Buongiorno.
Mi intrometto nella discussione, portando esperienza personale e alcune osservazioni tratte da discussioni con altri consulenti del lavoro.
Secondo me, temo che Casamassima e Pierobon siano entrambi in errore, per diversi motivi.
Trattasi di una situazione non isolata, che fa sospettare un tentativo di "raggiro" a lungo termine, con una qualche regia dietro (avrete notato che spesso le badanti sembrano conoscere molto bene il loro diritti, meglio di molti consulenti del lavoro...).
La badante convivente 54ore capisce che la sua paga oraria è in assoluto la più bassa prevista dal CCNL e cerca migliori condizioni economiche.
Il modo più semplice per lei è passare da convivenza a non convivenza DI FATTO, ovvero continuare a svolgere il medesimo lavoro con gli stessi orari ma DI FATTO trasferendo il proprio domicilio fuori dall'abitazione del datore/assistito.
Il contratto rimane di convivenza e il datore continua a pagarla nel medesimo modo; la badante suggerisce solo di compensare la mancata fruizione dell'alloggio con l'indennità sostitutiva prevista dal CCNL.
Il rischio per il datore è che quando in futuro la badante deciderà di terminare il rapporto, lo faccia con una vertenza in cui contesterà maggiore paga oraria base (come non convivente) e mancato pagamento degli straordinari (14 ore di straordinario alla settimana), paventando una causa per danni dovuti a ricorso a straordinario eccessivo (14 ore/sett) e sistematico (tutte le settimane), facendo leva specificatamente sullo stress correlato al lavoro e sulla mancata identificazione di tale rischio da parte del datore ai sensi dell'art 27 del CCNL (notare che nè Ebincolf nè WebColf ne tengono conto, mentre INAIL lo menziona specificamente sulla sua pubblicazione CasaSiCura 2012, ed è generalmente incluso in tutti i DVR aziendali).
A nulla varrebbe il fatto che il datore le pagava l'indennità sostitutiva, anzi: non lo esime dall'obbligo di fornirle l'alloggio, non è comunque oggettivamente sufficiente a pagare un alloggio salubre e dignitoso, e dimostra che il datore era a conoscenza del fatto che dormiva sistematicamente altrove.
Ma allora, se la badante non dorme in casa necessariamente non può essere convivente?
Non esattamente.
Il datore ha l'obbligo di fornire alla badante vitto e alloggio (sano, nutriente, salubre, dignitoso... etc).
MA NON PUO' COSTRINGERLA A GODERNE
Ovvero, dicendola in modo colorito:
- deve metterle in tavola un pasto sano e nutriente, ma non può costringerla a mandarlo più
- deve metterle a disposizione una camera da letto salubre e dignitosa, ma non può chiudercela dentro la notte
Se la badante è assunta con contratto diurno in regime di convivenza, terminato il suo turno di lavoro lei NON HA L'OBBLIGO DI PRESENZA IN CASA nè nella sua camera, ovvero lei ha diritto a 11 ore consecutive di riposo durante le quali è libera di fare ciò che vuole.
Non è affar del datore cosa la badante faccia o dove vada tra un turno e l'altro.
E il fatto che esca di casa a fine turno e che rientri all'inizio di quello successivo non implica necessariamente che non fruisca dell'alloggio: chi le dice che non torni più tardi la notte e poi esca brevemente il mattino seguente? Il datore non è un gendarme, non ha l'obbligo di monitorare i movimenti della badante al di fuori dell'orario di lavoro; anzi, probabilmente sarebbe stalking !
Una volta che il datore le assegna una camera, il suo obbligo è assolto.
Quindi, andando al caso di Anonimi e della sua badante che vorrebbe dormire dall'amica:
- il contratto può rimanere di convivenza 54ore
- le va mantenuto il posto letto salubre e dignitoso in casa come lo ha avuto finora, anche e soprattutto se lei di fatto non lo utilizza
- terminato il suo turno, la badante è libera di andare dove vuole e starci quanto vuole (anche fino al mattino successivo)
- non le è dovuta l'indennità sostitutiva dell'alloggio
- non vi è ragione di pagarla ed è anzi sconsigliabile farlo perchè avvalla la presunzione che "non dormo a casa tua quindi mi paghi"
- il fatto che non dorma in casa non costituisce giusta causa per un licenziamento
- il fatto che non le venga pagata l'indennità sostitutiva non costituisce giusta causa per dimissioni
Intuitivamente, dormire fuori casa costerà qualcosa alla badante (mica l'amica la prende in casa gratis...).
Il datore potrebbe liberamente decidere di andarle incontro pagandole un extra (€200/mese), ma come superminimo o premio, non come indennità di alloggio.
Questo secondo le informazioni in mio possesso...