NASPI / dimissioni in periodo protetto

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NASPI / dimissioni in periodo protetto è stato creato da Anonimi

Posted 1 Anno 2 Mesi fa #9349
Buongiorno
spetta la NASPI alla dipendente che si dimetta (avendo convalidato le dimissioni in ITL) entro il termine della maternità obbligatoria? A noi risulta di sì e troviamo la stessa indicazione nel vostro articolo  www.webcolf.com/risoluzione-del-contratto-col-badanti/dimissioni-colf-e-bandanti-dopo-la-riforma-fornero.html  
Una sede INPS tuttavia ha respinto la domanda di NASPI sostenendo che tale tutela non è prevista dal T.U. 151/2001 e indicando a supporto una sentenza della Cassazione (17433/2015). Vi risulta che l'INPS assuma questo orientamento? Sapete dirci se eventuali ricorsi hanno avuto esito positivo?
Grazie
da Anonimi
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Risposta da Anonimi al topic NASPI / dimissioni in periodo protetto

Posted 1 Anno 1 Mese fa #9358
Io posso dare la mia testimonianza. A mia moglie è stata respinta la Naspi dall'inps di Bologna. Abbiamo fatto ricorso amministrativo e anche quello è stato respinto in data 27/02/2024.
Passeremo ora alle vie legali visto che ci sono altre due sentenze analoghe a rigurado:

www.soluzionilavoro.it/2023/07/07/lavoro-domestico-dimissioni-nel-periodo-tutelato-di-maternita-e-riconoscimento-della-naspi/

m.facebook.com/studioargari/photos/lindennit%C3%A0-di-dissocupazione-naspi-aspetta-anche-a-colf-e-badanti-che-si-dimetto/353155914279674/
da Anonimi
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Risposta da Anonimi al topic NASPI / dimissioni in periodo protetto

Posted 1 Anno 4 Settimane fa #9387
Questo il contenuto della pec inviata oggi al presidente della repubblica:

All'attenzione del Presidente della Repubblica Italiana,

con la presente denuncio l'incostituzionalità del Testo Unico sulla maternità e paternità, D. Lgs. 151/2001.
Nello specifico l'incostituzionalità è relativa alla discriminazione nei confronti delle lavoratrici domestiche che dimettendosi in periodo protetto non hanno diritto alla Naspi. In allegato riporto il rigetto della domanda di Naspi di mia moglie da parte di Inps Bologna. Sempre in allegato il rigetto del ricorso amministrativo con la stessa seguente motivazione:


le disposizioni di cui agli artt. 54 e 55 non trovano applicazione per le lavoratrici ed i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.


Sostengo l'incostituzionalità in quanto attualmente il ccnl lavoratori domestici prevede la non licenziabilità in periodo protetto. Di conseguenza una lavoratrice domestica che rassegni le dimissioni in periodo protetto per poter gestire al meglio la gravidanza si ritrova discriminata rispetto alle altre lavoratrici che possono usufruire della Naspi per dimissioni in periodo protetto.

Il decreto di legge in oggetto al momento dell'entrata in vigore non danneggiava la lavoratrice domestica perché potendo il datore di lavoro licenziarla durante il periodo protetto, la naspi poteva essere richiesta in seguito a licenziamento. 
Attualmente invece la lavoratrice domestica in gravidanza si vede negata la possibilità di accedere alla Naspi.

Chiedo quindi che venga inviata comunicazione all'Inps affinché muti l'orientamento attuale nella valutazione delle domande di Naspi per dimissioni in periodo prodetto delle lavoratrici domestiche. 

In assenza di tale provvedimento le lavoratrici domestiche continueranno ad essere discriminate con la grave complicità della Presidenza della Repubblica Italiana.

Cordialmente,
da Anonimi

Risposta da FrancescoPierobon al topic NASPI / dimissioni in periodo protetto

Posted 1 Anno 3 Settimane fa #9391
Buonasera,

magari la Presidenza della Repubblica non è complice non avendo alcun potere legislativo....

Sono però completamente d'accordo sulla discriminazione che francamente non comprendo sulla possibilità del datore di lavoro domestico di interrompere il rapporto anche se la lavoratrice è in stato interessante a differenza di tutte le altre lavoratrici del mondo privato e pubblico....

Cordiali saluti.

 
da FrancescoPierobon
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Posted 9 Mesi 4 Settimane fa #9517
Ecco la risposta del ministero del lavoro a cui la presidenza della repubblica a rigirato la mia pec. Come si può vedere anche il mijistero del lavoro è talmente ignorante da non sapere che il divieto di licenziamento vige dal primo giorno di gravidanza...e non solo nei 5 mesi di astensione obbligatoria. E questi dovrebbero correggerela legge...

