Si avvisano gli utenti che in data 11 Febbraio 2026 sono state ufficialmente definite le nuove paghe per colf e badanti per l'anno 2026.
Le tabelle contributive erano già state inserite nella nostra piattaforma dal giorno 28.01.2026.
I valori da noi calcolati provvisoriamente a gennaio (dal 23.01.2026) coincidono perfettamente con i minimi ufficiali stabiliti dalle parti sindacali firmatarie del Contratto Collettivo.
Pertanto i cedolini calcolati finora per il 2026 a partire dalla data 29.01.2026 sono da considerarsi corretti e possono essere resi definitivi.
Precisiamo che per i rapporti per cui era stata impostata una paga superiore al minimo sindacale utilizzando la voce 'Acconto futuri aumenti' il programma ha già diminuito in automatico l'acconto, mantenendo anche per Gennaio 2026 la stessa paga di Dicembre 2025.
Consigliamo comunque di verificare la maschera del Trattamento economico, eventualmente gestendo eventuali voci non automatiche come il superminimo assorbibile ( assorbimento non automatico ) nel caso in cui si desideri mantenere la stessa paga totale del 2025.
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Quando elaborare il cedolino di Gennaio 2026 con le nuove paghe - aggiornamento 29.01.2026
[Aggiornamento del 29.01.2026]: Si avvisano gli utenti che le parti sociali si incontreranno al Ministero del Lavoro, per definire l'aumento in base alla rivalutazione ISTAT FOI, l'11 Febbraio 2026.
Le nuove fasce contributive per il 2026 sono invece in fase di pubblicazione e sono già state inserite in Webcolf.
Considerate quindi le tempistiche, consigliamo ai nostri utenti di elaborare il cedolino di gennaio.
Le paghe sono state calcolate redazionalmente con il rinnovo del 28 novembre e la rivalutazione ISTAT dell'1% e sono quanto più verosimilmente vicine ai valori ufficiali.
Nel caso vi siano delle differenze, verrà gestito un conguaglio in modo centralizzato ed inserita una voce automatica nel cedolino di febbraio 2026.
[Articolo redatto il 23.01.2026]
Si avvisano gli utenti che non sono ancora note le nuove paghe applicabili a partire da Gennaio 2026 perchè le parti sociali non hanno ancora ufficializzato l'aumento della rivalutazione ISTAT da concordare presso il ministero del lavoro.
Come specificato nei vari articoli di anticipazione, in Webcolf, sono state inserite le paghe calcolate redazionalmente seguendo dei parametri precisi:
è stato applicato l'aumento per tutti i livelli secondo le tabelle A e C sottoscritte dalle parti sociali in sede di rinnovo;
e stato applicato l'aumento in base all'art. 38 del Ccnl. L'articolo riporta "Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio, determinati dal presente contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo di cui all’art. 45, secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno. La Commissione "La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura pari all'90% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell’alloggio". Secondo i dati pubblicati il giorno 16.12.2025, il tasso ISTAT FOI risulta pari al 1.0 % (indice FOI esclusi i tabacchi).
si è tenuto in considerazione quanto previsto in Appendice del nuovo Ccnl ovvero: "Appendice n. 1: Art. 55, comma 3, determinazione della retribuzione dovuta nel triennio: Esemplificazione per il Livello BS) convivente: retribuzione in corso a dicembre 2025 + €. 40,00 + ISTAT ai sensi dell’art. 38 del CCNL= nuova retribuzione decorrente da gennaio 2026;".
sono stati applicati gli aumenti specifici per i livelli A e AS (particolarmente significativi);
per i part-time e l'assistenza e presenza notturna è stato applicato l'aumento in modo proporzionale ai 40 euro previsti per il livello BS.
Non è possibile prevedere ancora con certezza la data di pubblicazione dei nuovi minimi retributivi, presumibilmente le nuove paghe verranno rese note entro i primi 10 giorni di Febbraio 2026. Per questo motivo consigliamo ai nostri utenti che laddove sia possibile rimandare, di attendere ancora qualche giorno per elaborare il cedolino di Gennaio 2026.
Nel frattempo abbiamo comunque preferito inserire le paghe calcolate con i parametri indicati sopra, anzichè attendere, in modo da permettere agli utenti che hanno assoluta urgenza di elaborare il cedolino di Gennaio con dei valori realisticamente molto vicini a quelli che saranno resi noti.
