Dal 1° novembre 2025 è in vigore il nuovo Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico, applicabile a colf, badanti, babysitter e agli altri profili di assistenza familiare. Il contratto resterà in vigore fino al 31 ottobre 2028.
Il CCNL è stato sottoscritto dalle associazioni datoriali FIDALDO e DOMINA e, per la parte sindacale, da Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf.
Il testo integrale, con tutti gli articoli e le tabelle retributive, è disponibile nella pagina dedicata al contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico .
Le principali novità del CCNL colf e badanti
- Aumenti programmati dei minimi retributivi nel periodo di vigenza.
- Inserimento del 4 ottobre, San Francesco, tra le festività contrattuali.
- Maggiore attenzione alla collocazione temporale dell’orario nella lettera di assunzione.
- Permessi per assistere familiari con grave disabilità certificata e permessi per formazione.
- Nuove indennità per alcuni profili di babysitter e assistenti familiari.
- Disposizioni aggiornate in materia di maternità, paternità e congedo per le donne vittime di violenza di genere.
Indice degli argomenti
- Decorrenza e durata del contratto
- Minimi retributivi e aumenti
- Indennità per babysitter e assistenti familiari
- Orario di lavoro e riposi
- Festività: il 4 ottobre
- Permessi e formazione
- Maternità, paternità e genitorialità
- Vitto, alloggio e aggiornamento dei valori
Decorrenza e durata del contratto collettivo
Il CCNL decorre dal 1° novembre 2025 e scade il 31 ottobre 2028. Resta in vigore fino alla sua sostituzione con un successivo contratto collettivo.
In mancanza di disdetta, da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza tramite PEC con avviso di consegna e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto si intende rinnovato tacitamente per un ulteriore triennio.
Minimi retributivi e aumenti programmati
L’art. 55 stabilisce aumenti dei minimi retributivi distribuiti nel corso della vigenza contrattuale. Per il lavoratore convivente inquadrato al livello BS della Tabella A, l’incremento complessivo previsto è di 100 euro mensili, con queste decorrenze:
- 40 euro dal 1° gennaio 2026;
- 30 euro dal 1° gennaio 2027;
- 15 euro dal 1° gennaio 2028;
- 15 euro dal 1° settembre 2028.
Per gli altri livelli e per le altre tabelle gli aumenti sono riproporzionati secondo le modalità previste dal contratto. Per verificare il minimo applicabile occorre quindi fare riferimento alla tabella corrispondente al livello e alla tipologia di rapporto.
L’art. 38 prevede inoltre l’aggiornamento periodico dei minimi e dei valori convenzionali di vitto e alloggio. Se, dopo le convocazioni previste, non si raggiunge un accordo o le parti sono assenti, il Ministero può determinare l’adeguamento: per i minimi retributivi nella misura del 90% della variazione ISTAT indicata dal contratto e per vitto e alloggio nella misura del 100%.
Indennità per babysitter e assistenti familiari
Il nuovo contratto contempla specifiche indennità per alcune figure professionali, da verificare in relazione al livello, alle mansioni svolte e ai requisiti richiesti:
- alla babysitter inquadrata al livello BS spetta l’indennità prevista dalla Tabella H per l’assistenza a ciascun bambino fino al compimento del sesto anno di età;
- all’assistente familiare inquadrato al livello CS o DS, addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente, spetta l’indennità prevista dalla Tabella I;
- per alcuni lavoratori dei livelli B, BS e CS in possesso di una certificazione di qualità UNI 11766:2019 in corso di validità, è prevista l’indennità indicata nella Tabella L. Dal 1° gennaio 2026 il relativo importo è aggiornato a 30 euro mensili.
Per le indennità collegate alla certificazione, il lavoratore deve comunicare per iscritto il conseguimento del titolo e consegnarne copia al datore di lavoro.
Orario di lavoro e riposi
La lettera di assunzione deve indicare la durata dell’orario e la sua distribuzione e collocazione temporale. Il contratto disciplina inoltre gli orari dei lavoratori conviventi e non conviventi, il lavoro straordinario e i riposi giornalieri e settimanali.
Per i lavoratori conviventi il riposo settimanale è di 36 ore: 24 ore la domenica e le restanti 12 ore in un altro giorno concordato. Per i non conviventi il riposo settimanale è di 24 ore e deve essere goduto la domenica, ferme restando le previsioni contrattuali per eventuali prestazioni richieste in tale giornata.
Festività: il 4 ottobre
Tra le festività indicate dall’art. 16 è stato inserito il 4 ottobre, ricorrenza di San Francesco. In tali giornate spetta il trattamento previsto dal CCNL; se il lavoratore presta servizio, alle regole ordinarie si aggiunge la maggiorazione contrattuale prevista per il lavoro festivo.
Permessi e formazione professionale
Il CCNL riconosce permessi retribuiti per visite mediche documentate, rinnovo del permesso di soggiorno e pratiche di ricongiungimento familiare, quando queste attività coincidono, anche in parte, con l’orario di lavoro. Il monte ore varia in base alla convivenza e all’orario settimanale.
Sono inoltre previsti permessi retribuiti e, previo accordo tra le parti, ulteriori permessi non retribuiti per assistere familiari con grave disabilità certificata. In caso di comprovata disgrazia che coinvolga familiari conviventi o parenti entro il secondo grado, spettano tre giorni lavorativi di permesso retribuito.
I lavoratori a tempo pieno e indeterminato con almeno sei mesi di anzianità presso lo stesso datore possono usufruire di 40 ore annue di permesso retribuito per corsi di formazione professionale specifici. Per corsi finanziati o riconosciuti da Ebincolf il monte ore annuo è di 64 ore, alle condizioni previste dal contratto.
Maternità, paternità e genitorialità
Il contratto richiama le disposizioni di legge a tutela della maternità, della paternità e della genitorialità e contiene specifiche previsioni per i lavoratori domestici. Tra queste, riconosce al padre o al genitore intenzionale, nei periodi stabiliti dal CCNL, dieci giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, anche non consecutivi e non frazionabili a ore.
È inoltre disciplinato il congedo per le lavoratrici inserite in percorsi certificati di protezione relativi alla violenza di genere, per un periodo massimo di tre mesi, secondo le condizioni e le modalità indicate dal contratto e dalla legge.
Vitto, alloggio e aggiornamento dei valori
Il CCNL stabilisce i valori convenzionali di vitto e alloggio nella Tabella F e prevede il loro aggiornamento periodico secondo l’art. 38. Questi valori rilevano, tra l’altro, quando occorre calcolare il trattamento sostitutivo per i periodi in cui il lavoratore non usufruisce del vitto o dell’alloggio.
Consulta il testo integrale del CCNL
Le regole qui riepilogate sono una sintesi dei principali istituti e non sostituiscono la lettura del testo contrattuale. Per articoli, tabelle e condizioni complete, consulta il testo integrale del CCNL colf e badanti in vigore dal 1° novembre 2025 .
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