
Si avvisano gli utenti che sono state inserite, a partire da Gennaio 2026, nel corpo del cedolino le voci inerenti la defiscalizzazione degli incrementi retributivi legati al rinnovo del contratto collettivo e la defiscalizzazione delle maggiorazioni previste per lavoro festivo e notturno.
Il comma 7 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026, introduce una misura fiscale che prevede in primis la detassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi dei contratti collettivi.
L'intento finale del legislatore è quello di alleggerire il carico fiscale, adeguando il salario all'aumento del costo della vita stimolando in questo modo la produttività nel mondo del lavoro.
Nello specifico la novità è prevista in maniera limitata per l'anno 2026 per gli aumenti retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato in conseguenza ai rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. Gli aumenti saranno assoggettati ad imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali comunali, nella misura del 5%.
La condizione prioritaria è che il lavoratore sia titolare di un reddito da lavoro dipendente nell'anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro.
Come precisato sopra la defiscalizzazione riguarderà anche le maggiorazioni e indennità previste per il lavoro notturno e festivo (e le maggiorazioni su turni, ma che difficilmente quest'ultime riguardano il lavoro domestico).
La nuova Legge di Bilancio 2026 prevede che per il 2026 tali maggiorazioni e indennità siano assoggettate all'imposta sostitutiva del 15% ed entro il limite annuo di euro 1.500.
Le maggiorazioni e indennità previste sono in ordine :
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi del comma 2 , articolo 1, Dlgs. n. 66/2023 e dei Ccnl;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati da Ccnl;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai Ccnl.
Si sottolinea come la detassazione riguardi solo la percentuale di maggiorazione e non la parte di retribuzione ordinaria. Non rientrano quindi nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Per quanto riguarda il settore domestico si informano gli utenti che il programma è stato aggiornato con le due voci inerenti la defiscalizzazione per quanto concerne gli incrementi retributivi ( voce 891 in cedolino ) e per quanto riguarda le maggiorazioni da lavoro festivo e notturno ( voce 893 in cedolino ), precisando però come la Legge non menzioni espressamente tra i beneficiari i lavoratori del settore domestico. A tal proposito si attende una circolare esplicativa da parte dell'Agenzia delle Entrate.
L'introduzione delle due voci in cedolino non apporta alcuna modifica del lordo trattandosi di diciture avente carattere descrittivo e la cui validità/ applicazione sarà conferita in sede di dichiarazione dei redditi.
Si espone di seguito un esempio di calcolo:
Si prenda a riferimento un collaboratore domestico non convivente inquadrato con livello CS la cui paga ipotizzata da Gennaio 2026 è di 8,30 euro l'ora.
Occorre sottrarre alla nuova paga la precedente retribuzione oraria ( prima che subisse l'aumento previsto dal nuovo Ccnl in vigore da Novembre 2025 ) di euro 7,91.
8,30 - 7,91 = 0,39 euro di differenza su cui si applica la detassazione.
Occorre a questo punto moltiplicare il valore 0,39 per il numero di ore mensili lavorate, in questo caso ad esempio 116.
116 ore ordinarie x 0,39 = 45,24 euro indicati dalla voce 891.
Se, sempre all'interno dello stesso mese, vi sono ad esempio 2 ore di lavoro festivo una domenica il calcolo che effettua il programma è il seguente:
retribuzione oraria ipotizzata di euro 8,30 x 0,60= 4,98 euro su cui si applica la detassazione.
4,98 euro x 2 ore di lavoro straordinario maggiorato al 60% = 9,96 euro indicati dalla voce 893.