Per coloro che decidessero quindi di procedere in tal senso sarà semmai possibile, una volta ufficializzate le paghe e aggiornato il programma, eseguire un conguaglio ( non eseguito automaticamenre da Webcolf ) ricalcolando Gennaio 2026 e indicando la differenza di netto nel cedolino di Febbraio selezionando in Inserimento mensile dal menu a tendina di una delle tre righe in basso la voce 'arretrati su netto' o 'recupero su netto' indicando nell'apposito spazio la cifra indicante la differenza.
Si precisa infine che non sono ancora state rese note inoltre le nuove fasce contributive per il 2026. In caso di cessazioni a partire dal 28 Dicembre 2025 ( data di inizio del primo trimestre contributivo 2026 ) non è ancora possibile procedere con l'elaborazione dei contributi di cessazione ( che dovrebbero essere versati solitamente entro i 10 giorni dalla data di cessazione ). L'Inps ne è ovviamente al corrente pertanto sui versamenti, che verranno effettuati dopo i 10 giorni dalla fine del rapporto ma entro 10 giorni dalla pubblicazione delle nuove fasce contributive, non verranno applicate sanzioni.
Avviseremo con una email inviata a tutti i nostri utenti non appena i valori retributivi e contributivi diverranno definitivi. (23.01.2026)
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Defiscalizzazione degli aumenti contrattuali e delle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo
[Aggiornato al 02.03.2026 a seguito pubblicazione circolare 2/E 2026 dell'Agenzia delle Entrate]
Si avvisano gli utenti che sono state inserite, a partire da Gennaio 2026, nel corpo del cedolino le voci inerenti la defiscalizzazione degli incrementi retributivi legati al rinnovo del contratto collettivo e la defiscalizzazione delle maggiorazioni previste per lavoro festivo e notturno.
Il comma 7 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026, introduce una misura fiscale che prevede in primis la detassazione degli incrementi retributivi legati ai rinnovi dei contratti collettivi.
L'intento finale del legislatore è quello di alleggerire il carico fiscale, adeguando il salario all'aumento del costo della vita stimolando in questo modo la produttività nel mondo del lavoro.
Nello specifico la novità è prevista in maniera limitata per l'anno 2026 per gli aumenti retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato in conseguenza ai rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026. Gli aumenti saranno assoggettati ad imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali comunali, nella misura del 5%.
La condizione prioritaria è che il lavoratore sia titolare di un reddito da lavoro dipendente nell'anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro.
Come precisato sopra la defiscalizzazione riguarderà anche le maggiorazioni e indennità previste per il lavoro notturno e festivo (e le maggiorazioni su turni, ma che difficilmente quest'ultime riguardano il lavoro domestico).
La nuova Legge di Bilancio 2026 prevede che per il 2026 tali maggiorazioni e indennità siano assoggettate all'imposta sostitutiva del 15% ed entro il limite annuo di euro 1.500.
Le maggiorazioni e indennità previste in questo caso sono in ordine :
maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi del comma 2 , articolo 1, Dlgs. n. 66/2023 e dei Ccnl;
maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati da Ccnl;
indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni, previsti dai Ccnl.
E' finalmente uscita la circolare n. 2/E del 24 Febbraio 2026 dell'Agenzia delle Entrate utile a chiarire le modalità applicative della misura.
Una nota molto importante: tra i vari chiarimenti viene precisato che tra i beneficiari della defiscalizzazione vi sono anche le colf e le badanti anche se il datore di lavoro non è sostituto d'imposta: con il rilascio però della dichiarazione CU sostitutiva, i valori agevolati potranno essere goduti in sede di dichiarazione dei redditi.
Defiscalizzazione al 5%:
Per quanto concerne la defiscalizzazione al 5% quest'ultima riguarderà la differenza tra il nuovo minimo retributivo ( aumentato ) e il precedente per il numero di ore retribuite nel mese in caso di paga oraria, la differenza della paga base rispetto al 2025 per i rapporti con paga mensilizzata. Oltre agli aumenti sui 12 mesi, la defiscalizzazione viene riconosciuta anche sulle mensilità aggiuntive, quindi sulla 13a per i lavoratori domestici.
Si specifica come la detassazione al 5% sia prevista anche per la parte di aumento della retribuzione che riguarda le assenze che danno sempre diritto alla conservazione del posto, ovvero:
la malattia ( fintanto che è indennizzata );
la maternità\paternità;
l'infortunio.
Vi sono altri elementi oggetto di detassazione quali le ferie; per quanto concerne le festività occorre operare una distinzione tra festività cadente in un giorno lavorativo, dunque ricadente nella retribuzione diretta, e la festività cadente in un giorno che da orario di lavoro standard non sarebbe dovuto essere lavorativo, avente natura di retribuzione aggiuntiva. Nel primo caso la defiscalizzazione viene applicata, mentre nel secondo no.
