Ho svolto per 2 anni, lavoro come badante non convivente di parente di secondo grado non autosufficiente (Csuper). Essendone amministratore di sostegno l’INPS ha annullato il rapporto di lavoro per mancanza di subordinazione e ha scritto che il datore può essere rimborsato a richiesta di tutti i contributi versati. Il lavoro è stato svolto. Ci sono buste paga e bonifici. L’art. 10 CCNL dice che il lavoratore è in completa autonomia e responsabilità (quindi si inquadra come autonomo con etichetta subordinato?). Anche se non fosse subordinato, i contributi dovrebbero essere convertiti in lavoro autonomo, non cancellati credo. Cosa fare?
il disconoscimento dell'INPS ha un fondamento: il collaboratore domestico riceve degli ordini dall'amministratore di sostegno che esercita il potere direttivo. I due soggetti non possono evidentemente coincidere perchè lei sarebbe dipendente di se stesso.
Conviene quindi richiedere la restituzione dei contributi versati, diversamente, trascorsi 5 anni, l'INPS incamererebbe la somma senza poi riconoscere alcuna prestazione pensionistica.
L’art. 409 cc afferma che il beneficiario dell’amministratore di sostegno mantiene la propria capacità di agire per quegli atti non conferiti all’Ads. Il giudice mi ha riservato la possibilità di assumere badanti in rappresentanza del beneficiario. Non mi ha invece autorizzato ad assumere potere direttivo organizzativo e disciplinare nel rapporto di lavoro, che resta in capo al beneficiario.
Trovato! L’INPS accetta il lavoro dipendente dell’amministratore di società con 3 requisiti:
1) non sia unico controllore; 2) il lavoro sia subordinato; 3) il lavoro non sia sovrapponibile a quello dell’amministratore. Questo caso è il mio sono sovrapponibili completamente. Anzi il mio è ancor meno dubbio.
L'amministratore di società è cosa ben diversa dall'amministratore di sostegno.
Non mi risulta che il suo ufficio sia compatibile con un rapporto di lavoro subordinato nel quale ricoprirebbe, de facto, il ruolo di datore di lavoro e lavoratore (nemmeno fosse una impresa individuale). Mi domando, peraltro, quale giudice tutelare abbia potuto dare il placet ad una situazione simile.
il ruolo di ADS è meramente patrimoniale. l'ads non può avere ruolo datoriale, altrimenti andrebbe a comprimere le esigenze di vita quotidiana che restano in capo al beneficiario. (art. 409 cc secondo capoverso). Questa compressione ha bisogno di uno specifico provvedimento ex art. 411 cc. Che non è stato emesso. Il Giudice tutelare ha riconosciuto un conflitto di interessi nella contabilità delle retribuzioni tra ADS e badante nello stesso ruolo e ha assunto il controllo e la vigilanza del ccnl e delle buste paga coi relativi bonifici superando anche questo conflitto che nulla ha a che fare con la subordinazione del rapporto di lavoro.
Il che riporta tutto ad una sovrapposizione di principio con il messaggio dell'Inps che ho postato sopra
Vorrei vedere piuttosto un Giudice che impedisca al beneficiario di amministrazione di sostegno, che sia affetto da dislessia, di decidere cosa deve fare la sua assistente familiare e riservarlo all'ads come un TSO. Quel giudice sarebbe da internare, Non quello che permette all'ads di occuparsi di assistere il beneficiario!
Ottimo esempio quello della dislessia. Una persona alle prese con lo scritto cinese o arabo sarebbe dislessico in Cina o in Arabia e totalmente incapace di fare i propri interessi. Avrebbe dunque bisogno di un interprete per fare i propri interessi: di un amministratore di sostegno in pratica. Avrebbe difficoltà a pagare la donna delle pulizie il giusto, ma saprebbe dirle cosa deve pulire. Nulla osta che l’interprete faccia anche le pulizie, a patto che qualcuno controlli la sua retribuzione.
Potrebbe farsi assumere da un fratello per fare il badante dell’amministranda mantenendo il ruolo di amministratore. Non cambierebbe nulla e nessuno potrebbe dire niente,
Ho letto con interesse questo thread e devo dire che non tutto è come sembra. Siamo portati a ritenere che l’unica situazione in cui è richiesta l’amministrazione di sostegno, sia quella in cui il sostenendo è totalmente incapace di provvedere ai propri interessi. Eppure siamo disposti a credere che il cieco o il sordo siano parzialmente in grado di farlo. O anche che il prodigale lo sia (si pensi al signore di Lecco per cui il programma “le iene” ha fatto una campagna contro il ricovero in casa di riposo diposto dall’amministratore di sostegno). Hanno un amministratore anche persone paralizzate, con menomazioni, epilettiche, dislessiche come si diceva sopra, con episodi psicotici isolati e deliri psicotici da sostanze… con questi esempi, la nostra esperienza ci porta a considerare che parzialmente chi ha bisogno di un amministratore, sia anche capace di agire in alcuni ambiti. Senza però ricordare che le casistiche sono varie, riteniamo senza dubbio che il sostenendo sia come l’interdetto e chi se ne prende cura lo sostituisce punto. Questa di chiama anche discriminazione. È pertanto vero che bisogna considerare caso per caso. La considerazione soggettiva è fatta dal Giudice tutelare che decide per quali atti va incaricato l’amministratore di sostegno in sostituzione del beneficiario o anche in supporto allo stesso. Quegli atti che non sono affidati all’amministratore, restano in carico al sostenendo. Così questi potrà sposarsi, divorziare, donare, fare testamento o altro, a seconda della sua situazione peculiare. È infine vero che il soggetto che abbia delle “disabilità” (nel senso di non essere in grado di compiere un atto) non è “diverso” e fragile tout court. Potrà pertanto decidere anche di assumere come badante il fratello amministratore di sostegno che si sia procurato l’assenso del giudice che lo ha sottoposto a verifica del rispetto della busta paga e del contratto collettivo del lavoro.
L’Inps sulla base dell’autorizzazione del Giudice, sul rendiconto approvato per le spese di assistenza e su “Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Coordinamento Generale LegaleRoma, 17-09-2019
Messaggio n. 3359 ha ripristinato in autotutela il rapporto di lavoro instaurato tra beneficiario e amministratore di sostegno
Mi duole ribadirle che l'amministratore di società è cosa ben diversa dall'amministratore di sostegno. Cerco di venirle incontro, certo di farle cosa gradita: un "gatto" non è un "matto". Certo, c'è assonanza, ma nulla più.
Che l'INPS sia intervenuta annullando il rapporto di lavoro è tanto pacifico quanto ineluttabile. Dovrebbe, semmai, destare sconcerto che un giudice tutelare abbia dato il suo benestare - ammesso, con un enorme sforzo di fantasia, sia andata effettivamente così. Ma d'altro canto c'è poco da stupirsi in una società in cui c'è chi equivoca tra amministratori (sic!)