In questo articolo indichiamo le più frequenti domande e risposte coronavirus colf e badanti.
-
Devo fornire alla mia collaboratrice i dispositivi di protezione? Sì, anche il datore domestico dovrebbe fornire alla colf e badante i dispositivi sanitari utili alla protezione, ovvero mascherine, guanti e la possibilità di ingienizzarsi frequentemente le mani.
-
Nel lavoro domestico cos'é considerata “comprovata esigenza lavorativa” di cui si parla nel decreto dell’8 marzo? Qualora la prestazione lavorativa non sia differibile e sia necessaria la continuità sul posto di lavoro (ad esempio in caso di assistenza a persona non autosufficiente), Assindatcolf evidenzia che, in assenza di motivazioni che impediscano di lavorare, il datore di lavoro può richiedere come il solito la prestazione lavorativa. Un eventuale rifiuto del lavoratore deve intendersi come assenza ingiustificata.
-
Cosa devo fornire alla mia colf o badante nel caso in cui la fermassero le autorità per un controllo? Un’autocertificazione con indicati i dati del collaboratore, del datore e il numero di cellulare del datore. Le forze dell’ordine infatti verificano le autocertificazioni e in caso di dichiarazioni mendaci scatta la multa.
-
Sono previsti congedi parentali o di altro tipo per i collaboratori domestici? Nel Decreto Legge del 17 marzo sono previsti i congedi parentali ma non sono né compresi né esclusi i lavoratori domestici. L’applicazione o meno al settore domestico non è quindi chiara.
-
E’ prevista cassa integrazione per le colf e badanti? No questa possibilità è espressamente esclusa nel Decreto Legge del 17 marzo. Ogni datore, come anche la famiglia, stabilisce il DPCM dell'11 marzo, deve promuovere la fruizione di ferie da parte del lavoratore ove non fosse possibile effettuare la prestazione lavorativa. In mancanza di ferie si può concordare un periodo di assenza.
-
La collaboratrice non vuole utilizzare le ferie o le ha terminate e io non vorrei sospendere il contratto perché vorrei aiutarla economicamente. Come posso procedere? In tal caso si suggerisce al datore di ridurre temporaneamente l’orario di lavoro, (senza necessità di variare il contratto), oppure di sospendere il contratto di lavoro indicando la collaboratrice assente. Durante il periodo di sospensione del contratto si potrebbe concordare la liquidazione di una parte del tfr per venire incontro alla colf o badante che altrimenti non percepirebbe nulla.
-
La collaboratrice si era recata nel suo paese natio prima dell’emergenza ma non riesce a tornare in Italia perché le frontiere sono state chiuse. Come possiamo fare? In tal caso è sempre necessario accordarsi per un periodo di ferie o aspettativa non retribuita.
-
Si possono far recuperare alla collaboratrice le ore non lavorate quando termina l’emergenza? Sì é possibile purchè il collaboratore sia stato assunto con orario part-time.
-
Io e la mia colf ci siamo accordati per indicare una parte di ferie e assenza. Secondo voi é il caso di fare un accordo scritto? Sì consigliamo di mettere per iscritto l’accordo, qualunque esso sia, ferie, assenza o un po’ di uno e dell’altro. La lettera dev’essere elaborata in due copie per ciascuna delle parti e riportare le firme di entrambi.
-
Il Decreto Legge Cura Italia prevede un premio di 100 € per tutti i lavoratori che non possono lavorare da casa e che si recano regolarmente al lavoro. E’ previsto anche per le colf e badanti? Su questo punto il decreto non è chiaro perché al comma 1 comprende la totalità dei lavoratori subordinati, quindi anche le colf e badanti, ma poi ai commi 2 e 3 indicando le modalità per usufruirne, il Decreto si riferisce ai “sostituti d’imposta”. I datori di lavoro non sono sostituti d’imposta quindi sembra che il settore domestico ne sia escluso, lasciando quindi molti dubbi.
-
Io e la collaboratrice non abbiamo trovato un accordo, come gestiamo l’emergenza? Fonti di stampa, anche specializzata, hanno suggerito di affrontare questa situazione con un licenziamento o dimissioni per giusta causa dato che il settore domestico permette una certa flessibilità per la cessazione del contratto. Noi di Webcolf concordiamo che le parti possano optare per un licenziamento o per delle dimissioni ma non riteniamo che avvengano per “giusta causa” per cui la parte che recede, a nostro parere, dovrebbe comunque dare il preavviso.
