Busta paga colf e badanti durante emergenza coronavirus

In seguito a quanto disposto dal decreto Cura Italia del 17 marzo 2020, spieghiamo di seguito come elaborare correttamente la busta paga colf e badanti durante il delicato periodo di emergenza covid-19.

Già il precedente decreto dell’8 marzo 2020 raccomandava ai datori di lavoro di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie al fine di limitare al minimo gli spostamenti; viene specificato però che gli spostamenti per lavoro, se effettuati in totale sicurezza, sono tuttora consentiti.

E' quindi utile distinguere i due casi separatamente.

 

Caso 1: il datore di lavoro continua a ricevere la prestazione lavorativa del proprio collaboratore domestico.


Affinché datore e collaboratore possano proseguire  il rapporto di lavoro nonostante le restrizioni imposte dai recenti decreti, è necessario fare attenzione alle seguenti disposizioni:

a) il datore di lavoro deve fornire al collaboratore i dispositivi sanitari preventivi, quali mascherina e guanti, al fine di consentire al lavoratore di effettuare la propria prestazione in totale sicurezza; è inoltre necessario che il datore metta al corrente il lavoratore dell’obbligo vigente di mantenere, per quanto possibile, la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone.

b) Il datore di lavoro deve fornire al collaboratore l’autodichiarazione necessaria per effettuare gli spostamenti casa-lavoro, in cui dovranno essere indicate le generalità del datore di lavoro (che potranno poi essere verificate dalle forse di polizia) e dovrà essere specificato che il dichiarante non è sottoposto a quarantena e di non essere risultato positivo al virus Covid-19. Di seguito riportiamo un modello di autodichiarazione aggiornato alle modifiche del 18 marzo 2020 (scaricabile dal sito https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf):

 

Busta paga colf e badanti durante emergenza coronavirus

 

 

c) Qualora le condizioni di lavoro dovessero variare a fronte di un presunto contagio, il rapporto di lavoro dovrà essere sospeso; in tal caso, sarà necessario gestire il rapporto di lavoro secondo la previsione del caso 2c.


Caso 2: datore di lavoro e collaboratore concordano di sospendere la prestazione lavorativa a fronte dell’emergenza covid-19.

Se datore e collaboratore scelgono di sospendere la prestazione lavorativa a fronte del potenziale rischio di contagio da covid-19, le parti possono accordarsi per iscritto per la fruizione di un periodo di ferie da parte del collaboratore.

In tal caso l'utente dovrà indicare la causale FE nell'inserimento mensile. Questa è da ritenersi l'ipotesi preferibile in quanto suggerita dal Decreto stesso. Precisiamo che il Decreto fa poi riferimento al congedo ordinario, ma questo non esiste nel lavoro domestico, e' quindi necessario concordare un periodo di ferie.

È possibile inoltre anticipare delle ferie e recuperarle in seguito, attraverso la prestazione di ore supplementari.
Ad esempio, se un collaboratore non ha ferie da fruire, può richiederne l'anticipazione a fronte del loro recupero: in questo caso, la causale da indicare per anticipare le ferie è sempre FE mentre le ore di lavoro in più andranno precedute dalla causale FR, ovvero Ferie recuperate.
Ad esempio, se un collaboratore un giorno dovrebbe lavorare 2 ore, ma ne lavora 4 per recuperare delle ferie anticipate, la causale da inserire sarà 2FR2.

 

In mancanza di ferie a disposizione le parti possono accordarsi gestendo l'assenza con la sospensione del contratto. La sospensione contrattuale può essere retribuita o non retribuita.

