Contributi deducibili per il datore di lavoro di colf, badanti e baby sitter

Per i datori di lavoro che impiegano collaboratori domestici, sono previste alcune agevolazioni fiscali. Di primaria importanza è la possibilità di dedurre i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro privato, come prevede l'art.10, comma 2, del TUIR. La norma rende deducibili i contributi previdenziali versati per i tutti i tipi di lavoratori domestici (colf, babysitter, autisti, giardinieri) e per gli addetti all'assistenza personale o familiare (badanti).
Con la deduzione si ottiene un imponibile fiscale ridotto, (sul quale andrà poi calcolato l'Irpef), rispetto al reddito complessivo percepito per l'anno di riferimento.

Anche se i contributi dei lavoratori domestici, versati all'Inps (con i pagopa trimestrali) dal datore di lavoro, comprendono l'intera quota, ossia quella a carico datore e quella a carico collaboratore, il datore può dedurre solo la parte dei contributi a proprio carico e fino ad un massimo di 1.549,37 €.

 

 

 

Per quanto riguarda, invece, i contributi Cas.sa colf, come ci ha confermato l'ente stesso, non sono deducibili, in quanto versati a scopi non esclusivamente sanitari.

Per poter usufruire dell'agevolazione fiscale il datore deve:

  1. versare i contributi all'Inps con modalità tracciabili quindi attraverso il sistema di pagamento online Inps, oppure presso sportelli bancari e postali con carta di credito o addebito sul conto corrente. Va poi presentata la dichiarazione dei redditi tramite il modello UNICO, o, se sono rispettate le condizioni richieste, il modello 730.

  2. Conservare le ricevute dei pagopa versati all'Inps complete della parte informativa sul rapporto di lavoro domestico, (datore di lavoro, collaboratore, ore retribuite, retribuzione oraria, totale complessivo), come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 7/E del 2018.

 

BENEFICIARI DELLA DEDUZIONE

Con riguardo agli oneri deducibili, relativi ai contributi previdenziali, l'art. 10 co. 2 del TUIR stabilisce che si possono dedurre i contributi sostenuti sia a proprio favore per spese di lavoro domestico ma anche quelli di assistenza verso i familiari; la deduzione però potrà essere applicata solo dalla persona che formalmente risulta datore di lavoro (interpello 278 / 2019 Agenzia delle Entrate).

Quindi la deduzione può essere applicata da chi svolge il ruolo di datore di lavoro, indipendentemente se l'assistito e chi sostiene la spesa è una persona diversa, come chiarito dall'AdE nell'interpello citato, nell'ambito dei rapporti di tipo familiare.

Ai sensi dell’art. 433 del codice civile, il datore di lavoro può quindi dedurre i contributi per assistenza a parenti o familiari che quindi risultano:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

 

DEDUZIONE ONERI IN WEBCOLF

 

Webcolf prevede la stampa della dichiarazione oneri deducibili (vedi immagine sotto), in cui si attesta il totale dei contributi deducibili per il datore di lavoro di colf, badanti e baby sitter, suddivisi per i vari trimestri e calcolati scorporando tale quota a carico del datore da quella totale di contributi dovuti.

 

Per la stampa la procedura è la seguente:

  • si entra nel menù Stampe annuali | Dichiarazione contributi deducibili datore di lavoro - art. 10 TUIR;
  • si indica a sinistra l'anno precedente a quello attuale e si clicca “Stampa”.

 

In tale dichiarazione viene indicato il totale dei contributi deducibili per il datore di lavoro di colf, badanti e baby sitter da poter detrarre e anche il dettaglio per ogni mese.

Se il collaboratore ha cessato il rapporto di lavoro, inoltre, si considerano anche i contributi delle settimane di mancato preavviso e ferie non godute, che verranno indicati nei mesi successivi alla cessazione.

N.B. confermato dall'Agenzia delle Entrate: la dichiarazione va per cassa quindi riporta i contributi che generano esborso di denaro dal 1° gennaio al 31 dicembre. Dato che i contributi del 4° trimestre sono pagati tra l'1 e il 10 gennaio, saranno inclusi nella dichiarazione dell'anno successivo, quindi  ad esempio la stampa degli oneri deducibili del 2021 riporta i contributi del 4° trimestre 2020 e i contributi del 1°, 2° e 3° trimestre 2021.

Attenzione:

  • non utilizzare la stampa oneri deducibili di Webcolf se si sono versati i pagopa standard proposti dall'Inps. La stampa oneri deducibili di Webcolf viene creata sulla base dei conteggi contributivi presenti in busta paga che può avere ore supplementari, straordinarie, malattia o infortunio di cui l'Inps non può essere a conoscenza.
  • Nel caso in cui il programma al momento dell'elaborazione di tale stampa, avvisasse l'utente che l’elenco dei collaboratori risulta “non aggiornato”, é necessario controllare nel menù Cedolini | calcolo buste mensili dell’anno in questione e dell’anno precedente (ultimo trimestre). Se viene chiesto un ricalcolo, prima di eseguirlo si devono reimpostare nel menù Assunzione | dati collaboratore, i dati riguardanti la paga ed orario di quell’anno per non calcolare i cedolini con le condizioni inserite successivamente. Se, invece, i cedolini dovessero risultare tutti "già calcolati" o "definitivi" si consiglia di inviare una mail di assistenza ad Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per ulteriori verifiche sullo status dei cedolini.

idea approfondimento colf badanti

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 19/E del 2012, ha ammesso la rilevanza fiscale, come oneri deducibili, anche dei contributi previdenziali versati tramite voucher, sempre nel limite di 1.549,37 €. Gli oneri previdenziali così versati, sono quindi deducibili nel periodo di imposta in cui é effettuato l'acquisto, purché la prestazione lavorativa e la consegna del voucher avvengano prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, per la quota del 13% del valore nominale del voucher. Quindi, se oltre al contratto di Webcolf, sono stati pagati anche dei voucher essi vanno considerati ai fini della denuncia dei redditi.