-
Il decreto “Cura Italia” del 17 marzo vieta il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, vale anche per le colf o badanti? Il Decreto Legge 18 sospende i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della L. 604 / 1966, ma tale legge non si applica al rapporto di lavoro domestico, ai sensi dell'art. 10, legge citata. Il rapporto di lavoro del datore di lavoro domestico quindi può continuare ad essere risolto anche durante questo periodo di emergenza.
- La mia collaboratrice è in quarantena perché è stata in contatto con un positivo. Che cosa devo indicare nella busta paga? La quarantena per covid-19 è equiparata alla malattia. Il lavoratore in quarantena dovrebbe essere in possesso di un certificato medico. Dovrà quindi inviare il certificato medico al proprio datore di lavoro, che indicherà nelle presenze mensili la causale della malattia per covid, ovvero MC. Tale periodo sarà retribuito come un periodo di malattia ordinaria, in base alle previsioni contrattuali.
-
La mia collaboratrice non può venire al lavoro perché è in quarantena (o perché è positiva al covid-19). Posso assumere una collaboratrice a tempo determinato che svolga le sue mansioni durante tale periodo? Assindatcolf indica che qualora la prestazione lavorativa sia necessaria, mancando il lavoratore titolare, sia esso in quarantena, ferie o permesso non retribuito, è possibile assumere in sostituzione un lavoratore con contratto a tempo determinato e aliquota contributiva non maggiorata. Si consiglia a tal fine di seguire la procedura spiegata qui.
- Non posso far lavorare la collaboratrice perché io datore di lavoro sono in quarantena perché positivo al virus (o perché sono stato a contatto con una persona positiva al virus). Come indico questi giorni di assenza della collaboratrice? In questi casi, le parti dovrebbero concordare per tale periodo la fruizione di ferie o un periodo di assenza non retribuita. Non si tratta, in questo caso, di un permesso retribuito per assenza del datore, perché la situazione in cui si trova il datore, indipendente dalla sua volontà, è un valido motivo oggettivo che giustifica la mancata richiesta di svolgere la prestazione.
-
La badante di mia nonna le fa assistenza presso una struttura presso cui é ricoverata. La badante riuscirà comunque a recarsi al lavoro? Il Dcpm dell’8 marzo indica che “l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, è limitata ai casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Di conseguenza, gli assistenti familiari che prestano l’attività lavorativa, per conto della famiglia, presso le Rsa devono attenersi alle direttive dalle struttura stessa. Se le badanti non sono ammesse ci si dovrà accordare per ferie o assenza.
-
La mia badante convivente può uscire di casa? La risposta varia in base al colore delle zone in cui si trovano rispettivamente il luogo di lavoro e la residenza della collaboratrice. Per conoscere in tempo reale la situazione delle regioni di'Italia, è possibile consultare il sito del Ministero della Salute, cliccando qui
-
Se la mia collaboratrice convivente desidera uscire durante i riposi andando contro a quanto stabilito dal decreto. Cosa posso fare? Non si può vietare alla colf o badante di uscire di casa ma il datore si può rifiutare di accoglierla al suo rientro concordando un periodo di ferie o aspettativa.
- La scadenza del versamento dei contributi (10/04/2020) é stata spostata come per gli altri settori? Sì, anche per il settore domestico la scadenza relativa al versamento dei contributi assistenziali e previndenziali é stata prorogata al 10/06/2020. Le altre scadenze contributive sono rimaste invariate.
- Fino a che data è stata prorogata la scadenza per il rinnovo dei documenti dei lavoratori extracomunicati? A causa dell'emergenza coronavirus, la scadenza per il rinnovo del permesso di soggiorno è stata prorogata al 30/04/2021. Se si effettuano assunzioni di lavoratori con il permesso di soggiorno scaduto, in inps è necessario indicare come data scadenza del permesso stesso il giorno 30/04/2021. Lo stesso vale per eventuali documenti di indentità scaduti.
Per ulteriori domande e risposte coronavirus colf e badanti non indicate qui sopra consigliamo di contattare l’assistenza Webcolf a