Premessa importante: nel lavoro domestico la corresponsione dell'indennità di malattia è onere esclusivo del datore di lavoro.
Né l’Inps, né la Cassa Colf pagano la malattia di colf e badanti.
ONERI COLF E BADANTI IN CASO DI MALATTIA
L'art. 27 del CCNL colf e badanti stabilisce quanto segue:
1. in caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l'orario contrattualmente previsto per l'inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all'inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l'obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell'abitazione del datore di lavoro.
SCARICAMENTO DEL CERTIFICATO DI MALATTIA DA PARTE DEL DATORE
Quando il collaboratore comunica al datore il numero del certificato di malattia telematico il datore può visualizzare e stampare il certificato entrando nel menù Cedolini | inserimento mensile, cliccando sul pulsante "Certificati malattia Inps". In questo modo il programma porta l'utente direttamente alla pagina Inps utile per scaricare i certificati di malattia. Cliccando su tale pulsante si aprirà una nuova finestra del browser ove vanno indicati il codice fiscale del collaboratore e il numero del certificato di malattia telematico.
Se la finestra aggiuntiva del browser non si apre molto probabilmente si hanno i pop-up del browser bloccati e quindi é necessario sbloccarli in alto o sulle opzioni del browser. In caso contrario consigliamo di cambiare browser di navigazione e riprovare.
RETRIBUZIONE DELLA COLF O BADANTE DURANTE LA MALATTIA
In merito alla retribuzione della malattia di colf e badanti, come specificato dall’art. 27 del contratto collettivo colf e badanti, in caso di malattia al lavoratore spetta la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8 (per anzianità fino a 6 mesi), 10 (per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni) o 15 (per anzianità oltre i 2 anni) giorni di calendario complessivi nell'anno nella seguente misura:
- fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto (PERIODO DI CARENZA);
- dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
Per "giorni di calendario", come indica il Ccnl colf e badanti nelle note a verbale, si intendono i 30esimi della mensilità. Questo significa che la retribuzione che viene corrisposta durante la malattia é giornaliera ed é pari ad 1/30esimo del mensile.
ESEMPI CALCOLO MALATTIA
1- Se il collaboratore é non convivente per calcolare il 30esimo della mensilità é necessario ricavare il mensile medio e dividerlo per 30. Un collaboratore non convivente che ad esempio é stato assunto per 10 ore settimanali a 5 € l'ora, avrà un mensile medio di 216,67 € (10 ore x 5 € = 50,00 € di retribuzione settimanale x 4,3334 settimane medie in un mese). La retribuzione da corrispondere in caso di malattia sarà quindi pari a 3,61 € giornalieri nei primi tre giorni di carenza e di 7,22 € dal 4° giorno fino al raggiungimento dei giorni massimi (8,10 o 15) in quanto:
216,67 € mensili medi : 30 = 7,22 € al giorno x 50% = 3,61 €.
2- Nel caso di collaboratore convivente per calcolare il 30esimo della mensilità é necessario sommare al mensile lordo pattuito la media mensile di vitto alloggio e poi dividere il risultato per 30. Il Ccnl colf e badanti infatti indica che la retribuzione su cui calcolare la malattia é la "globale di fatto" specificando nelle note a verbale che "si intende quella comprensiva di tutte le indennità (baby sitter per bambini minori di 6 anni, assistenza a più persone non autosufficienti, ecc), ivi incluse le indennità di vitto e alloggio".
Se ad esempio si sono pattuiti 1000 € e la collaboratrice lavora 6 giorni a settimana il conteggio é il seguente:
5,61 € al giorno di vitto alloggio previsto per il 2021 x 6 giorni a settimana = 33,66 € di v/a settimanale x 4,3334 settimane medie in un mese = 145,86 € di v/a medio mensile
1.000 + 145,86 = 1.145,86 € : 30 = 38,1953 € al giorno in caso di malattia, ridotto al 50% (19,097 €) per i primi tre giorni di carenza.
La malattia retribuibile a disposizione (8,10 o 15 giorni) si calcola in un lasso di tempo di 365 giorni decorrenti dall'evento, non dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno.
Per sapere quindi se il collaboratore ha diritto a giorni di malattia e a quanti il programma va a verificare, (in automatico), se nei 365 giorni che precedono la malattia in essere il collaboratore ne aveva già usufruito e in caso, quanti giorni restano.
I giorni di malattia oltre al limite massimo non vengono retribuiti e quindi il programma li riporta nel corpo del cedolino con la descrizione “Giorni malattia non indennizzata”.
Tfr, ferie e 13esima, durante la malattia, maturano fino alla fine del periodo di conservazione del posto di lavoro e non solo fino alle fine del periodo di malattia retribuita.
INDICAZIONE DELLA MALATTIA IN WEBCOLF
Essendo la malattia di calendario, come indica il contratto collettivo, l'utente dovrebbe indicare in Cedolini | inserimento mensile la causale M per tutti i giorni di calendario compresi nel certificato di malattia, siano essi lavorativi, non lavorativi e domeniche facendo attenzione a non indicare ore dopo la M, salvo il caso in cui il lavoratore abbia lavorato parzialmente nel primo giorno di assenza (es. doveva lavorare 5 ore e ne ha lavorato 2 e poi ha abbandonato il posto di lavoro, si indicherà 2M3).
