In caso di contratto di lavoro a tempo determinato la legge prevede che alla data di scadenza il contratto si risolva automaticamente.
Potrebbe accadere però che una delle parti decida di recedere dal contratto prima del termine prestabilito.
CESSAZIONE NEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI COLF E BADANTI: CESSAZIONE REGOLARE
Nel caso di cessazione regolare in base ai termini del contratto a tempo determinato, il datore dovrebbe seguire questa procedura:
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elaborare l'ultimo cedolino entrando in Cedolini | inserimento mensile, selezionare l'ultimo mese, cliccare il bottone "data di cessazione" e inserire, se non era già stata inserita al momento dell'assunzione, la data di cessazione nella finestra visualizzata.
Cliccando poi su “salva cessazione” il programma mostra la possibilità di inserire le presenze solo fino alla data di cessazione.
Si dovrebbe fare, poi, l'inserimento delle ore lavorate fino a tale data e poi calcolare il cedolino.
Il programma calcolerà in automatico oltre che la retribuzione del mese, anche tutte le spettanze di fine rapporto: TFR, 13esima e ferie non godute e, in caso di collaboratore convivente, anche l’indennità di vitto e alloggio sulle ferie non godute e l’incidenza del vitto e alloggio sulla 13esima.
Per quanto riguarda il tfr si ricorda che dovrebbe essere liquidato nel mese di cessazione, se il rapporto termina prima del giorno 15 mentre, se il rapporto termina dal giorno 15 in poi, se è iniziato prima dell’anno in cui si liquida il TFR, dovrebbe essere liquidato il mese successivo per attendere la pubblicazione del tasso definitivo Istat di rivalutazione. Nel secondo caso con Webcolf è possibile liquidare il tfr in un secondo momento rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro seguendo quanto indichiamo nel nostro articolo Pagare il Tfr alla colf o badante alla fine del contratto
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Si consiglia di consegnare al collaboratore domestico, di conservare firmati una copia del cedolino e una copia della dichiarazione sostitutiva della Certificazione Unica (ex Cud) che si può stampare nel menù Stampe annuali.
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In caso di cessazione nei contratti a tempo determinato di colf e badanti, non serve dare comunicazione all'Inps in quanto l'ente chiude la pratica e il rapporto di lavoro automaticamente.
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Il datore, in seguito, dovrebbe elaborare il PagoPa per il collaboratore licenziato e pagarlo entro 10 giorni dalla data di cessazione. Per un aiuto sull'elaborazione del pagoPA rinviamo al paragrafo “Elaborazione mav per cessazione” di questo manuale.
Non è richiesto l’invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro e quindi l’interruzione della cessione di fabbricato/ospitalità, alla pubblica sicurezza. Dopo accurate ricerche e contatti con varie Questure d’Italia ci è stato confermato che non è più necessaria alcuna comunicazione di interruzione della convivenza da parte del datore di lavoro nel caso di cessazione di un rapporto di convivenza.
CESSAZIONE NEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI COLF E BADANTI: CESSAZIONE PRIMA DEL TERMINE
La cessazione nei contratti a tempo determinato di colf e badanti fatta prima della scadenza contrattuale é ammessa soltanto nei seguenti casi:
1. dimissioni del collaboratore. Nella nostra lettera di assunzione abbiamo inserito una clausola per cui viene richiesto al collaboratore di dare il preavviso in caso di dimissioni.
(Da precisare che tale clausola non ha a che fare con il licenziamento del datore di lavoro senza motivazione, che non è previsto nel caso di tempo determinato).
2. Mancato superamento periodo di prova ossia entro la fine del periodo di prova, se previsto al momento dell'assunzione.
3. Licenziamento per giusta causa. ossia se si verifica un comportamento grave (come assenze ingiustificate, maltrattamenti, furti, violenza verbale) che impedisce il proseguimento del rapporto di lavoro e che compromette irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Licenziamento per superamento periodo di comporto di malattia o di infortunio, pagando comunque l'indennità di mancato preavviso.
5. Risoluzione consensuale. Le parti cioè concordano, senza preavviso, di comune accordo di risolvere il rapporto di lavoro.
Nel caso di decesso datore, decesso assistito, inserimento del datore o dell'assistito in RSA non è possibile licenziare nel tempo determinato.
N.B.: nel caso di licenziamento illegittimo dove quindi non sia presente una delle cause sopra citate, al lavoratore a tempo determinato spetta un risarcimento danni pari all'ammontare delle retribuzioni non percepite dal momento del recesso alla data di scadenza del contratto del lavoro.