L'11 ottobre 2024 é stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 145, riportante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali."
Con l'art. 2 nello specifico si é disposto che:
Art. 2 Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025
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Per l'anno 2025, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che intendono presentare, nei giorni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023, e dal comma 6 del presente articolo, richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le modalita' di precompilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La precompilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025 previsto dal comma 6, dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicita' sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dal 1° dicembre 2024 alle date di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruita' del numero delle richieste presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'art. 24-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
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In via sperimentale, per l'anno 2025 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilita', come definite ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o a favore di persone grandi anziane, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. La richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, e' presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorche' non conviventi, residenti in Italia. Non e' consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. Le agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali allegano alle istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e al quarto periodo.
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La presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2, sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con esclusione del comma 5.01 del predetto articolo 22. Il nulla osta e' rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. I lavoratori stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attivita' lavorative previste dal citato comma 2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e' richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico.
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Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria, di cui all'articolo 24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonche' dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che garantiscono un numero di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d'affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attivita' dell'impresa. L'individuazione numerica e le modalita' di accreditamento degli operatori delle medesime organizzazioni datoriali sono definiti nell'ambito della circolare congiunta di cui al comma 1 del presente articolo.
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Le quote per lavoro stagionale stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 sono ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 7.
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Per l'anno 2025, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui al comma 5 decorrono:
a) per il settore agricolo, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;
b) per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025.
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I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo ivi indicato, decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.
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All'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023, al comma 1, lettera c), la cifra "93.550" e' sostituita dalla seguente: "110.000", al comma 4 la cifra "42.000" e' sostituita dalla seguente: "47.000" e al comma 5 la cifra "32.000" e sostituita dalla seguente: "37.000".