzando) = ratei maturati indicati nel cedolino alla voce "Ratei 13a"
Se le parti hanno concordato un netto fisso viene indicata una paga lorda senza trattenute a carico collaboratore in modo che paga lorda e paga netta corrispondano. In questo caso le caselle dei contributi Inps e cassa colf a carico collaboratore rimangono vuote.
2^ riga:"Ferie Arretrate" sono le ferie maturate negli anni precedenti ma non ancora godute dalla collaboratrice. Il programma quindi tramuta le "Ferie residue" rimaste al 31/12 dell'anno precedente in Ferie arretrate all'01/01. Se per caso le ferie arretrate nell'anno precedente sono negative, (in quanto il collaboratore ha fruito di più ferie rispetto a quelle a disposizione), tali ferie verranno indicate nell'anno seguente come ferie già godute in modo da diminuire le ferie che verranno maturate nel corso dell'anno corrente. "Ferie Anno Corr." sono tutte le ferie maturate nell’anno in corso da gennaio fino al mese che si sta visualizzando. "Ferie Godute" sono le ferie di cui ha usufruito la collaboratrice nell'anno in corso, da gennaio ad oggi e le "Ferie Residue" sono le ferie rimanenti a disposizione della collaboratrice e non ancora godute che risultano da: Ferie Arretrate + Ferie Anno Corr. - Ferie Godute. Quando il collaboratore domestico quindi gode di ferie, non vengono diminuite le Ferie Arretrate, che restano invariate durante tutto l'anno, ma queste ore o giorni, vengono indicate alla voce Ferie Godute. "Gg Malattia" indica i giorni di malattia che sono stati retribuiti alla collaboratrice nei 12 mesi precedenti fino al raggiungimento dei giorni massimi retribuibili da Ccnl in base all'anzianità di servizio. "Costo mese" é una voce utile nei casi in cui il datore di lavoro domestico possa usufruire di rimborsi economici (in qualità di lavoratore) da parte della propria azienda in un contesto di Welfare aziendale. L'importo indicato in tale casella corrisponde al costo effettivo che il datore sostiene ogni mese. Viene calcolato sommando le competenze del cedolino e cioé l'importo lordo + eventuale vitto e alloggio se il collaboratore domestico é convivente + contributi a carico datore + ratei ferie, TFR e 13esima maturati nel singolo mese considerato (se non sono liquidati mensilmente altrimenti sono già compresi nell'importo lordo). Per maggiori informazioni sul costo effettivo si consiglia di leggere il nostro articolo Scheda retribuzione e analisi costo colf e badante.
Infine vengono indicate con precisione le "Settimane INPS retribuite", utili al calcolo dei contributi, che poi saranno visualizzate anche nell'avviso di pagamento dei contributi che l'utente può calcolare nel menù Cedolini | contributi: elaborazione mav in Inps on-line. Le settimane contributive vengano conteggiate dall'ultima domenica del mese precedente, fino all'ultimo sabato del mese in corso, ciò significa che le ore a cavallo tra due mesi fanno sempre parte della prima settimana contributiva del mese successivo. Ogni settimana contributiva é data da 7 giorni che vanno da domenica a sabato.
3^ riga: nell'ultima riga del cedolino paga sono presenti le voci "Progr. Imp. Lordo" che indica la somma delle retribuzioni lorde di tutti i cedolini elaborati da gennaio fino al mese che si sta visualizzando, "Prog. INPS Coll." che indica i contributi INPS a carico collaboratore trattenuti da inizio anno e "Prog. Cas.sa Colf" che si riferisce invece ai contributi totali (datore + collaboratore), dell'anno in corso, sostenuti a titolo di Cassa Colf.
Nella parte restante della 3^ riga invece vengono riportati tutti i contatori inerenti il tfr: "Retrib. TFR" è la retribuzione del mese in corso utile a determinare il TFR maturato (data dalla somma algebrica di tutte le competenze e trattenute ordinarie del mese + vitto alloggio in caso di conviventi), "Prog. Retr. TFR", è la retribuzione totale da inizio anno che ha contribuito alla maturazione del TFR e risulta quindi dalla somma delle voci "Retrib. TFR" di tutti i cedolini dell'anno fino ad allora elaborati.
