Inserita modulistica utile e di uso più frequente che può essere scaricata semplicemente cliccando sul link a sinistra. Alcune note di interesse:
Denuncia di infortunio per colf e badanti
I lavoratori domestici sono assicurati all’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e il premio di assicurazione viene riscosso per il tramite dei contributi INPS.
Ai lavoratori domestici è garantita a partire dal 4° giorno di infortunio
– indennità giornaliera per inabilità temporanea;
– rendita per inabilità permanente;
– assegno per assistenza personale continuativa;
– rendita ai superstiti e assegno una tantum in caso di morte;
– cure mediche e chirurgiche inclusi gli accertamenti clinici;
– fornitura di apparecchi di protesi.
L’INAIL paga al lavoratore l’indennità prevista se il datore di lavoro denuncia all’INAIL l’infortunio su apposito modulo, allegando il
certificato medico, la denuncia deve essere presentta:
– entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
– entro 2 giorni dall’accertamento per quelli prognosticati non guaribili entro 3 giorni;
– entro 2 giorni, a partire dal quarto, per quelli prognosticati guaribili entro 3 giorni ma non guariti.
Sempre entro 2 giorni dall’evento deve essere trasmessa copia della denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza competente in base al luogo dove è accaduto l’infortunio (Questura nelle città capoluogo di provincia, Sindaco negli altri casi).
Richiesta di maternità obbligatoria da parte di colf e badanti
Ferma restando la durata complessiva del periodo di astensione obbligatoria 5 mesi), la lavoratrice ha la facoltà di posticipare l’astensione dal lavoro a artire dal mese precedente la data presunta del parto prolungandola ai uattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del SN lo consenta. Ai fini dell’accoglimento delle domande di flessibilità è
necessario e sufficiente che le certificazioni sanitarie rechino data non uccessiva alla fine del settimo mese di gravidanza (INPS, messaggio 22 aggio 2008, n. 11621).
Le lavoratrici hanno diritto a percepire un’indennità a carico dell’INPS pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga precedente a quello nel quale ha avuto inizio il congedo. A questo importo vanno aggiunti il rateo di tredicesima mensilità o di gratifica natalizia e gli altri premi o trattamenti aggiuntivi eventualmente corrisposti alla lavoratrice. Il datore di lavoro deve corrispondere il restante 20% dell'indennità di tredicesima.
L’indennità di maternità è pagata direttamente dall’INPS a seguito della presentazione della relativa domanda e non dal datore di lavoro che non avrebbe la capacità di recuperare le somme anticipate.
Nel calcolo dell’indennità valgono solo i periodi svolti come lavoratrice domestica. Diversamente dalle altre lavoratrici subordinate, cui spetta la tutela economica fin dal primo giorno di lavoro, le domestiche possono riscuotere l’indennità INPS solo se:
– nei 24 mesi precedenti il periodo di assenza obbligatoria risultano versati o dovuti 52 contributi settimanali (1 anno), anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico;
– oppure, in alternativa, nei 12 mesi precedenti l’inizio dell’assenza obbligatoria risultano versati o dovuti almeno 26 contributi settimanali, anche in settori diversi da quello del lavoro domestico.
Ai fini pensionistici, per i periodi di congedo di maternità, è previsto l’accredito figurativo dei contributi in presenza di un rapporto di lavoro in atto e a prescindere dall’anzianità contributiva.
La lavoratrice non ha diritto al periodo di astensione facoltativa, né ad alcuna indennità.