Ho letto con interesse questo thread e devo dire che non tutto è come sembra. Siamo portati a ritenere che l’unica situazione in cui è richiesta l’amministrazione di sostegno, sia quella in cui il sostenendo è totalmente incapace di provvedere ai propri interessi. Eppure siamo disposti a credere che il cieco o il sordo siano parzialmente in grado di farlo. O anche che il prodigale lo sia (si pensi al signore di Lecco per cui il programma “le iene” ha fatto una campagna contro il ricovero in casa di riposo diposto dall’amministratore di sostegno). Hanno un amministratore anche persone paralizzate, con menomazioni, epilettiche, dislessiche come si diceva sopra, con episodi psicotici isolati e deliri psicotici da sostanze… con questi esempi, la nostra esperienza ci porta a considerare che parzialmente chi ha bisogno di un amministratore, sia anche capace di agire in alcuni ambiti. Senza però ricordare che le casistiche sono varie, riteniamo senza dubbio che il sostenendo sia come l’interdetto e chi se ne prende cura lo sostituisce punto. Questa di chiama anche discriminazione. È pertanto vero che bisogna considerare caso per caso. La considerazione soggettiva è fatta dal Giudice tutelare che decide per quali atti va incaricato l’amministratore di sostegno in sostituzione del beneficiario o anche in supporto allo stesso. Quegli atti che non sono affidati all’amministratore, restano in carico al sostenendo. Così questi potrà sposarsi, divorziare, donare, fare testamento o altro, a seconda della sua situazione peculiare. È infine vero che il soggetto che abbia delle “disabilità” (nel senso di non essere in grado di compiere un atto) non è “diverso” e fragile tout court. Potrà pertanto decidere anche di assumere come badante il fratello amministratore di sostegno che si sia procurato l’assenso del giudice che lo ha sottoposto a verifica del rispetto della busta paga e del contratto collettivo del lavoro.