Nel caso in cui le parti decidano di comune accordo di concludere il rapporto di lavoro si può procedere con una risoluzione consensuale che non prevede alcun preavviso nè da parte del datore nè da parte del collaboratore.
RISOLUZIONE CONSENSUALE COLF E BADANTI: LETTERA TRA LE PARTI
La procedura per la risoluzione consensuale colf e badanti é la seguente inizia con la preparazione della lettera che sarà firmata da entrambe le parti. Si può trovare la lettera già pronta nel menù Cessazione | lettera licenziamento-dimissioni.
Dato che le parti sono entrambe d'accordo nel concludere il rapporto, non c'è alcun obbligo di preavviso e perciò la data di consegna della lettera é uguale a quella di cessazione del rapporto, come indica in automatico il programma. Se si desidera salvare la data di cessazione in modo che sia memorizzata anche sull'anagrafica e sui cedolini paga, cliccare in basso "Memorizza" e poi su "Stampa la lettera".
Il campo relativo al motivo della comunicazione é utile solamente se si delega la comunicazione a Webcolf-Assindatcolf.
RISOLUZIONE CONSENSUALE COLF E BADANTI: ELABORAZIONE DELL'ULTIMO CEDOLINO PAGA
Nel caso non si sia già indicata la data di cessazione al momento della stampa delle lettera di licenziamento, si può provvedere entrando nel menù Cedolini | Inserimento mensile selezionando a sinistra l'ultimo mese, si clicca il bottone "Data cessazione" e si inserisce la data dell’ultimo giorno di lavoro.
Si prosegue con l'inserimento delle ore lavorate fino all’ultimo giorno lavorativo e come d’abitudine, si clicca sui pulsanti “memorizza”, “calcola cedolino” e “ricalcola”. Il programma inserisce quindi in automatico, insieme alla retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio per le ferie non godute e l’incidenza della quota di vitto e alloggio relativa alla 13esima.
Per quanto riguarda il tfr si ricorda che dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione. Nel secondo caso con Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro seguendo quanto indichiamo nel nostro articolo Pagare il Tfr alla colf o badante alla fine del contratto
Si consiglia infine di consegnare al collaboratore domestico e di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali.
Non è necessario selezionare sotto al calendario dell’inserimento mensile dell’ultimo cedolino le causali “pagamento 13esima”, “pagamento ferie” e “liquida TFR maturato” perché le spettanze vengono comunque inserite in automatico dal programma dopo aver inserito la data di cessazione.
Se le spettanze di fine rapporto non vengono calcolate i motivi possono essere tre:
- i ratei TFR, ferie e 13esima sono stati inclusi in paga orario o pagati mensilmente. In questo caso i ratei finali non vengono reinseriti perché diversamente ci sarebbe un doppio pagamento.
- Il rapporto é stato attivo per meno di 15 giorni di calendario nello stesso mese. Il contratto collettivo stabilisce che i ratei di tfr, ferie e 13esima maturano solo se il rapporto è attivo per almeno 15 giorni nello stesso mese. Se si é assunto un collaboratore o cessato il rapporto in una data tale da non avere almeno 15 giorni di calendario attivi nel mese preso a riferimento, non matura nulla in termini di ratei.
RISOLUZIONE CONSENSUALE COLF E BADANTI: COMUNICAZIONE ALL'INPS
Il datore poi dovrebbe comunicare la cessazione del rapporto all'Inps entro i 5 giorni successivi alla data di cessazione del rapporto (ultimo giorno di lavoro/preavviso).
Per fare ciò il datore può procedere in tre modi:
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tramite il Contact Center dell'INPS, (al numero 803.164 da rete fissa e 06.164.164 da rete mobile) fornendo telefonicamente i dati necessari;
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tramite la procedura telematica di compilazione e invio on-line Inps, il cui accesso diretto si trova nel menù Cessazione | Comunicazione Inps - Accesso con SPID/CIE. Fatto ciò appare una finestra aggiuntiva del browser che riporta al sito Inps. Se non si visualizza la finestra aggiuntiva il motivo è dovuto al fatto che si hanno i pop-up del browser bloccati.
a) Se si utilizza lo SPID del datore di lavoro, una volta che si accede alla pagina Inps (selezionando la linguetta SPID e procedendo con l'autenticazione), si deve selezionare a sinistra “Variazione del rapporto di lavoro”, poi nella maschera Inps successiva va selezionato in basso il codice del rapporto di lavoro specifico e infine é necessario cliccare a sinistra “Cessazione”. In tale maschera, sulla destra, va indicata la data di cessazione dl rapporto e come motivo "Risoluzione consensuale".
b) Se si utilizza lo SPID professionale del consulente o commercialista, invece, una volta entrati nella pagina Inps va selezionata sulla sinistra la voce “Variazione del rapporto di lavoro”, indicato il codice fiscale del datore e il codice rapporto e infine é necessario cliccare sul menù a sinistra "Cessazione", indicare la data di cessazione e come motivo "Risoluzione consensuale".
Si consiglia di stampare la ricevuta Inps al termine della comunicazione.
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In caso il datore non sia in possesso dello SPID, si può delegare a Webcolf la comunicazione di cessazione selezionando il menù Cessazione | comunicazione Inps - Partnership Webcolf Assindatcolf. Il programma si sposta così nell'apposita maschera in cui caricare i dati e i documenti per delegare Webcolf e Assindatcolf all'elaborazione della pratica come da procedura indicata nel nostro articolo Comunicare il licenziamento della colf o badante attraverso Webcolf
[Aggiornamento del 14 settembre 2017] Non è richiesto l’invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro alla Pubblica Sicurezza e quindi l’interruzione della cessione di fabbricato/ospitalità. dopo accurate ricerche e contatti con varie questure d’Italia, ci è stato confermato che non è più necessaria alcuna comunicazione alla questura o Pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro nel caso di cessazione di un rapporto di convivenza.
RISOLUZIONE CONSENSUALE COLF E BADANTI: CONTRIBUTI DI CESSAZIONE
Il datore, in seguito, dovrebbe elaborare l'avviso di pagamento pagopa realtivo ai contributi di cessazione e pagarlo entro 10 giorni dalla data di cessazione. Per un aiuto sull'elaborazione del mav si rimanda al paragrafo Elaborazione mav cessazione. La scadenza di tutti i mav di cessazione è sempre 10 giorni dal termine del rapporto.
Si precisa che, se ci sono ferie non godute i mav possono essere più di uno e possono anche oltrepassare il trimestre in questione perché come prevede l’Inps, le ore di ferie non godute vengono indicate come ore contributive nelle settimane successive alla cessazione, in base all’orario standard del collaboratore.