“TFR Anno Prec." è l'importo totale del TFR maturato, e non ancora liquidato, fino al 31.12 dell'anno precedente, "TFR Anno Corr." è il TFR maturato, e non ancora liquidato, nell'anno in corso. "Riv. Anno Corr." é la rivalutazione del tfr maturata nell'anno in corso data da “TFR Anno Prec." x aliquota rivalutazione del mese che si sta visualizzando.
"TFR Totale" é il tfr a disposizione della collaboratrice nel mese che si sta visualizzando ed é la somma risultante da “TFR Anno Prec." + "TFR Anno Corr." + "Riv. Anno Corr.".
Infine, in basso Webcolf ha previsto:
- il QR code con il quale la collaboratrice può entrare direttamente in Webcolf tramite le sue credenziali e vedere via telefono il cedolino paga;
- uno spazio per la firma del collaboratore per ricevuta e la firma, obbligatoria, del datore di lavoro che consegna la busta paga, secondo quanto previsto dall'art. 34 del Ccnl.
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Potrai stampare il contratto, le buste paga, i mav dei contributi in automatico e tanto altro con la nostra assistenza qualificata!
Consigli per calcolare correttamente la busta paga di colf e badanti
CONSIGLI UTILI PER CALCOLARE CORRETTAMENTE LA BUSTA PAGA DI COLF E BADANTI CON WEBCOLF
1) Quando si elabora un cedolino, dopo aver indicato le presenze mensili nel menu Cedolini | Inserimento mensile, è sempre necessario cliccare i pulsanti "Calcola cedolino" e poi, nella schermata successiva "Ricalcola".
2) Dopo il calcolo di novembre va calcolato il cedolino della 13esima indicando a sinistra dell'inserimento il mese 13, cliccando calcola e ricalcola: poi si calcola dicembre con mese 12 (maggiori informazioni nel nostro articolo Come si calcola la tredicesima per colf e badanti).
3) Va calcolato il cedolino della 13esima anche se il rateo viene pagato mensilmente o è incluso in paga oraria. La busta visualizzerà una retribuzione netta pari a zero (se ciò non accade per l'impostazione di paga fissa basta togliere per quel mese nelle impostazioni di paga economiche avanzate del trattamento economico nell’inserimento collaboratore del menù assunzione il flag sulla voce “Assegna un premio mensile per raggiungere un netto concordato sempre uguale”).
4) Una volta calcolato il cedolino per controllare che la situazione sia in ordine controllare in calcolo buste mensili che tutti i mesi siano già calcolati o definitivi e poi rendere definitivo il cedolino attuale entrando in visualizza cedolini del menù Cedolini e cliccare in alto rendi definitivo.
5) Lo status di definitivo può essere comunque variato rientrando nell'inserimento mensile del mese interessato cliccando in alto a sinistra “rendi modificabile”, cliccando poi calcola e ricalcola. In tal caso verrà richiesto il ricalcolo dei cedolini di tutti i mesi successivi.
6) Si consiglia di evitare di ricalcolare mesi precedenti a quelli già stati stampati a meno che non siano sullo status da ricalcolare in Cedolini | calcolo buste mensili dell’anno in corso.
7) Ogni volta che si ricalcola un cedolino vanno ricalcolati tutti i successivi fino a quello attuale, seguendo l'ordine cronologico ricordandosi che dopo novembre va calcolato il mese 13 della 13esima e poi dicembre come mese 12.
8) Si consiglia di variare il contratto sempre a partire da inizio mese per non rendere la gestione eccessivamente complicata.
I punti sono molti e potrebbe sembrare tutto molto complicato, così non è: i passaggi sono logici tra loro e, fatti una prima volta, risultano molto semplici e automatici.
Oltre ai consigli per calcolare correttamente la busta paga di colf e badanti, per la procedura di calcolo dei cedolini leggere i paragrafi seguenti:
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Infortunio colf e badanti: procedura e consigli utili
Quando un collaboratore domestico subisce un incidente durante l'orario di lavoro o nel tragitto casa/lavoro-lavoro/casa si tratta di infortunio colf e badanti.
