Con il Decreto Sostegni di marzo 2021, il Governo in tema di congedi ha stabilito che, in mancanza della possiblità di svolgere il proprio lavoro in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente che abbia un figlio convivente con meno di 14 anni, possa astenersi dal lavoro, alternativamente all'altro genitore, in tutto o in parte, per un periodo pari:
- alla durata della sospensione dell'attivita' didattica del figlio in presenza;
- alla durata dell'infezione da Covid-19 del figlio;
- alla durata della quarantena del figlio.
Per tale periodo é riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione. In caso di figli di età compresa tra i 14 e 16 anni, invece, uno dei genitori, in alternativa all'altro, può astenersi dal lavoro, senza corresponsione di retribuzione ma con diritto alla conservazione del posto.
Il D.L. 111 dell'8 settembre 2020, in seguito alla nuova ondata di covid-19 che ha investito l'Italia, ha previsto per i genitori dipendenti del settore pubblico e privato un nuovo congedo. Questo nuovo tipo di congedo permette al genitore di astenersi dal lavoro durante il periodo di quarantena (avvenuto tra il 09/09 e il 31/12) del figlio convivente che ha meno di 14 anni. Il congedo può essere utilizzato nel caso in cui i genitori non possano svolgere il loro lavoro in smart-working e ad usufruirne può essere un solo genitore convivente, o entrambi se il congedo é alternato tra i due.
L’articolo 23, del decreto-legge 17 marzo 2020 ha previsto i congedi parentali da Covid-19 e il bonus coronavirus per baby sitter già assunte e non.
In conseguenza della chiusura della scuole di ogni ordine e grado i genitori lavoratori, hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni. Con il Decreto Rilancio pubblicato il 19/05 sono stati previsti altri 15 giorni di congedo usufruibili fino a luglio al 30% della paga.
In alternativa ai congedi parentali è prevista la possibilità di optare per la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
DECRETO SOSTEGNI MARZO 2021
Con il Decreto Sostegni di marzo 2021 é stato stanziato un nuovo tipo di bonus baby sitter che possono utilizzare i genitori con figli conviventi minori di 14 anni annoverati tra le seguenti categorie:
- lavoratori iscritti alla gestione separata INPS;
- lavoratori autonomi;
- personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenzaepidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.
Il bonus, del valore massimo di 100 € a settimana, permette di retribuire la baby sitter solo attraverso il libretto di famiglia. Nel caso i figli siano più di uno il bonus può essere richiesto con più domande ma comunque senza superare i 100 € a settimana complessivi.
Ai fini dell'ottenimento del bonus, possono essere remunerate le prestazioni svolte dalla baby sitter tramite libretto di famiglia, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. La comunicazione delle prestazioni effettuate può essere fatta dal genitore entro il 30 settembre 2021.
Il bonus si può richiede solo se:
- non si tratta di prestazioni rese da familiari o affini entro il 3° grado;
- il genitore non stia effettuando la prestazione lavorativa in modalità agile;
- si sia dovuti ricorrere alla baby sitter per sospensione dell'attivita' didattica del figlio in presenza, infezione da Covid-19 del figlio o quarantena del figlio;
- si sia dovuti ricorrere alla baby sitter per la sospensione dell'attività scolastica in presenza o chiusura del centro diurno assistenziale per figli minori di 14 anni con grave disabilità accertata;
- se l'altro genitore non sia già beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito (disoccupazione o cassa integrazione), o sia disoccupato o comunque non svolga alcuna attività lavorativa.
Il bonus può essere riconosciuto anche in caso di genitori in congedo maternità, in ferie o in concedo parentale e può essere utilizzato anche per impiegare baby sitter con le quali é già in essere un rapporto domestico o che sia cessato da meno di 6 mesi.
In alternativa tale bonus può essere corrisposto non alla baby sitter ma direttamente al datore di lavoro perchè sia utilizzato per centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa o servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per maggiori informazioni leggere l'articolo Bonus baby sitter per centri estivi e servizi dell'infanzia.
Per le modalità di richiesta del bonus leggere l'articolo Richiedere il bonus baby sitter.
DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149, c.d. DECRETO RISTORI-BIS
Con il Decreto legge 149 del 09/11/2020, c.d. Decreto Ristori-bis, il Governo ha previsto all'art. 14 un nuovo bonus baby sitter pari a 1.000 €.
Tale bonus può essere utilizzato:
- solamente per le aree nazionali con livello di rischio alto (zone rosse);
- se si é dovuti ricorrere alla baby sitter a causa delle sospensioni delle attività didattiche in presenza quindi per i figli che non possono più recarsi a scuola per seguire le lezioni (scuole secondarie di primo grado);
- per i soli genitori iscritti alla Gestione separata (di cui alla L. 335/95) o alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria escludendo quindi i lavoratori dipendenti;
- alternativamente da entrambi i genitori ma solo se questi non abbiano la possibilità di svolgere il propio lavoro da casa in smart working;
- se l'altro genitore non sia già beneficiario di altri strumenti di sostegno al reddito (disoccupazione), o sia disoccupato o comunque non svolga alcuna attività lavorativa.
Diversamente dal precedente bonus ne é vietato l'uso per prestazioni fornite da familiari che si intendono a carattere gratuito.
CIRCOLARE INPS 44/2020 (MARZO 2020) E MESSAGGIO INPS 2350 (GIUGNO 2020)
A marzo 2020 si é stabilito un bonus di 600 € e l'Inps é intervenuto per disciplinare nel dettaglio i bonus baby sitter con circolare 44 del 24/03. Successivamente, con la pubblicazione del Decreto Rilancio l'Inps ha emesso messaggio 2350 del 05/06 col quale il bonus é stato esteso sia per importo (da 600 a 1200 euro) che per oggetto della prestazione (baby sitting e centri estivi).
Ecco cosa prevede l'Inps in merito al bonus baby sitter:
1- il Bonus é corrisposto solo per prestazioni avvenute dal 5 marzo al 31 luglio, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.
2- Il bonus é previsto per l’assistenza e la sorveglianza dei minori fino a 12 anni quindi a nostro avviso sia per le baby sitter (saltuarie mansioni di sorveglianza) che le tate (assistenza a 360° del bambino sia autosufficiente che non). Per quanto riguarda il limite d’età questa va considerata alla data del 5 marzo 2020 (data chiusura delle scuole). Quindi, facendo un esempio, se il nucleo familiare é composto anche da un figlio che nel 2020 compie 12 anni ma al 5 marzo ne aveva ancora 11, la domanda del bonus può essere fatta tranquillamente da genitore.
Il limite d’età di 12 anni non si applica per figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
3- I soggetti beneficiari sono i genitori, siano essi dipendenti privati, pubblici o lavoratori autonomi, genitori naturali o affidatari. Tale prestazioni spettano a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.
4- La baby sitter potrà anche essere la stessa con la quale il datore abbia già in corso il rapporto o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, il datore potrà utilizzare il bonus per retribuire le ore aggiuntive svolte dalla baby sitter.
5- Il bonus é al massimo complessivo di 1.200 € aumentato a 2.000 € per medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari. Sono da aggiungersi inoltre al personale addetto alla sicurezza, alla difesa e al soccorso pubblico che sia impegnati per esigenze connesse all’emergenza da COVID-19.
Con la dicitura "limite massimo complessivo" si intende che sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti nello stesso nucleo familiare ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore. Se ad esempio nel nucleo familiare sono presenti due figli minori di massimo 12 anni, nel caso di un lavoratore dipendente privato, potrà essere indicato, nella domanda che sarà presentata all’INPS, un importo parziale di 300 € per ciascun figlio.