Gentile sig. xxx,
la ringraziamo per la sua segnalazione e la informiamo che la problematica del mancato diritto alla NASPI in caso di dimissioni delle lavoratrici
domestiche è già allo studio degli uffici competenti di questo Ministero, che stanno valutando l’eventualità di una modifica normativa volta ad
includere tale categoria nell’ambito di applicazione delle tutele spettanti alla generalità delle lavoratrici subordinate ai sensi dell’articolo 55 del
d.lgs. n. 151/2001.
Le ricordiamo, ad ogni buon fine, che il periodo protetto dal divieto di licenziamento, in base al CCNL, coincide con i 5 mesi di astensione
obbligatoria per maternità, durante i quali la lavoratrice domestica ha comunque diritto a percepire l’indennità di maternità disciplinata dalla legge
(artt. 16 e 22 d.lgs. n. 151/2001).

Cordiali saluti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
D.G. dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali
Divisione V
Via Flavia, 6 - 00187 Roma
Tel: 0646834050
E-mail:DGRapportiLavoroDiv5@lavoro.gov.it
da Anonimi
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Posted 9 Mesi 3 Settimane fa #9520

anonymous ha scritto: Io posso dare la mia testimonianza. A mia moglie è stata respinta la Naspi dall'inps di Bologna. Abbiamo fatto ricorso amministrativo e anche quello è stato respinto in data 27/02/2024.
Passeremo ora alle vie legali visto che ci sono altre due sentenze analoghe a rigurado:

www.soluzionilavoro.it/2023/07/07/lavoro-domestico-dimissioni-nel-periodo-tutelato-di-maternita-e-riconoscimento-della-naspi/

m.facebook.com/studioargari/photos/lindennit%C3%A0-di-dissocupazione-naspi-aspetta-anche-a-colf-e-badanti-che-si-dimetto/353155914279674/


Ah bé, se lo dice il Tribunale di Lodi...
da Anonimi
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Posted 9 Mesi 3 Settimane fa #9521

anonymous ha scritto: Ecco la risposta del ministero del lavoro a cui la presidenza della repubblica a rigirato la mia pec. Come si può vedere anche il mijistero del lavoro è talmente ignorante da non sapere che il divieto di licenziamento vige dal primo giorno di gravidanza...e non solo nei 5 mesi di astensione obbligatoria. E questi dovrebbero correggerela legge...


*****************************************. Il CCNL non parla di divieto di licenziamento dal primo giorno di gravidanza sic et simpliciter (ammesso e non concesso sappia cosa vuol dire). Specifica, al contrario, che il licenziamento è certamente possibile se il concepimento è avvenuto prima dell'assunzione.
*************************************************************
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Posted 9 Mesi 3 Settimane fa #9525
Articolo 25 del nuovo ccnl lavoro domestico scaricato direttamente dal sito dell'Inps: 
"Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa."

www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/701Nuovo_CCNL_colf_badanti_Ebilcoba.pdf

"Dall’inizio della gravidanza" dovrebbe significare dal primo giorno di gravidanza. ******************************************
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Posted 9 Mesi 3 Settimane fa #9526

anonymous ha scritto:

anonymous ha scritto: Ecco la risposta del ministero del lavoro a cui la presidenza della repubblica a rigirato la mia pec. Come si può vedere anche il mijistero del lavoro è talmente ignorante da non sapere che il divieto di licenziamento vige dal primo giorno di gravidanza...e non solo nei 5 mesi di astensione obbligatoria. E questi dovrebbero correggerela legge...


*************************************************************. Il CCNL non parla di divieto di licenziamento dal primo giorno di gravidanza sic et simpliciter (ammesso e non concesso sappia cosa vuol dire). Specifica, al contrario, che il licenziamento è certamente possibile se il concepimento è avvenuto prima dell'assunzione.
****************************************************************


Articolo 25 del nuovo ccnl lavoro domestico scaricato direttamente dal sito dell'Inps:

"Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa."

www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/701Nuovo_CCNL_colf_badanti_Ebilcoba.pdf

"Dall’inizio della gravidanza" dovrebbe significare dal primo giorno di gravidanza. ********************************************
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Posted 9 Mesi 3 Settimane fa #9527

anonymous ha scritto:

anonymous ha scritto: Io posso dare la mia testimonianza. A mia moglie è stata respinta la Naspi dall'inps di Bologna. Abbiamo fatto ricorso amministrativo e anche quello è stato respinto in data 27/02/2024.
Passeremo ora alle vie legali visto che ci sono altre due sentenze analoghe a rigurado:

www.soluzionilavoro.it/2023/07/07/lavoro-domestico-dimissioni-nel-periodo-tutelato-di-maternita-e-riconoscimento-della-naspi/

m.facebook.com/studioargari/photos/lindennit%C3%A0-di-dissocupazione-naspi-aspetta-anche-a-colf-e-badanti-che-si-dimetto/353155914279674/


Ah bé, se lo dice il Tribunale di Lodi...