A) Obblighi del lavoratore
il collaboratore dovrebbe farsi certificare l'infortunio al pronto soccorso il prima possibile. La collaboratrice dovrebbe specificare il momento e il luogo durante il quale è avvenuto l'incidente e le modalità con cui è avvenuto. In tal modo il medico del pronto soccorso può capire se si tratta di infortunio (presso luogo di lavoro o nel tragitto da e per il lavoro) oppure di malattia (incidente avvenuto in altre occasioni) e nel caso aprire una pratica INAIL. Il certificato rilasciato dal pronto soccorso avrà così indicazione "INAIL SI".
Il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia dell'infortunio al datore di lavoro. Non ottemperando a tale obbligo e nel caso il datore non abbia provveduto alla denuncia nei termini di legge (48 ore), l'infortunato perde, infatti il diritto all'indennità temporanea che l’INAIL paga per i giorni antecedenti alla data della denuncia.
B) Obblighi del datore di lavoro
Il datore deve fare denuncia di infortunio all'Inail utilizzando il modulo cartaceo "4 bis RA." e spedirlo mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), allegando il certificato di infortunio. Con Webcolf è possibile scaricare il modulo compilato in automatico direttamente all'interno della propria utenza, cliccando il menu Cedolini | Stampa comunicazione di infortunio:
In alternativa è comunque possibile scaricare il modello in bianco e procedere alla compilazione manuale.
Se non si ha il certificato di infortunio, si consiglia di inviare comunque la denuncia e poi di inviare successivamente il certificato.
La sede Inail competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio (circolare Inail 54/2004).
TEMPISTICHE DELLA DENUNCIA
Il datore di lavoro è obbligato, se l'infortunio non é guaribile entro 3 giorni, ad inoltrare la denuncia di infortunio all'Inail entro due giorni dalla ricezione del certificato medico del pronto soccorso. Se l’infortunio è guaribile entro i 3 giorni successivi a quello in cui è avvenuto l’incidente, il datore non deve fare alcuna denuncia, infatti per i primi 3 giorni l’INAIL non paga alcuna indennità. Se la prognosi si prolungasse, con un nuovo certificato oltre il 3 giorno escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato.
Con la circolare INAIL n. 42 del 12 ottobre 2017 é stato stabilito l'obbligo, per tutti i datori, di comunicare l'infortunio anche nel caso di prognosi inferiore ai 3 giorni ma da tale onere è stato espressamente escluso il datore di lavoro domestico. L'esclusione dall'obbligo di comunicazione è stata evidenziata dalle associazioni dei datori di lavoro domestico in quanto nel Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, (decreto legislativo 81/08), all'art. 2 co. 1 lettera a, si legge: "Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari." Quindi, nel caso di infortunio di colf, badanti o babysitter che comportino un'assenza dal lavoro da 1 a 3 giorni, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro non è tenuto a fare la denuncia per comunicare l'evento all'INAIL.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore deve segnalare l'evento entro 24 ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia nei termini e con le modalità di legge (art. 53, comma 1 e 2, Testo unico 1124/1965).
[AGGIORNAMENTO]: l’Inail, con Circolare n. 10 del 21/03/2016, fornisce chiarimenti sulle modifiche apportate con l’art. 21 D.Lgs. 151/2015 al TU INAIL, stabilendo che viene meno in capo al datore di lavoro, l’obbligo di denunciare con una comunicazione distinta l’infortunio all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Sarà di competenza dell'Inail stesso comunicare alla Pubblica Sicurezza, l'infortunio avvenuto solamente nei casi in cui questo sia mortale o con prognosi superiore a 30 giorni.
SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA
1^ pagina: si consiglia di compilare le caselle come segue:
- Tipologia di lavoratore (3): Lavoratore domestico;
- Tipologia di contratto (4): Contratto lavoro domestico;
- CCNL - settore lavorativo CNEL (5): Commercio;
- CCNL - Categoria CNEL (6): H501 - Lavoro domestico;
- Qualifica assicurativa (7): Addetto ai servizi domestici e familiari;
- Voce professionale Istat (8):
5.4.4.1 - Personale di compagnia e personale qualificato di servizio alle famiglie (per i livelli A, AS, B, C e D)
5.4.4.2 - Addetti alla sorveglianza di bambini e professioni assimilate (per il livello BS con mansione babysitter o tata)
5.4.4.3 - Addetti all'assistenza personale (per i livelli BS, CS e DS).
