NASPI / dimissioni in periodo protetto

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Risposta da Anonimi al topic NASPI / dimissioni in periodo protetto

Posted 6 Giorni 20 Ore fa #9854

anonymous ha scritto: Aggiornamento: oggi c'è stata la prima udienza in presenza per la causa contro Inps presso il Tribunale del lavoro di Bologna. Seconda udienza fissata per il 28 Gennaio 2025.


Oggi la Giudice Paola Pilla del Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso, ribadendo che le lavoratrici domestiche a differenze di tutte le altre lavoratrici non hanno diritto alla Naspi se si dimettono durante il periodo protetto. Ovviamente non finisce qui...

Estratto della sentenza:

Materia del contendere è se dalla cessazione del rapporto per dimissioni della
lavoratrice “addetta ai servizi domestici e familiari” ex art. 62 del d.lgs. n. 151/2001
(rubricato “lavoro domestico”), durante il periodo di sospensione obbligatoria per
maternità, consegua o meno il diritto alla indennità Nuova Prestazione di
Assicurazione Sociale per l’Impiego ex art. 1 e ss. del d.lgs. n. 22/2015.
L’art. 62 del Capo X (“disposizioni speciali”) del d.lgs. n. 151/2001, riguardante la
ricorrente, statuisce, per quel che rileva ai fini della presente causa: “1. Le lavoratrici
e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di
maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3,
16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e
normativo”.
Non vi è alcun riferimento agli artt. 54 e 55 che pertanto non possono ritenersi
applicabili alle lavoratrici e ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Avendo il legislatore espressamente indicato quali siano gli articoli applicabili
all’indicata categoria di lavoratori, ha limitato a quei soli articoli le disposizioni a
questi applicabili.
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro nella sentenza n. 1743/2015 ha confermato
l’indicato principio escludendo, in quanto non espressamente richiamato dall’art. 62
del D.Lgs 151/01 l’applicabilità dell’art. 54 del medesimo D.Lgs 151/01 così
espressamente statuendo: “ Ai sensi del D.Lgs n.151del 2001, art 62, comma 1-
applicabile ratione temporis al rapporto di cui è causa- alle lavoratrici addette ai
servizi domestici e familiari, si applicano le norme relative al congedo per maternità
e le disposizioni di cui all’art. 6 comma 3, , artt. 16 e 17, e art 22, commi 3 e 6, ivi
compreso il relativo trattamento economico e normativo, con esclusione – dunque –
del divieto di licenziamento ( dall’inizio della gestazione fino al compimento di un
anno di età del bambino) previsto -invece- dall’art 54 stesso D.Lgs”.
da Anonimi

Risposta da FrancescoPierobon al topic NASPI / dimissioni in periodo protetto

Posted 5 Giorni 16 Ore fa #9855
Buonasera,

la ringrazio molto per il suo post. 

Peraltro devo dire che la decisione della giudice mi sembra conforme alla norma ma è la norma stessa che risulta non più attuale, creando una differenza poco comprensibile tra lavoratori di serie A e di serie B.

Rimango a disposizione.
da FrancescoPierobon
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Risposta da Anonimi al topic NASPI / dimissioni in periodo protetto

Posted 5 Giorni 4 Ore fa #9857

FrancescoPierobon ha scritto: Buonasera,

la ringrazio molto per il suo post. 

Peraltro devo dire che la decisione della giudice mi sembra conforme alla norma ma è la norma stessa che risulta non più attuale, creando una differenza poco comprensibile tra lavoratori di serie A e di serie B.

Rimango a disposizione.

Le due sentenze di Roma e Lodi però dicono l'esatto contrario, e cioè che la norma si riferisce esclusivamente al congedo di maternità e non alla Naspi e l'intento di quell'articolo delle disposizioni speciale serve proprio a rafforzare il diritto alla maternità che evidentemente prima era disatteso. Quindi al momento di certo c'è che a Roma e Lodi non fanno discriminazione tra donne, a Bologna invece si fa discriminazione tra donne. Quindi una lavoratrice domestica di Roma e Lodi può dimettersi in gravidanza e percepire la Naspi, a Bologna no.
da Anonimi
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