 

a) Sospensione del lavoro extraferiale (art. 19 CCNL)

Come riportato nell'art. 19 del CCNL "Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni."
In questa particolare situazione di emergenza, la sospensione extraferiale viene applicata nei casi in cui è il datore di lavoro a voler sospendere la prestazione lavorativa a causa delle condizioni di salute della persona da assistere o per timore di essere esposto a possibilità di contagio.
Per indicare la sospensione extraferiale è necessario indicare la causale PR nell'inserimento mensile:

 PERMESSO RETRIBUITO COVID19

 

Si consiglia inoltre di firmare una lettera scritta in cui il datore specifica che durante tale periodo verrà corrisposta la retribuzione ordinaria e verranno maturati i ratei ferie, tfr e tredicesima, come se il collaboratore avesse sempre lavorato.
Non è previsto il recupero del permesso retribuito; se le parti concordano di recuperare tali ore non lavorate, è necessario preferire l'anticipazione delle ferie, che verranno poi recuperate, come indicato all'inizio del paragrafo.

 

b) Aspettativa non retribuita

Se invece è il collaboratore a non voler svolgere la prestazione lavorativa, e le ferie maturate non dovessero essere sufficienti a coprire il periodo di assenza, dovrebbe richiedere al datore di lavoro un periodo di aspettativa non retribuita.
Se il datore di lavoro lo concede, è utile firmare un accordo scritto, dove si specificherà che durante tale periodo non verrà corrisposta alcuna retribuzione, né verranno maturati tfr, ferie, 13esima o contributi. Il rapporto di lavoro si intende perciò sospeso.
Nel cedolino il datore dovrà indicare la causale  AD di aspettativa non retribuita. In tal caso in merito alla sospensione la procedura è spiegata qui.


c) Assenza non retribuita o permesso non retribuito

Mentre con l'aspettativa non retribuita il contratto viene a tutti gli effetti sospeso, è possibile in alternativa concordare un periodo di assenza non retribuita o permesso non retribuito.

Assenza non retribuita e permesso non retribuito si equivalgono; ciò significa che, ai fini retributivi, entrambi non maturano retribuzione, né contributi.
Il rapporto di lavoro però non si intende sospenso, e per questo motivo i ratei ferie e tredicesima vengono maturati normalmente; lo stesso dicasi per le festività, che vanno lasciate nel calendario delle presenze mensili come proposte dal programma.

Se si intende indicare assenza non retribuita, è necessario indicare la causale AC, ovvero "Assenza non retribuita Covid19", al posto delle ore lavorate per tutti i giorni di assenza.

Per indicare invece permesso non retribuito, è necessario indicare PNR al posto delle ore lavorate per tutti i giorni di assenza. Non essendo retribuiti, non è previsto alcun limite per la fruizione dei permessi PNR.

Anche in questo caso, però, consigliamo di concordare sia l'assenza che la fruizione di permessi non retribuiti tramite una lettera scritta e firmata da entrambe le parti.

Per non lasciare il collaboratore privo di liquidità per tutta la durata dell’aspettativa o dell'assenza concordata, il datore di lavoro può scegliere di liquidare una parte del tfr maturato; anche in questo caso la decisione deve essere concordata tra le parti e messa per iscritto.

Di seguito riportiamo un modello di lettera per la liquidazione del tfr maturato (che si trova in Assunzione | altre lettere e modelli):

LETTERA TFR CORONAVIRUS


d) Quarantena preventiva o per contagio da covid-19

 

Nel caso in cui, invece, uno dei soggetti del contratto si trovasse in stato di quarantena, vi sono due possibilità:

1) se si tratta del datore di lavoro (o della persona da assistere) ad essere stato posto in quarantena, quest'ultimo non ha la possibilità di ricevere la prestazione lavorativa della colf o badante e quindi le parti dovranno accordarsi per ferie o aspettativa.

2) Se si tratta del collaboratore, non potendo prestare l'attività lavorativa la sua assenza va intesa come malattia e nel cedolino va indicata la causale specifica MC (malattia covid-19).

Spieghiamo nel dettaglio come indicare correttamente la malattia da covid-19 e che cosa comporta nel nostro articolo Malattia di colf e badanti: come si indica in busta paga?