2^ pagina:
- nel primo riquadro si dovrà mettere la crocetta in "Servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali" e indicare nome e cognome del datore di lavoro, codice fiscale e codice Inps (si trova nei bollettini Inps o nella denuncia Inps di assunzione del collaboratore domestico);
- nel riquadro "Indirizzo del datore di lavoro" inserire l'indirizzo del datore di lavoro;
- nel riquadro "Indirizzo dell'unità produttiva o della struttura in cui opera abitualmente il lavoratore" : indicare il luogo di lavoro del collaboratore domestico.
3^ pagina:
- compilare e descrivere l'incidente indicando come natura della lesione e sede della lesione una delle opzioni indicate nelle istruzioni per la compilazione.
4^ pagina:
- compilare solo in caso di testimone (prima parte);
- compilare solo in caso di incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti.
5^ pagina:
- nel riquadro SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI DI RIASSETTO E PULIZIA LOCALI si dovranno riportare: le ore settimanali previste da contratto e la retribuzione convenzionale oraria. La retribuzione convenzionale si trova nelle tabelle Inps, e si determina in base alla paga effettiva corrisposta. È possibile consultare le tabelle Inps qui.
- Se il collaboratore lavora anche presso altri datori va compilata anche la parte 1) e 2) con relative ore e retribuzione.
6^ pagina:
Nel riquadro che riguarda l'autocertificazione selezionare "il sottoscritto datore di lavoro" e inserire tutti i dati del datore compreso numero di telefono e nell'ultima riga indicare che si allega il certificato medico.
INDENNITA' DI INFORTUNIO
A) I primi 3 giorni di calendario sono a carico del datore di lavoro e vanno retribuiti con la paga di fatto, cioé comprensiva di vitto alloggio per i collaboratori conviventi.
B) A decorrere dal 4° giorno successivo a quello dell’infortunio e fino alla guarigione, viene pagata un’indennità giornaliera dall’INAIL, che comprende i giorni festivi (e il vitto e alloggio per conviventi), pari al:
- 60% della retribuzione convenzionale per i primi 90 giorni di calendario;
- 75% della retribuzione convenzionale dal 91° giorno di calendario in poi.
Tfr, ferie e 13esima, durante l'infortunio, maturano fino alla fine del periodo di conservazione del posto di lavoro e non solo per i giorni di infortunio a carico del datore di lavoro.
GESTIONE INFORTUNIO IN WEBCOLF
In Webcolf, nell’inserimento mensile va indicato come lavorato il giorno dell'infortunio con le solite ore previste per quel giorno e poi é necessario indicare la causale “I” per tutti i giorni compresi nel certificato di infortunio, domeniche e festivi compresi. Se però la festività cade durante i primi 3 giorni di infortunio, che sono a carico del datore, prevale la festività da indicare con "I0Fx" dove "0" sta per zero e "x" sta per le ore date in automatico dal programma per tale festività. Se invece cade una festività dal 4° giorno di infortunio in poi é a carico dell'Inail quindi va indicato solo "I" su tale giornata.
Dopo aver inserito la causale e calcolato il cedolino il programma elaborerà il tutto in modo automatico. Nel caso di collaboratrice convivente verrà aggiunta dal programma in automatico anche l'indennità di vitto e alloggio relativa ai giorni di infortunio retribuiti dal datore (solo i primi 3 di calendario).
Pagare il vitto e alloggio per i primi 3 giorni di infortunio é corretto solo se la collaboratrice trascorre tale periodo al di fuori dell'abitazione dell'assistito/datore. Nel caso in cui invece permanesse nell'abitazione del datore é necessario togliere l'indennità con l'apposito flag "Non pagare vitto alloggio su infortunio" che si trova nel menù Assunzione | inserimento collaboratore domestico | trattamento economico | impostazioni di paga avanzate, memorizzando poi in alto.
PROROGA DELL'INFORTUNIO
In caso di proroga dell'infortunio il datore di lavoro non deve fare alcuna comunicazione all'INAIL; la comunicazione viene effettuata direttamente dal medico del lavoratore.
Il datore di lavoro dovrebbe soltanto farsi inviare o consegnare una copia del certificato di proroga dell'infortunio e indicarlo con il codice I nell'inserimento mensile delle presenze.
