Orario di lavoro e riposi per colf e badanti

In tema di orario di lavoro il Ccnl non stabilisce un minimo di ore ma solo un massimo:

1- in caso di collaboratrice convivente l'orario massimo è di 54 ore settimanali e 10 giornaliere. Le 10 ore giornaliere sono convenzionali e vanno indicate quando si tratta di una badante che resta presso il datore tutta la giornata. Per i contratti di convivenza di norma si indicano quindi 10 ore di lavoro dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato.

Il riposo della colf o badante convivente é di 36 ore di cui 24 ore obbligatoriamente di domenica (giorno di riposo irrinunciabile) più 12 ore in altra mezza giornata scelta dalle parti che di spesso viene indicata il sabato; inoltre, qualora l'orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le 14.00 e le 22.00, spetta un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere. Durante tale riposo la collaboratrice domestica potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro.

2- In caso di collaboratrice non convivente le ore massime sono 40 settimanali e 8 giornaliere. Il giorno di riposo é stabilito la domenica.

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In caso di lavoro esclusivamente notturno, (presenza o assistenza), il massimo di ore è di 54, solitamente 9 dal lunedì al sabato con la domenica libera. Ricordiamo che i rapporti di assistenza o presenza esclusivamente notturna si gestiscono come contratti di convivenza, anche se poi il lavoratore rimane durante il giorno nella sua abitazione e non in quella del datore di lavoro. Per questo motivo nelle tabelle ufficiali delle paghe per i lavoratori notturni viene indicato solo una paga mensile, non oraria.

 

Orario di lavoro e riposi per colf e badanti: è possibile sostituire la domenica con un altro giorno di riposo?

Il Ccnl all'art. 14 stabilisce che "il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile" e che "qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata."

Il lavoro svolto la domenica in tal caso si intenderà ordinario a tutti gli effetti non dando più diritto alla maggiorazione del 60% la domenica ma solo nella diversa giornata di riposo richiesta dalla colf o badante al momento dell'assunzione.
Se però fosse il datore, per sua richiesta, a chiedere alla collaboratrice di stabilire in fase di assunzione una giornata di riposo diversa dalla domenica, il 60% di maggiorazione in tale giornata va ugualmente riconosciuto.

 

Orario di lavoro e riposi per colf e badanti in Webcolf

Nel menù Assunzione | inserimento collaboratore | orario di lavoro va indicato l'orario di lavoro e riposi per colf e badanti.

Si tratta di un orario standard che poi potrà essere modificato nella maschera dell’inserimento delle presenze ogni mese nei casi rari di svolgimento di più o meno ore.

Si consiglia infatti, anche se l’orario non è sempre identico ogni settimana, di inserire almeno un orario medio settimanale per evitare di gestire il rapporto con un orario a zero (orario dinamico), la cui impostazione è più complessa nel momento in cui si elabora il cedolino e si fa l’inserimento delle presenze.

 Orario di lavoro e riposi per colf e badanti

 

Sul lato destra della pagina, poi, si indicano, il giorno di riposo e, in caso di collaboratore convivente, l’ulteriore mezza giornata di riposo. In questo modo se si dovessero indicare nell'inserimento mensile (menù Cedolini), delle ore lavorate durante tali giornate, il programma calcolerà in automatico la maggiorazione dovuta (60% nel giorno di riposo e 40% nella mezza giornata di riposo).