È più corretto impostare una paga lorda o una paga netta per colf e badanti?
Nel settore del lavoro domestico sono frequenti due tipologie di retribuzione:
- opzione 1 (regolare da contratto collettivo): si concorda una paga lorda con la collaboratrice.
In tal caso il cedolino viene elaborato nel modo seguente:
paga lorda concordata - contributi a carico collaboratore Inps e cas.sa colf ogni mese diversi = paga netta più bassa della paga lorda e sempre diversa in base ai contributi del mese.
- opzione 2 (accettata di prassi per facilità di gestione), si concorda una paga netta con la collaboratrice.
In tal caso il cedolino verrà così elaborato:
paga lorda senza trattenute a carico collaboratore = paga netta
Solitamente i collaboratori concordano con il datore una paga netta (opzione 2). Per facilità di gestione si imposta allora una paga oraria nella retribuzione totale e poi si decide di non trattenere i contributi a carico collaboratore/trice.
In questo modo, nel cedolino viene calcolata la somma delle competenze (ore lavorate, permessi, ferie, festività, ecc) e l’importo della paga lorda sarà uguale alla paga netta.
Infatti, saranno vuote le caselle dei contributi inps e Cas.sa colf a carico collaboratore, perciò dall’importo totale della paga lorda non vengono trattenuti questi elementi.
Impostare una paga netta, quindi senza trattenute, non è un'impostazione prevista per legge ma, di prassi molto utilizzata. Di fatto i contributi dovrebbero sempre essere trattenuti e pertanto la quota del collaboratore non potrà essere portata in detrazione tra i contributi del datore di lavoro nel calcolo delle imposte. Per legge, non trattenere i contributi a carico collaboratore corrisponde alla scelta di erogare una retribuzione più alta. Per questo motivo la Certificazione Unica di fine anno (ex Cud) viene stampata, indipendentemente dall'impostazione, inserendo comunque la parte di contributi a carico del collaboratore.
Alcune precisazioni:
1. Perché il netto è diverso ogni mese se si trattengono i contributi a carico collaboratore?
I contributi si applicano sulle ore retribuite, determinate in modo diverso dalle ore lavorate.
L'Inps prevede che il periodo delle ore su cui si calcolano i contributi non coincida con il mese, ma venga conteggiato dall'ultima domenica del mese precedente, fino all'ultimo sabato del mese in corso, ciò significa che le ore a cavallo tra due mesi fanno sempre parte della prima settimana contributiva del mese successivo.
Inoltre:
- per i giorni di festività si contano come contributive le ore dell'orario standard previste per quella giornata indipendentemente da quanto viene retribuita la festività e indipendentemente dall’eventuale lavoro festivo, che non incide sulle ore contributive della giornata, a meno che non siano state lavorate ore in più rispetto a quelle standard previste dal contratto.
Se ad esempio una colf lavora solitamente 2 ore il martedì e quel martedì festivo ne lavora 7 si conteggiano come ore contributive 7 e non 2. Se invece ne lavora 1 si conteggiano due ore standard.
Altro esempio, se la badante lavora solitamente 10 ore e quel giorno festivo lavora 8 ore (LF8F10) le ore contributive saranno 10 perché si riprende l’orario standard.
Se, come avviene solitamente, la badante lavora 10 ore e quel giorno festivo lavora 10 ore (LF10F10) si conteggiano solo 10 ore contributive.
La scelta di non sommare festività e lavoro festivo se rientranti nel numero di ore standard nasce dal concetto che la festività non goduta sia un’indennità risarcitoria e quindi, come i premi , non incida a livello contributivo.
- se le ferie sono espresse in ore, si contano per le giornate di ferie lo stesso numero di ore contributive previste dall'orario standard;
- se le ferie sono espresse in giorni26esimi, si contano per le giornate di ferie ogni giorno 1/6 dell'orario settimanale standard ovvero 1/26esimo delle ore mensili medie.
Quindi, è molto probabile che le ore contributive siano diverse dalle ore lavorate del mese in elaborazione. In base al numero di ore contributive (nel cedolino sono indicate nella casella H contr.) si calcolano poi i contributi moltiplicando le ore per l’aliquota contributiva a carico collaboratore dell’anno in corso. Sullo stesso numero di ore si definisce anche l’importo della Cas.sa colf pari a 0.02€ x numero di ore contributive.
L’importo di contributi Inps e cassa colf a carico collaboratore verrà trattenuto dalla paga lorda totale e il risultato verrà indicato come importo della paga netta, da pagare al collaboratore.
2. Se non trattengo i contributi a carico collaboratore perché abbiamo concordato una paga netta, questo importo chi lo deve versare e come?
Il datore di lavoro paga il mav trimestrale che comprende i contributi Inps e cassa colf totali, sia per la parte del datore che del collaboratore.
Il datore poi decide se trattenere tale quota in busta paga (opzione 1) oppure di non trattenerla (opzione 2).
Il collaboratore non deve pagare nessun contributo Inps o Cas.sa colf direttamente, in autonomia.
L’unico onere di cui deve farsi carico la colf o badante è il pagamento dell’IRPEF, il cui calcolo verrà effettuato mediante la denuncia dei redditi. Ricordiamo che, se l’importo dell’imponibile fiscale è inferiore agli 8000 euro, come somma dei vari rapporti intrattenuti nell’anno, non è necessaria la denuncia e nemmeno il pagamento di IRPEF.
Il datore non è responsabile in caso di mancata dichiarazione e pagamento di quest’ultimo da parte della collaboratrice. Il datore dovrà solo consegnare la CU ossia la dichiarazione sostitutiva dei compensi.
Per ulteriori informazioni si può proseguire nella lettura del manuale cliccando qui sotto:
3. Come impostare la paga
3.1. Trattamento economico
3.2. Includi tfr, ferie e 13^
3.3. Formazione della paga
3.4. Impostazioni paga avanzate