GESTIONE CONTRIBUTI
Se il collaboratore rimane assente per infortunio per un intero trimestre contributivo l'Inps richiede una comunicazione di sospensione contributiva. Per effettuare la comunicazione di sospensione é necessario seguire la procedura spiegata nel nostro articolo Assenza della badante e sospensione dei contributi INPS
Se la collaboratrice rimane assente per un periodo che non coincide con un trimestre intero l'Inps indica che non é necessaria alcuna comunicazione in quanto la sospensione che ricada all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate nel mav Inps modificato. Spieghiamo come modificare il mav nel nostro articolo Contributi colf e badanti: come fare il mav in inps online
SANZIONI PREVISTE
Sanzioni di tipo amministrativo sono previste per il datore di lavoro in caso di mancata o tardiva. Per maggiori informazioni sulle sanzioni leggere il nostro articolo Sanzioni lavoro domestico
INFORTUNIO PRESSO ALTRO DATORE DI LAVORO
Se l'infortunio avviene mentre il collaboratore svolgeva la prestazione presso un altro datore di lavoro, anche gli altri datori di lavoro dovranno fare la denuncia all'INAIL, non appena verranno a conoscenza dell'accaduto.
Infatti, la circolare del Ministero del Lavoro del 29 gennaio 2003 n. 2 stabilisce che l'indennità corrisposta dall'ente ha natura sostitutiva della retribuzione e ha lo scopo di risarcire il lavoratore del mancato guadagno avvenuto a causa dell'infortunio. Per tale motivo l'ammontare di detta indennità deve essere rapportata alla somma delle retribuzioni che il lavoratore percepisce e non, quindi, limitatamente a quella erogata dal datore di lavoro presso cui si è infortunato.
Il modulo da compilare per la denuncia è lo stesso ma alla pagina 3, nella sezione "L'INFORTUNIO E' AVVENUTO", é necessario compilare la parte "Presso altra azienda" indicando i dati del datore di lavoro presso cui è avvenuto l'infortunio.
Per quanto concerne la compilazione del cedolino in Webcolf è corretto indicare la causale I di infortunio in Cedolini | Inserimento mensile per tutti i giorni di calendario compresi nel certificato d'infortunio, anche per i datori di lavoro dove l'infortunio non è avvenuto.
Se il datore avesse necessità di assumere una collaboratrice sostitutiva durante il periodo di assenza della collaboratrice principale trova tutto spiegato al capitolo 5.5 del presente manuale.
Se invece il datore volesse verificare se la collaboratrice ha oltrepassato il periodo di conservazione del posto utile al licenziamento, si consiglia di leggere l'articolo Licenziamento colf o badante in infortunio: come fare?
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Maternità di colf e badanti: regole e busta paga
MATERNITA' DI COLF E BADANTI: DOMANDA DI MATERNITA'
La domanda relativa al congedo di maternità deve essere presentata dalla collaboratrice domestica online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
In alternativa si può fare la domanda:
- tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda di congedo deve essere presentata prima dell'inizio della maternità e mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all'indennità. La lavoratrice è tenuta inoltre a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto. Il congedo spetta anche in caso di adozione o affidamento. In caso di adozione o affidamento nazionale, spettano cinque mesi di congedo (e relativa indennità) dall'ingresso del minore in famiglia, mentre in caso di adozione o affidamento internazionale spettano cinque mesi di congedo (e relativa indennità) dall'ingresso del minore in Italia.
Le lavoratrici domestiche hanno diritto all'indennità di maternità solo se nei 24 mesi precedenti il periodo di astensione obbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) 52 contributi settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico, oppure almeno 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti.
Nel caso la colf non avesse i requisiti per ottenere l’indennità dall’Inps il datore non deve dare alcuna integrazione, né per quanto riguarda la retribuzione, né per quanto riguarda la 13esima.
Il congedo di maternità può essere esteso:
- a periodi antecedenti l'inizio del congedo di maternità (interdizione anticipata);
- a periodi successivi fino a un massimo di sette mesi dalla data di nascita o di adozione/affidamento (interdizione prorogata).
Tali provvedimenti devono essere disposti dall'ASL nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (solo interdizione anticipata) oppure dalla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino e il datore abbia già verificato l'impossibilità di farle fare altre mansioni non pregiudizievoli (interdizione anticipata e prorogata).
