Buongiorno,
avendo ricevuto la comunicazione di interruzione del rapporto, la parte che subisce il recesso ha diritto al preavviso, con la finalità di avere il tempo utile a cercare, dal lato del lavoratore, una nuova occupazione.
In questo caso il datore di lavoro ha regolarmente dato la possibilità alla badante di svolgere il preavviso lavorandolo.
Se la badante non è interessata può non svolgere i 15 giorni, non può optare per un'indennità sostitutiva ma il preavviso non può nemmeno essergli trattenuto essendo la parte che subisce il recesso e non la parte che invece ha interrotto il rapporto.
Rimango a disposizione.