Nella maschera 6 per la configurazione del contratto, nel menu Assunzione | Inserimento collaboratore domestico, è possibile personalizzare le Impostazioni economiche avanzate.
La maschera delle Impostazioni economiche avanzate mostra varie opzioni d’uso suddivise per argomenti:
1. Configurazione avanzata dei ratei 13a, ferie, TFR (come spieghiamo nell'articolo Tfr, ferie e tredicesima pagate mensilmente per colf e badanti: particolarità)
1.1. Paga i ratei di ferie mensilmente con voce specifica in busta paga.
Se selezionato liquida le ferie maturate ogni mese con voce specifica nel cedolino anziché accantonarle e retribuirle nel momento del godimento. Al momento della loro fruizione le ferie verranno godute ma non retribuite.
1.2. Paga i ratei di 13a mensilmente con voce specifica in busta paga.
Se selezionato liquida la 13esima ogni mese con voce specifica nel cedolino anziché far maturare i ratei e liquidarla in occasione del Natale
1.3. Paga il rateo di TFR mensilmente con voce specifica in busta paga.
Se selezionato liquida il TFR ogni mese con voce specifica nel cedolino invece di farlo maturare. La collaboratrice quindi a rapporto concluso non riceverà alcuna liquidazione.
Anche se presente su richiesta di molti utenti, l'opzione è sconsigliata. Il pagamento mensile del TFR, infatti, potrebbe essere equiparato al pagamento di retribuzione ed essere nuovamente richiesto alla fine del rapporto. Ai fini fiscali, il TFR erogato mensilmente viene considerato come reddito dell'anno (non tassato separatamente).
1.4. Non mostrare la maturazione delle ferie nel cedolino, perchè ricompresa nella retribuzione [aggiorn. novembre 2018]: Questa opzione ha effetto solo nel caso sia stato impostata l’inclusione in paga oraria del rateo ferie. Di default il programma mostra le ferie sotto nella busta paga indicando maturate, godute e residue anche se vengono già pagate in paga oraria. Apponendo tale flag non vengono visualizzati tali dati e il contatore rimane vuoto.
1.5. Ferie, 13a e TFR, se pagati come quota dell'ora andrebbero normalmente esclusi dalla base di calcolo del lavoro straordinario. Di norma i ratei orari vengono esclusi dalla base di calcolo del lavoro supplementare e straordinario ma se si seleziona tale flag invece vengono inclusi. Anche questo flag si rifà all’opzione della maschera retribuzione “includi tfr, ferie e 13esima in paga oraria” e non alle opzioni sopra “paga mensilmente tfr, ferie e 13esima”.
2. Configurazione avanzata del trattamento economico:
2.1. Assegna una paga mensile al collaboratore non convivente (come spieghiamo nel nostro articolo Trattamento economico di colf e badanti)
Se selezionato il programma anziché moltiplicare le ore lavorate x la paga oraria corrisponde una paga mensile a prescindere dal calendario del mese e dai giorni lavorativi. La retribuzione sarà poi maggiorata di eventuali festività cadenti nei giorni non lavorativi e diminuita per le assenze non retribuite (malattia oltre 15 giorni, aspettativa, etc.)
2.2. Assegna un premio mensile per raggiungere un netto concordato sempre uguale. (sconsigliato perché la paga risulta sempre uguale anche con assenza, malattia, maternità, straordinari, festività ed quindi contestabile a livello sindacale).
Se tale voce viene selezionata sarà corrisposto mensilmente un premio utile a raggiungere il netto concordato ed indicato sotto. Se il collaboratore effettua dello straordinario o vi sono delle festività che alzano lo stipendio base, il premio viene dato per differenza (se il netto concordato è comunque superiore).
2.3. Riproporziona in caso di part-time la paga anche dei lavoratori conviventi (non utilizzare per evitare contestazioni sindacali).
Per i collaboratori conviventi é prevista una retribuzione mensile fissa anche se svolgono meno di 54 ore settimanali. La paga non può essere riproporzionata. Tale voce é stata prevista per gestire casi molto particolari come un doppio rapporto con due datori di lavoro consociati e che congiuntamente raggiungono le 54 ore settimanali.
2.4. Non applicare 60% sul lavoro domenicale ordinario (art. 13 CCNL).
Se selezionato non viene applicata la maggiorazione del 60% sulle ore lavorate la domenica. Il flag è utile per i rapporti di lavoro in cui è stato previsto un giorno di riposo diverso dalla domenica ma solo nel caso in cui il lavoratore professi una religione che prevede un giorno di riposo diverso dalla domenica. Si ricorda che deve essere una scelta del collaboratore che richiede per iscritto la modifica del giorno di riposo.
2.5. Tratta il supplementare come lavoro straordinario.
Nel lavoro domestico il lavoro supplementare (cioè quello tra l’orario standard previsto e fino alla 40esima ora settimanale non ha una maggiorazione. Nel caso di spunta il programma applica la maggiorazione del lavoro straordinario (25%) anche al lavoro supplementare.
2.6. Per i non conviventi non pagare straordinario al 10% per le ore 40-44.
Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali se eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00 sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorate del 10%. Nel caso sia inserito il flag il programma applica anche dalla 41a ora la maggiorazione del 25%.