La maternità anticipata e prorogata va trattata come fosse maternità obbligatoria, sia per quanto riguarda Webcolf, sia per quanto riguarda l'Inps e la retribuzione. In tali casi per fare domanda ci sono delle particolarità che approfondiamo nel nostro articolo Domanda maternità anticipata per colf e badanti
MATERNITA' DI COLF E BADANTI: COSA SPETTA ALLA COLF O BADANTE
Il congedo di maternità spetta:
durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo il caso in cui ci si avvalga della flessibilità continuando a lavorare fino all'inizio del nono mese di gestazione (in tal caso ci si astiene solo un mese prima della gravidanza);
nel caso in cui il parto avvenga dopo la data presunta, spetta l'indennità per il periodo che intercorre tra la data presunta e la data effettiva del parto;
nei tre mesi dopo il parto, salvo il caso in cui la madre si sia avvalsa della flessibilità (in tal caso l'astensione dopo il parto è di quattro mesi dato che ne ha fatto solo uno prima della data presunta del parto);
per i giorni non goduti prima del parto nel caso in cui questo avvenga prima della data presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui al primo e al terzo punto superi il limite complessivo di cinque mesi.
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità post-partum, e di goderne, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino o da data antecedente alla stessa. Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.
In caso di interruzione di gravidanza (solo se avvenuta dopo 6 mesi dall'inizio della gravidanza) o di decesso del bambino (alla nascita o durante il congedo di maternità), la colf o badante ha diritto ad astenersi ugualmente dal lavoro per l'intero periodo di congedo di maternità salvo che la stessa non si avvalga della facoltà di riprendere l'attività lavorativa.
La lavoratrice domestica non ha diritto all'astensionefacoltativa (congedo parentale) mentre, può avvalersi del periodo di astensione obbligatoria anticipata.
Al padre lavoratore domestico é consentito di assentarsi dal lavoro per la durata del congedo di maternità post partum che sarebbe spettato alla madre, anche non lavoratrice, in caso di:
morte della madre;
grave infermità;
abbandono;
affidamento esclusivo del figlio;
rinuncia della madre in caso di adozione o affidamento.
INDENNITA' DI MATERNITA'
La retribuzione in caso di maternità obbligatoria:
è completamente a carico dell'INPS (e non del datore di lavoro) pari all'80% della retribuzione giornaliera convenzionale settimanale per le lavoratrici domestiche (calcola secondo delle tabelle Inps). Nel calcolo dell'indennità sono considerati solo i periodi di lavoro svolti come lavoratrice domestica.
La tredicesima è in parte pagata dall'INPS (80%) in parte retribuita dal datore (20%).
L'accantonamento del TFR invece è completo, e a carico del datore, in quanto calcolato sulla retribuzione che la colf dovrebbe percepire se avesse lavorato per l’intero mese.
Il rateo di ferie matura normalmente anche durante il periodo di maternità ed é a carico del datore.
GESTIONE DELLA MATERNITA' IN WEBCOLF
Il programma Webcolf gestisce in automatico la maternità di colf e badanti, calcola i cedolini ed elabora il mav dei contributi correttamente inserendo nel calendario mensile la causale MO per tutti i giorni, lavorativi e non lavorativi, di tale periodo. Per evitare di scrivere MO per tutti i giorni e velocizzare l’inserimento si può cliccare la i azzurra e selezionare la causale maternità obbligatoria per un periodo e cliccare inserisci, come nell’esempio sotto.
CONTRIBUTI
I contributi non vanno pagati in quanto non c'è erogazione di retribuzione. Quando si indica MO il programma in automatico non calcola contributi. Se il collaboratore rimane assente per maternità per un intero trimestre contributivo l'Inps richiede una comunicazione di sospensione contributiva.
Se la collaboratrice rimane assente per un periodo che non coincide con un trimestre intero l'Inps indica che non é necessaria alcuna comunicazione in quanto la sospensione che ricada all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate nel mav Inps modificato. Spieghiamo come modificare il mav nel nostro articolo Contributi colf e badanti: come fare il mav in inps online
LICENZIAMENTO O DIMISSIONI
Dall'inizio della gestazione e fino al termine del periodo di astensione obbligatoria la lavoratrice non può essere licenziata, tranne che per giusta causa, ovvero per mancanze gravi che non consentano la prosecuzione del rapporto, nemmeno in via provvisoria. Inoltre, se il datore di lavoro licenzia la collaboratrice entro i primi 31 giorni dal rientro dalla maternità il preavviso da pagare è doppio (art. 40, comma 2, CCNL).
