LICENZIAMENTO COLF E BADANTI CON PREAVVISO: LETTERA DI LICENZIAMENTO
Nel caso di licenziamento colf e badanti con preavviso il datore dovrebbe consegnare la lettera di licenziamento come raccomandata a mano oppure via posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno nei termini previsti dal preavviso indicando la data di cessazione, ossia l’ultimo giorno in cui la collaboratrice presterà servizio.
I termini per il licenziamento di colf e badanti con preavviso sono i seguenti.
Per i rapporti di lavoro non inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
Per i rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
N.B.: i termini di preavviso vanno raddoppiati nell'eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità della collaboratrice.
Per stampare la lettera é necessario entrare nel menù Cessazione | Lettera di licenziamento/dimissioni, selezionare la lettera di licenziamento con preavviso, indicando in basso la data in cui la si desidera consegnare alla collaboratrice. Il programma in modo automatico suggerisce all'utente la data di cessazione (ultimo giorno di lavoro/preavviso) in base al preavviso disposto dal Ccnl.
Se il datore modifica la data di cessazione indicandone una precedente, perchè solo parte del preavviso sarà lavorato e il resto pagato, il programma suggerirà all'utente come indicare sul cedolino le giornate di preavviso da pagare oltre ad aggiungere relativa annotazione sulla lettera di licenziamento.
Se si desidera salvare la data di cessazione in modo che sia memorizzata anche sull'anagrafica e sui cedolini paga, cliccare in basso "Memorizza" e poi su "Stampa la lettera".
Il campo relativo al motivo della comunicazione é utile solamente se si delega la comunciazione a Webcolf - Assindatcolf.
LICENZIAMENTO COLF E BADANTI CON PREAVVISO: ELABORAZIONE DELL'ULTIMO CEDOLINO
Nel caso non si sia già indicata la data di cessazione al momento della stampa delle lettera, si può provvedere anche entrando nel menù Cedolini | Inserimento mensile selezionando a sinistra l'ultimo mese, si clicca il bottone "Data cessazione" e si inserisce la data dell’ultimo giorno di lavoro/preavviso della collaboratrice.
Cliccando poi su “Salva cessazione” il programma mostra la possibilità di inserire le presenze solo fino alla data di cessazione, come nella figura sotto:
Si prosegue con l'inserimento delle ore lavorate fino all’ultimo giorno lavorativo e come d’abitudine, si cliccano i pulsanti “Memorizza”, “Calcola cedolino” e “Ricalcola”. Il programma inserisce quindi in automatico, insieme alla retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota di vitto e alloggio relativa alla 13esima.
Per quanto riguarda il tfr si ricorda che dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione. Nel secondo caso con Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro seguendo quanto indichiamo nel nostro articolo Pagare il Tfr alla colf o badante alla fine del contratto
N.B.: non è necessario selezionare sotto al calendario dell’inserimento mensile dell’ultimo cedolino le causali “pagamento 13esima”, “pagamento ferie” e “liquida TFR maturato” perché le spettanze vengono comunque inserite in automatico dal programma dopo aver inserendo la data di cessazione.
Se le spettanze di fine rapporto non vengono calcolate i motivi possono essere tre:
- i ratei TFR, ferie e 13esima sono stati inclusi in paga orario o pagati mensilmente. In questo caso i ratei finali non vengono reinseriti perché diversamente ci sarebbe un doppio pagamento.
- Il rapporto é stato attivo per meno di 15 giorni di calendario nello stesso mese. Il contratto collettivo stabilisce che i ratei di tfr, ferie e 13esima maturano solo se il rapporto è attivo per almeno 15 giorni nello stesso mese. Se si é assunto un collaboratore, o cessato il rapporto, in una data tale da non avere almeno 15 giorni di calendario attivi nel mese preso a riferimento, non matura nulla in termini di ratei.
Si consiglia di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali.
LICENZIAMENTO COLF E BADANTI CON PREAVVISO: COMUNICAZIONE INPS
Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto (ultimo giorno di lavoro/preavviso).
Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:
- tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
- tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps - Accesso con SPID/CIE. Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.
a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Licenziamento".
b) Se si utilizza lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Licenziamento".
Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.
- In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf
[Aggiornamento del 14 settembre 2017] Non è obbligatorio l’invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro alla Pubblica Sicurezza e quindi l’interruzione della cessione di fabbricato/ospitalità. Dopo accurate ricerche e contatti con varie questure d’Italia, ci è stato confermato che non è più necessaria alcuna comunicazione alla questura o Pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro nel caso di cessazione di un rapporto di convivenza.
LICENZIAMENTO COLF E BADANTI CON PREAVVISO: FERIE E MALATTIA DURANTE PREAVVISO
Le ferie, come indica il Ccnl all'art. 17 comma 10, non possono essere godute durante il periodo di preavviso.
Il contratto collettivo (art. 27 comma 10), inoltre indica che la malattia in periodo di preavviso sospende la decorrenza dello stesso e quindi il preavviso ripartirà, da dove si era interrotto, al termine del certificato di malattia.
LICENZIAMENTO COLF E BADANTI CON PREAVVISO: CONTRIBUTI DI CESSAZIONE
Il datore, entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione, dovrebbe elaborare e pagare il mav. Per un aiuto sull'elaborazione del mav si rimanda al paragrafo “Elaborazione mav per cessazione” di questo manuale.
Si precisa che, se ci sono ferie non godute o indennità di mancato preavviso i mav possono essere più di uno e possono anche oltrepassare il trimestre in questione perché come prevede l’Inps, le ore di ferie non godute e preavviso pagato vengono indicate come ore contributive nelle settimane successive alla cessazione, in base all’orario standard collaboratore.