3. Configurazione avanzata calcolo dei contributi:
3.1. Non trattenere contributi a carico collaboratore (lordo = netto). I contributi non vengono trattenuti dallo stipendio corrisposto, di conseguenza vengono pagati dal datore di lavoro. Si precisa che, al di là della scelta o meno di trattenere i contributi a carico collaboratore, i contributi totali (quota datore e collaboratore) vengono comunque sempre pagati dal datore mediante un mav totale e il collaboratore, in autonomia, non deve versare alcun contributo. Per maggiori informazioni leggere il nostro articolo Paga lorda o paga netta per colf e badanti?
3.2. Se selezionato non viene applicata la Cas.sa Colf (per maggiori informazioni leggere l'articolo Contributi Cas.sa Colf)
Essendo disciplinato dall'art. 53 del CCNL, il versamento dei contributi di Cassa Colf è obbligatorio. Tuttavia per ricevere le prestazioni dall’ente è necessario avere versato contributi negli ultimi 4 trimestri precedenti all’evento e per un importo minimo di 25 € (sommando anche diversi rapporti domestici). Nel caso in cui le ore settimanali siano inferiori alle 16 ore settimanali e il versato non arrivi ai 25 euro annui, il datore può decidere di non versare i contributi alla Cassa Colf selezionando questa opzione considerando che , se il collaboratore non ha altri rapporti di lavoro domestico comunque non avrebbe diritto a prestazioni Cas.sa colf.
3.3. Non pagare contributi su ferie non godute e preavviso al momento del licenziamento.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'Inps prevede il pagamento dei contributi sulle ferie non godute liquidate nell'ultimo cedolino e sull'indennità di mancato preavviso considerando queste indennità retribuzione di ore, anche se non svolte.
Alcuni utenti classificano le ferie non godute e il mancato preavviso un risarcimento danni, pertanto, discostandosi dall’interpretazione dell’INPS, ritengono non dovuti i contributi.
4. Configurazione avanzata vitto e alloggio:
4.1. Non corrispondere incidenza indennità sostitutiva ed altri elementi su 13a.
Per i collaboratori conviventi, la 13esima si calcola sulla retribuzione globale di fatto e quindi, come previsto dal CCNL, essa comprende anche la quota di vitto e alloggio, indipendentemente che il vitto e l’alloggio siano corrisposti mensilmente in natura o come indennità sostitutiva. Se tale voce viene selezionata il programma non aggiunge nel pagamento della 13esima, l’incidenza di vitto alloggio. Tale voce é stata inserita nel programma solamente a seguito di numerose richieste da parte di alcuni utenti che hanno concordato una retribuzione superiore al contratto onnicomprensiva anche di indennità sostitutiva di vitto e alloggio. In caso di retribuzione base, il flag non andrebbe inserito.
4.2. Per i conviventi non pagare indennità sostitutiva vitto e alloggio durante le ferie/preavviso.
Va inserito quando il collaboratore convivente durante le ferie o il periodo di preavviso rimane presso l'abitazione dell'assistito/datore, continuando quindi a ricevere il vitto e alloggio in natura. Durante tali occasioni, infatti, i collaboratori domestici hanno diritto a ricevere la paga effettiva che, come tale, comprende la monetizzazione del vitto e alloggio. Inserendo il flag il programma non corrisponde la quota di vitto e alloggio nemmeno sull’indennità sostitutiva del preavviso.
4.3. Per i conviventi non pagare indennità sostitutiva vitto e alloggio durante le festività.
Va inserito quando il collaboratore convivente durante le festività rimane presso l'abitazione dell'assistito/datore, continuando quindi a ricevere il vitto e alloggio in natura. Durante tali occasioni, infatti, i collaboratori domestici hanno diritto a ricevere la paga effettiva che, come tale, comprende la monetizzazione del vitto e alloggio.
4.4. Per i conviventi non pagare indennità sostitutiva vitto e alloggio durante la malattia/infortunio.
L’opzione è utile nei casi in cui il collaboratore durante la malattia/infortunio rimane presso l’abitazione del datore/assistito e di conseguenza percepisce il vitto/alloggio in natura. Diversamente il programma erogherebbe l’indennità sostitutiva di vitto/alloggio.
4.5. Non conviventi: le prestazioni uguali o superiori alle 6 giornaliere ore sono continuative (art. 14, c. 8 CCNL).
Il CCNL prevede che il collaboratore non convivente che svolge 6 o più ore consecutive, abbia diritto al pranzo in natura o in denaro. In sostituzione, apponendo il flag su questa opzione, tale valore viene riconosciuto come indennità aggiuntiva alla retribuzione per tutti i giorni dell'orario standard in cui si inseriscono 6 o più ore.
5. Specifici accordi territoriali:
5.1. Paga la malattia sempre al 100% (Int. Bergamo).
Se il collaboratore presta la sua attività nella provincia di Bergamo il flag dovrebbe essere inserito e serve a corrispondere al 100% la malattia, anziché al 50%, nei 30 giorni dell'anno solare. Si tratta di un vecchio accordo provinciale del 1967.