COME INDICARE M NEI GIORNI DI FESTIVITA'?
- Se la festività cade durante il periodo di comporto ovvero il periodo di conservazione del posto va pagata la festività e non la malattia In tal caso, prima dell'indicazione automatica della festività, data in automatico dal programma, va indicata la causale M seguita da 0 per azzerare la malattia. Non va indicata solo la festività senza M. Se ad esempio il programma indica per il 1° gennaio F10 va indicato M0F10. Se l'utente non dovesse fare ciò la malattia indicata il giorno successivo verrebbe considerata come un nuovo evento e ripartirebbe il conteggio della carenza al 50% mentre indicando M0 si dà continuità alla malattia, senza pagarla, facendo prevalere la festività.
- Se, invece, la festività cade dopo la fine del periodo di comporto (indipendentemente che la malattia sia o meno retribuita), la festività non va pagata e si scrive F0M (dove 0 è il numero zero) senza specifiche di ore dopo M. Quindi se il programma ad esempio indica F10 per il 1° gennaio e il primo di gennaio è stato superato il periodo di comporto va indicato F0M. Per conteggiare il periodo di comporto si può utilizzare la stampa annuale con il nome stampa riepilogo periodo di malattia sommando i giorni di malattia (sia indennizzati che non indennizzati) degli ultimi 12 mesi.
Precisiamo che la causale M si indica solo se si tratta di malattia ordinaria. Sono previste causali specifiche per indicare diversi tipi di malattia, come quella ospedalizzata, quella oncologica, quella da covid-19, ecc. Indichiamo le causali tra i casi particolari, elencati in seguito in questo articolo. Il metodo di indicazione della malattia nell'inserimento mensile comunque é sempre lo stesso anche se si utilizzano causali diverse da M.
N.B. CASI PARTICOLARI:
A) in caso di malattia ospedaliera, si indica MH al posto di M in modo che per i conviventi non venga corrisposto il vitto alloggio, già fornito dall'ospedale.
B) Nel caso di malattia oncologica, dato che la conservazione del posto é aumentata del 50%, vanno indicate le causali MGH per malattia grave ospedaliera e/o MG per malattia grave non ospedaliera. In questo modo il programma calcola tutto correttamente.
C) Se la malattia dovesse cadere in periodo di prova va indicata invece la causale MP. Questo perchè la malattia durante il periodo di prova non va retribuita ma va comunque indicata.
D) In caso di ricaduta della malattia si deve indicare MR per tutti i giorni del certificato. Webcolf così calcola la retribuzione al 100%, quindi senza il periodo di carenza, per il massimo dei giorni previsti in base all'anzianità.
E) Se si tratta di malattia dovuta a positività da covid va indicata la causale MC di malattia covid. Ad oggi la malattia covid è considerata come malattia ordinaria e quindi indicare M o MC è equivalente.
CONTRIBUTI DURANTE LA MALATTIA
I contributi vengono conteggiati solo per il periodo di malattia retribuito.
Se il collaboratore rimane assente per malattia per un intero trimestre contributivo, l'Inps richiede una comunicazione di sospensione contributiva.
Per effettuare la comunicazione di sospensione è necessario seguire la procedura spiegata nel nostro articolo Assenza della badante e sospensione dei contributi INPS
Se il collaboratore rimane assente per un periodo che non coincide con un trimestre intero, l'Inps indica che non è necessaria alcuna comunicazione, in quanto la sospensione che ricade all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate nel mav Inps modificato. Spieghiamo come modificare il mav nel nostro articolo Contributi colf e badanti: come fare il mav in inps online
MALATTIA DURANTE LE FERIE
Come previsto dal CCNL all'art. 17 comma 12, l’eventuale patologia contratta dal lavoratore durante il periodo feriale che determini il ricovero ospedaliero, laddove debitamente certificata, interrompe il godimento delle ferie per l’intera sua durata.
Sarà possibile indicare la causale MH per i giorni di malattia ospedalizzata, anche se ricadono in un periodo precedentemente concordato come ferie.
LICENZIAMENTO DURANTE LA MALATTIA
Per la colf o badante in malattia (certificata dal medico) vige il divieto di licenziamento da parte del datore.
L'art. 27 del Ccnl colf e badanti stabilisce però un limite a tale divieto indicando che il collaboratore ha diritto alla conservazione del suo posto di lavoro per i seguenti periodi:
a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
Al superamento del periodo di conservazione del posto il datore può scegliere se licenziare la collaboratrice oppure continuare a mantenerle il posto di lavoro.
Per maggiori informazioni sul licenziamento durante la malattia leggere l'articolo Licenziamento colf in malattia: come fare?
Se il datore avesse necessità di assumere una collaboratrice sostitutiva durante il periodo di assenza della collaboratrice principale trova tutto spiegato nel nostro articolo Contratto per sostituzione colf e badanti: come fare?