In merito alle dimissioni eventualmente presentate dalla collaboratrice durante la gravidanza o la maternità, non é più necessario convalidarle ma é sufficiente presentare lettera scritta e firmata al datore di lavoro.
Se il datore avesse necessità di assumere una collaboratrice sostitutiva durante il periodo di assenza della collaboratrice principale trova tutto spiegato nel nostro articolo Contratto per sostituzione colf e badanti: come fare?
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Assenza non retribuita e sospensione per colf e badanti: adempimenti e busta paga
Nel corso del rapporto, le parti possono concordare un periodo di aspettativa o sospensione del contratto, nel caso, ad esempio, le ferie siano già state tutte godute oppure nel caso il collaboratore voglia assentarsi per motivi personali per un determinato periodo.
ASSENZA NON RETRIBUITA E SOSPENSIONE PER COLF E BADANTI: PROCEDURA
1.La collaboratrice dovrebbe fare al datorerichiesta scritta per il periodo di aspettativain modo che, nel caso di controlli Inps, il datore possa giustificare il mancato pagamento dei contributi per quel periodo.
La lettera si può stampare già pronta al menù Assunzione | Altre lettere e modelli | Richiesta di aspettativa.
2. In seguito é necessario indicare l'assenza in busta paga.La causale da indicare é diversa in base ai seguenti casi:
A) assenza per aspettativa richiesta dal collaboratore oppure dovuta ad assenza ingiustificata.
Nell’inserimento mensile va indicato il codice ADdi aspettativa per sospensione, (senza alcuna specifica di ore), per tutti i giorni consecutivi anche non lavorativi. Tale codice non prevede il pagamento della retribuzione e dei contributi, e se segnato per più di metà mese all’interno dello stesso mese, non prevede nemmeno la maturazione dei ratei tfr, ferie e 13esima. Il codice AD si può scrivere direttamente accanto al giorno senza specifiche di ore oppure si può utilizzare l'inserimento automatico. In quest'ultimo caso, come raffigurato nell'immagine qui sotto, cliccata la "i" del quadratino azzurro si può selezionare un periodo nel quale indicare il codice AD per tutti i giorni in automatico.
B) Assenza temporanea. Non si tratta di un vero e proprio periodo di aspettativa ma solo di un'assenza prolungata.
Nell'inserimento mensile va indicato il codice A di assenza occasionale solo per i giorni lavorativi e prevede la maturazione dei ratei tfr, ferie e 13esima. Non prevede invece il pagamento di retribuzione e dei contributi.
ASSENZA NON RETRIBUITA E SOSPENSIONE PER COLF E BADANTI: CONTRIBUTI E COMUNICAZIONE INPS
Una volta elaborati i cedolini del trimestre consigliamo di elaborare il mav in Inps online con Webcolf, in modo che, per i periodi di assenza, non vengano pagati i contributi (si veda il paragrafo 19.2 “come fare il mav in Inps online”).
Solo se il collaboratore rimane in aspettativa per un intero trimestre contributivo l'Inps richiede una comunicazione di sospensione contributiva. Per effettuare la comunicazione di sospensione é necessario seguire la procedura spiegata nel nostro articolo Assenza della badante e sospensione dei contributi INPS
Se la collaboratrice rimane assente per un periodo che non coincide con un trimestre intero l'Inps indica che non é necessaria alcuna comunicazione in quanto la sospensione che ricada all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate nel mav Inps modificato. Spieghiamo come modificare il mav nel nostro articolo Contributi colf e badanti: come fare il mav in inps online
N.B.: festività e sospensione
Se la festività cade durante il periodo di aspettativa AD, essa non va pagata e quindi va segnato, per quel giorno AD e non F. Nel caso di assenza breve con codice A, invece, si paga la festività lasciando F come indicato dal programma.
Se il datore avesse necessità di assumere una collaboratrice sostitutiva durante il periodo di assenza della collaboratrice principale trova tutto spiegato al capitolo 5.5 del presente manuale.
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