Nel caso di cessazione del contratto di colf e badanti per decesso del datore di lavoro, gli eredi devono procedere al licenziamento con regolare preavviso (se si decide di far lavorare la collaboratrice, anche con mansioni diverse) oppure, come avviene solitamente, possono licenziare in tronco pagando l'indennità di mancato preavviso. Le procedure sono quindi le stesse spiegate rispettivamente ai paragrafi precedenti:
8. LICENZIAMENTO CON PREAVVISO TEMPO INDETERMINATO
9. LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO TEMPO INDETERMINATO
L'unica differenza in caso di cessazione del contratto di colf e badanti per decesso del datore di lavoro, riguarda la motivazione della cessazione da indicare nel sito Inps: “Decesso datore di lavoro” e non licenziamento.
Si consiglia, nella lettera di licenziamento, di specificare che la persona viene licenziata a causa del decesso del datore di lavoro. I documenti e l'ultima busta paga vanno firmate dagli eredi del datore di lavoro dato che saranno loro a liquidare le ultime spettanze alla colf o badante.
Nel caso si proceda in autonomia alla comunicazione Inps, si ricorda che lo SPID del datore viene disabilitato in modo quasi immediato quindi la comunicazione di cessazione può essere fatta solo via telefono contattando il call center Inps al numero verde 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile). In alternativa si ricorda, (come si potrà leggere negli articoli suddetti relativi al licenziamento), che é possibile delegare a Webcolf-Assindatcolf la comunicazione con un costo aggiuntivo.