Aggiornamento al 01/01/2022:
In base a quanto stabilito dal DPCM del 17 marzo 2020 all’art. 26 in merito alla malattia coronavirus colf e badanti, fino al 31/12/2021 il periodo di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria imposto ai lavoratori per contatto con una persona positiva, era equiparato al ricovero ospedaliero, ovvero alla malattia ordinaria e quindi retribuito come indicato all'articolo Malattia di colf e badanti: come si indica in busta paga?
Dal 01/01/2022 invece la quarantena per contatto con persona positiva non è più equiparata alla malattia, a meno che il soggetto venuto a contatto non risulti anch'egli positivo al virus.
Solo se il lavoratore è positivo al covid-19, per il periodo di quarantena il medico curante redige il certificato di malattia.
Una volta ricevuto il certificato medico o il numero di protocollo, il datore di lavoro potrà indicare nell’inserimento mensile la causale MC di Malattia covid-19 per TUTTI i giorni di calendario compresi nel certificato, siano essi giorni lavorativi, non lavorativi o domeniche.
Il periodo di malattia indicato con MC non dovrà essere conteggiato ai fini della conservazione del posto di lavoro quindi non è possibile licenziare la collaboratrice in malattia covid.
Il datore di lavoro potrà fare richiesta all’ente previdenziale affinché le spese a suo carico per il periodo di malattia da covid-19 siano sostenute dallo Stato.
Per sostenere tali oneri, lo Stato rispetterà il limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per il 2020; una volta raggiunto il limite di spesa prestabilito, gli enti previdenziali non prenderanno in considerazione ulteriori domande.
Non sono ancora state rese note le modalità per effettuare la richiesta all’ente previdenziale; siamo in attesa di ulteriori specifiche nella legge di conversione o in successivi provvedimenti normativi.