Il 1° ottobre 2020 é entrato in vigore il nuovo Contratto collettivo colf e badanti stipulato tra:
- FIDALDO, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, costituita da NUOVA COLLABORAZIONE, ASSINDATCOLF, ADLD, ADLC,
- DOMINA, Associazione Nazionale Famiglie Datori di Lavoro Domestico
da una parte, e:
Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf dall’altra.
Il contratto collettivo completo, articolo per articolo, é consultabile nel nostro articolo Contratto collettivo colf e badanti oppure scaricabile in pdf qui Contratto collettivo colf . Alcune specifiche di interesse:
CONTRATTO COLLETTIVO COLF E BADANTI: DURATA
Il contratto collettivo colf e badanti scade il 31 dicembre 2022 e resterà in vigore finchè non verrà sostituito dal successivo ccnl.
Il contratto collettivo colf e badanti viene tacitamente rinnovato per altri tre anni nel caso in cui nessuna delle parti contrattuali dia disdetta alle altre almeno 3 mesi prima della data di scadenza (31 dicembre 2022).
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del contratto comunque le parti firmatarie si riuniscono per verificare l’opportunità o meno di apporvi modifiche.
CONTRATTO COLLETTIVO COLF E BADANTI: MINIMI SINDACALI
Le paghe minime sindacali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati dal contratto collettivo vengono rivalutati da parte della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo sulla base delle variazioni del costo della vita rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno.
La Commissione viene convocata dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, nel caso in cui non si sia trovato un accordo, il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni stipulanti il Ccnl a determinare la variazione periodica della retribuzione minima in misura pari all’80% della variazione del costo della vita rilevate dall’ ISTAT, per quanto riguarda le retribuzioni minime contrattuali, e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio.
Le paghe sindacali così variate hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, se non diversamente stabilito dalle Parti contrattuali.