Quando un collaboratore domestico subisce un incidente durante l'orario di lavoro o nel tragitto casa/lavoro-lavoro/casa si tratta di infortunio colf e badanti.
A) Obblighi del lavoratore
- il collaboratore dovrebbe farsi certificare l'infortunio al pronto soccorso il prima possibile. La collaboratrice dovrebbe specificare il momento e il luogo durante il quale è avvenuto l'incidente e le modalità con cui è avvenuto. In tal modo il medico del pronto soccorso può capire se si tratta di infortunio (presso luogo di lavoro o nel tragitto da e per il lavoro) oppure di malattia (incidente avvenuto in altre occasioni) e nel caso aprire una pratica INAIL. Il certificato rilasciato dal pronto soccorso avrà così indicazione "INAIL SI".
- Il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia dell'infortunio al datore di lavoro. Non ottemperando a tale obbligo e nel caso il datore non abbia provveduto alla denuncia nei termini di legge (48 ore), l'infortunato perde, infatti il diritto all'indennità temporanea che l’INAIL paga per i giorni antecedenti alla data della denuncia.
B) Obblighi del datore di lavoro
Il datore deve fare denuncia di infortunio all'Inail utilizzando il modulo cartaceo "4 bis RA." e spedirlo mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), allegando il certificato di infortunio. Il modulo si può scaricare al link: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-infortunio.html
Si consiglia, se non si ha il certificato di infortunio, di inviare comunque la denuncia e poi di inviare successivamente il certificato.
La sede Inail competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio (circolare Inail 54/2004).
TEMPISTICHE DELLA DENUNCIA
- Il datore di lavoro è obbligato, se l'infortunio non é guaribile entro 3 giorni, ad inoltrare la denuncia di infortunio all'Inail entro due giorni dalla ricezione del certificato medico del pronto soccorso. Se l’infortunio è guaribile entro i 3 giorni successivi a quello in cui è avvenuto l’incidente, il datore non deve fare alcuna denuncia, Infatti per i primi 3 giorni l’INAIL non paga alcuna indennità. Se la prognosi si prolungasse, con un nuovo certificato oltre il 3 giorno escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve inviare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato.
Con la circolare INAIL n. 42 del 12 ottobre 2017 é stato stabilito l'obbligo, per tutti i datori, di comunicare l'infortunio anche nel caso di prognosi inferiore ai 3 giorni ma da tale onere è stato espressamente escluso il datore di lavoro domestico. L'esclusione dall'obbligo di comunicazione è stata evidenziata dalle associazioni dei datori di lavoro domestico in quanto nel Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, (decreto legislativo 81/08), all'art. 2 co. 1 lettera a, si legge: "Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari." Quindi, nel caso di infortunio di colf, badanti o babysitter che comportino un'assenza dal lavoro da 1 a 3 giorni, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro non è tenuto a fare la denuncia per comunicare l'evento all'INAIL.
- In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore deve segnalare l'evento entro 24 ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia nei termini e con le modalità di legge (art. 53, comma 1 e 2, Testo unico 1124/1965).
- [AGGIORNAMENTO]: l’Inail, con Circolare n. 10 del 21/03/2016, fornisce chiarimenti sulle modifiche apportate con l’art. 21 D.Lgs. 151/2015 al TU INAIL, stabilendo che viene meno in capo al datore di lavoro, l’obbligo di denunciare con una comunicazione distinta l’infortunio all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Sarà di competenza dell'Inail stesso comunicare alla Pubblica Sicurezza, l'infortunio avvenuto solamente nei casi in cui questo sia mortale o con prognosi superiore a 30 giorni.
SUGGERIMENTI PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA
1^ pagina:
- in tipologia del lavoratore si dovrà indicare: lavoratore domestico;
- in tipologia del contratto si dovrà indicare: determinato o indeterminato;
- in CCNL categoria lavoratori domestici (non serve scrivere nulla su CCNL settore lavorativo);
- in qualifica assicurativa si dovrà indicare: addetto ai servizi domestici e familiari;
- in voce professionale: colf o badante.
2^ pagina:
- nel primo riquadro si dovrà mettere la crocetta in servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali e indicare nome e cognome del datore, codice fiscale e codice Inps (si trova nei mav o nella denuncia di iscrizione del collaboratore domestico);
- nel riquadro indirizzo inserire l'indirizzo del datore di lavoro;
- nel riquadro unità produttiva indicare il luogo di lavoro del collaboratore domestico.
