In alternativa alle prestazioni di baby sitting il genitore può utilizzare il bonus baby sitter per centri estivi e servizi dell'infanzia.
I servizi nello specifico sono:
- centri estivi del figlio con comprovata iscrizione;
- ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- ai servizi socio-educativi territoriali;
- ai centri con funzione educativa e ricreativa;
- ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
La richiesta sarà respinta qualora si fosse già fruito del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016.
Per richiedere il bonus per finalità legate ai centri estivi il genitore dovrà:
- allegare alla richiesta la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture come ad esempio la ricevuta di iscrizione o la fattura relativa al pagamento della quota, indicando i periodi di iscrizione del figlio minore al centro o alla struttura (minimo una settimana che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020).
- Indicare la spesa sostenuta o che si dovrà sostenere per il centro estivo.
- Indicare la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) del centro o della struttura.
- Selezionare il tipo di struttura (come ad esempio ludoteche, asilo nido, centri diurni ecc...).
- Indicare la modalità di erogazione del bonus (conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste). In caso di conto corrente il genitore richiederente deve esserne l'intestatario o il cointestatario.
Il bonus baby sitter per centri estivi e servizi dell'infanzia sarà erogato direttamente al genitore.
Con il Decreto Sostegni di marzo 2021, il Governo ha rinnovato la possibilità di utilizzare il bonus baby sitter (massimo 100 € settimanali) per centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa o servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.