Si può infine escludere dall'ambito di applicazione della detassazione al 5%:
gli scatti di anzianità;
le maggiorazione per il lavoro festivo o notturno;
le ore supplementari;
le ore straordinarie.
Defiscalizzazione al 15%
La circolare 2E dell'AdE precisa che viene riconosciuta la detassazione al 15% alle somme corrisposte per lavoro straordinario notturno e festivo. La circolare quindi indica che possono essere defiscalizzate sia le maggiorazioni per tale titolo, sia la base dell'ora straordinaria notturna e festiva, rientrando nel concetto di somma corrisposta. Si tratta di una interpretazione estensiva da parte dell'Agenzia di cui Webcolf prende atto. Tutti i commentatori ( ad esempio il Sole24h ) hanno però precisato che va defiscalizzata solo la parte di maggiorazione dello straordinario, non quindi la base oraria come sembrerebbe indicare la circolare dell'Agenzia delle Entrate. Webcolf si è adeguato a tale interpretazione prudenziale che sembra essere più in linea con la previsione legislativa. (Il programma nella defiscalizzazione dello straordinario notturno e festivo è stato modificato ulteriormente il 04.03.2026)
Per ciò che riguarda il settore domestico si informano gli utenti che il programma è stato aggiornato con le due voci inerenti la defiscalizzazione per quanto concerne gli incrementi retributivi ( voce 891 in cedolino ) e per quanto riguarda le maggiorazioni da lavoro festivo e notturno ( voce 893 in cedolino ).
L'introduzione delle due voci in cedolino non apporta alcuna modifica del lordo trattandosi di diciture avente carattere descrittivo e la cui validità/ applicazione sarà conferita in sede di dichiarazione dei redditi.
Per quanto concerne il lavoro festivo o notturno si riepilogano quindi le somme oggetto di defiscalizzazione in Webcolf: si tratta di quelle a seguito delle causali N (notturno), SN (straordinario notturno), LF (lavoro festivo), LD (lavoro domenicale), LFV (lavoro festivo con corresponsione di vitto in natura), SF (straordinario festivo), SFR (straordinario festivo con riposo compensativo).
Si espone di seguito un esempio di calcolo, si prenda a riferimento un collaboratore domestico non convivente inquadrato con livello CS la cui paga da Gennaio 2026 è di 8,30 euro l'ora.
Occorre sottrarre alla nuova paga la precedente retribuzione oraria ( prima che subisse l'aumento previsto dal nuovo Ccnl in vigore da Novembre 2025 ) di euro 7,91.
8,30 - 7,91 = 0,39 euro di differenza su cui si applica la detassazione.
Occorre a questo punto moltiplicare il valore 0,39 per il numero di ore mensili retribuite, in questo caso ad esempio 116.
116 ore ordinarie x 0,39 = 45,24 euro indicati dalla voce 891.
Se, sempre all'interno dello stesso mese, vi sono ad esempio 2 ore di lavoro festivo una domenica ( valorizzate mediante la dicitura LF2 ) il calcolo che effettua il programma è il seguente:
8,30 x 60%= 13,28 paga oraria maggiorata del 60%.
13,28 - 8,30= 4,98 parte di maggiorazione.
4,98 x 2 = 9,96 euro indicati dalla voce 893.
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Pubblicazione 1°, 2° e 3° gruppo PagoPa 4° trimestre 2025
Avvisiamo gli utenti che hanno effettuato la richiesta massiva dei contributi del 4° trimestre entro le date disponibili, che l'Inps ha inviato gli avvisi di pagamento pagopa! I pagoPA si trovano su "Documenti personali", nella pagina principale dell'account di Webcolf, in basso a destra e non accedendo al sito INPS. Ricordiamo che i contributi vanno versati entro sabato 10 Gennaio 2026.
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Scadenza contributi quarto trimestre 2025
Con Webcolf è possibile richiedere all’Inps i pdf dei PagoPa del 4° trimestre 2025 in base ai cedolini elaborati con la nostra piattaforma.
Ci sono tre date a disposizione per la richiesta massiva:
entro le 20:00 di MARTEDI' 23 DICEMBRE 2025
entro le 20:00 di LUNEDI' 29 DICEMBRE 2025
entro le 20:00 di VENERDI' 2 GENNAIO 2026
Gli utenti potranno effettuare la richiesta massiva dei contributi solo dopo aver elaborato e reso definitivi i cedolini di ottobre, novembre e dicembre 2025 (in questo ordine).
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