3^ pagina:
- compilare e descrivere l'incidente indicando come natura della lesione e sede della lesione una delle opzioni indicate nelle istruzioni per la compilazione.
4^ pagina:
- compilare solo in caso di testimone (prima parte);
- compilare solo in caso di incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti.
5^ pagina:
- nel riquadro servizi domestici si dovranno riportare le ore settimanali e la paga oraria lorda compresa della quota di 13esima e anche di vitto alloggio orario se il collaboratore é convivente (ossia la paga oraria effettiva che viene utilizzata nel pagamento del mav e che, in Webcolf, si trova nell'ultimo riepilogo dei contributi del menù cedolini);
- se il collaboratore lavora anche per altri datori va compilata anche la parte 1) e 2) con relative ore e retribuzione.
6^ pagina:
nel riquadro che riguarda l'autocertificazione selezionare "il sottoscritto datore di lavoro" e inserire tutti i dati del datore compreso numero di telefono e nell'ultima riga indicare che si allega il certificato medico.
INDENNITA' DI INFORTUNIO
A) I primi 3 giorni di calendario sono a carico del datore di lavoro e vanno retribuiti con la paga di fatto, cioé comprensiva di vitto alloggio per i collaboratori conviventi.
B) A decorrere dal 4° giorno successivo a quello dell’infortunio e fino alla guarigione, viene pagata un’indennità giornaliera dall’INAIL, che comprende i giorni festivi (e il vitto e alloggio per conviventi), pari al:
- 60% della retribuzione convenzionale per i primi 90 giorni di calendario;
- 75% della retribuzione convenzionale dal 91° giorno di calendario in poi.
GESTIONE INFORTUNIO IN WEBCOLF
In Webcolf, nell’inserimento mensile va indicato come lavorato il giorno dell'infortunio con le solite ore previste per quel giorno e poi é necessario indicare la causale “I” per tutti i giorni compresi nel certificato di infortunio, domeniche e festivi compresi. Se però la festività cade durante i primi 3 giorni di infortunio, che sono a carico del datore, prevale la festività da indicare con "I0Fx" dove "0" sta per zero e "x" sta per le ore date in automatico dal programma per tale festività. Se invece cade una festività dal 4° giorno di infortunio in poi é a carico dell'Inail quindi va indicato solo "I" su tale giornata.
Dopo aver inserito la causale e calcolato il cedolino il programma elaborerà il tutto in modo automatico. Nel caso di collaboratrice convivente verrà aggiunta dal programma in automatico anche l'indennità di vitto e alloggio relativa ai giorni di infortunio retribuiti dal datore (solo i primi 3 di calendario).
Pagare il vitto e alloggio per i primi 3 giorni di infortunio é corretto solo se la collaboratrice trascorre tale periodo al di fuori dell'abitazione dell'assistito/datore. Nel caso in cui invece permanesse nell'abitazione del datore é necessario togliere l'indennità con l'apposito flag "Non pagare vitto alloggio su infortunio" che si trova nel menù Assunzione | inserimento collaboratore domestico | trattamento economico | impostazioni di paga avanzate, memorizzando poi in alto.
GESTIONE CONTRIBUTI
Se il collaboratore rimane assente per infortunio per un intero trimestre contributivo l'Inps richiede una comunicazione preventiva di sospensione contributiva.
Per effettuare la comunicazione di sospensione é necessario seguire la procedura spiegata nel nostro articolo Assenza della badante e sospensione dei contributi INPS
Se la collaboratrice rimane assente per un periodo che non coincide con un trimestre intero l'Inps indica che non é necessaria alcuna comunicazione in quanto la sospensione che ricada all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate nel mav Inps modificato. Spieghiamo come modificare il mav nel nostro articolo Contributi colf e badanti: come fare il mav in inps online
SANZIONI PREVISTE
Sanzioni di tipo amministrativo sono previste per il datore di lavoro in caso di mancata o tardiva. Per maggiori informazioni sulle sanzioni leggere il nostro articolo Sanzioni lavoro domestico
Se il datore avesse necessità di assumere una collaboratrice sostitutiva durante il periodo di assenza della collaboratrice principale trova tutto spiegato al capitolo 5.5 del presente manuale.
Se invece il datore volesse verificare se la collaboratrice ha oltrepassato lil periodo di conservazione del posto, utile al licenziamento si consiglia di leggere l'articolo Licenziamento colf o badante in infortunio: come fare?