Tribunale di Lodi a maggio 2023,
Tribunale di Roma a gennaio 2024
e il 25 ottobre ci sarà l'udienza al tribunale di Bologna per la causa di mia moglie.
*********************************************************************
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Risposta da FrancescoPierobon al topic NASPI / dimissioni in periodo protetto

Posted 9 Mesi 3 Settimane fa #9530
Chiedo a tutti di confrontarsi in modo civile. Le offese che non arricchiscono ma sviliscono l'approfondimento, sono state rimosse.
Last Edit:9 Mesi 3 Settimane fa da FrancescoPierobon
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Posted 6 Mesi 1 Giorno fa #9704
Aggiornamento: oggi c'è stata la prima udienza in presenza per la causa contro Inps presso il Tribunale del lavoro di Bologna. Seconda udienza fissata per il 28 Gennaio 2025.
da Anonimi
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Posted 2 Mesi 4 Settimane fa #9854

anonymous ha scritto: Aggiornamento: oggi c'è stata la prima udienza in presenza per la causa contro Inps presso il Tribunale del lavoro di Bologna. Seconda udienza fissata per il 28 Gennaio 2025.


Oggi la Giudice Paola Pilla del Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso, ribadendo che le lavoratrici domestiche a differenze di tutte le altre lavoratrici non hanno diritto alla Naspi se si dimettono durante il periodo protetto. Ovviamente non finisce qui...

Estratto della sentenza:

Materia del contendere è se dalla cessazione del rapporto per dimissioni della
lavoratrice “addetta ai servizi domestici e familiari” ex art. 62 del d.lgs. n. 151/2001
(rubricato “lavoro domestico”), durante il periodo di sospensione obbligatoria per
maternità, consegua o meno il diritto alla indennità Nuova Prestazione di
Assicurazione Sociale per l’Impiego ex art. 1 e ss. del d.lgs. n. 22/2015.
L’art. 62 del Capo X (“disposizioni speciali”) del d.lgs. n. 151/2001, riguardante la
ricorrente, statuisce, per quel che rileva ai fini della presente causa: “1. Le lavoratrici
e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di
maternità e di paternità. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 3,
16, 17, 22, comma 3 e 6, ivi compreso il relativo trattamento economico e
normativo”.
Non vi è alcun riferimento agli artt. 54 e 55 che pertanto non possono ritenersi
applicabili alle lavoratrici e ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Avendo il legislatore espressamente indicato quali siano gli articoli applicabili
all’indicata categoria di lavoratori, ha limitato a quei soli articoli le disposizioni a
questi applicabili.
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro nella sentenza n. 1743/2015 ha confermato
l’indicato principio escludendo, in quanto non espressamente richiamato dall’art. 62
del D.Lgs 151/01 l’applicabilità dell’art. 54 del medesimo D.Lgs 151/01 così
espressamente statuendo: “ Ai sensi del D.Lgs n.151del 2001, art 62, comma 1-
applicabile ratione temporis al rapporto di cui è causa- alle lavoratrici addette ai
servizi domestici e familiari, si applicano le norme relative al congedo per maternità
e le disposizioni di cui all’art. 6 comma 3, , artt. 16 e 17, e art 22, commi 3 e 6, ivi
compreso il relativo trattamento economico e normativo, con esclusione – dunque –
del divieto di licenziamento ( dall’inizio della gestazione fino al compimento di un
anno di età del bambino) previsto -invece- dall’art 54 stesso D.Lgs”.
da Anonimi

Risposta da FrancescoPierobon al topic NASPI / dimissioni in periodo protetto

Posted 2 Mesi 3 Settimane fa #9855
Buonasera,

la ringrazio molto per il suo post. 

Peraltro devo dire che la decisione della giudice mi sembra conforme alla norma ma è la norma stessa che risulta non più attuale, creando una differenza poco comprensibile tra lavoratori di serie A e di serie B.

Rimango a disposizione.
da FrancescoPierobon
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Risposta da Anonimi al topic NASPI / dimissioni in periodo protetto

Posted 2 Mesi 3 Settimane fa #9857

FrancescoPierobon ha scritto: Buonasera,

la ringrazio molto per il suo post. 

Peraltro devo dire che la decisione della giudice mi sembra conforme alla norma ma è la norma stessa che risulta non più attuale, creando una differenza poco comprensibile tra lavoratori di serie A e di serie B.

Rimango a disposizione.

Le due sentenze di Roma e Lodi però dicono l'esatto contrario, e cioè che la norma si riferisce esclusivamente al congedo di maternità e non alla Naspi e l'intento di quell'articolo delle disposizioni speciale serve proprio a rafforzare il diritto alla maternità che evidentemente prima era disatteso. Quindi al momento di certo c'è che a Roma e Lodi non fanno discriminazione tra donne, a Bologna invece si fa discriminazione tra donne. Quindi una lavoratrice domestica di Roma e Lodi può dimettersi in gravidanza e percepire la Naspi, a Bologna no.
da Anonimi
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