Nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell’11 ottobre 2024 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 145 dell’11 ottobre 2024, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori, di protezione internazionale e di procedimenti giurisdizionali.
L’articolo 2 prevede che i datori di lavoro o le organizzazioni dei datori di lavoro che vogliono presentare, nel click day delle ore 09.00 del 7 febbraio 2025, richiesta di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori stranieri devono procedere a precompilare i moduli di domanda sul portale informatico del Ministero dell’Interno tra il 1° novembre e il 30 novembre 2024.
Sempre l’articolo 2 prevede il rilascio, al di fuori dei 9.500 ingressi per addetti all'assitenza familiare, di un'ulteriore quota di 10.000 ingressi, che possono essere presentati per il tramite delle Agenzie per il lavoro (APL) regolarmente iscritte all’albo informatico e delle associazioni datoriali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico.
Presupposti per poter presentare la domanda:
1 - I datori di lavoro
Possono presentare le domanda di nulla osta per l'ingresso in Italia di 9.500 addetti all'assistenza personale o altri lavoratori domestici i datori di lavoro o intermediari che possono essere i consulenti del lavoro, gli avvocati, i commercialisti e gli altri esperti contabili di cui alla L. 12/79, le agenzie per il lavoro, le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto di lavoro domestico.
La richiesta di nullaosta può essere inoltrata anche da parte di persona singola, componente il nucleo familiare dell'assistito oppure dal rappresentante legale di convivenze familiarmente strutturate (esempio comunità religiose, militari, case famiglia, comunica di recupero e/o assistenza disabili).
E' prevista anche la possibilità di procedere alla domanda di assunzione di ulteriore personale domestico per ulteriori 10.000 posti per:
a) persone con disabilità, ex art. 2 del D.Lgs. n. 62/2024 ovvero persone che presentano una "duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale [della persona] che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri."
b) Persone grandi anziane, ex art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 29/2024, ovvero persone che hanno compiuto 80 anni.
La richiesta di assunzione può essere presentata per l'assistenza:
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del datore di lavoro;
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del coniuge del datore di lavoro;
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del parente o affine entro il 2° grado del datore;
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del parente entro il 3° grado del datore di lavoro se persona con disabilità e avente diritto a sostegno intensivo.
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Il D.L. n. 145/2024 non consente l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il 3° grado del datore di lavoro.
Le domande di nulla osta per assistere persone con disabilità e over 80 possono essere presentate esclusivamente per il tramite delle Agenzie per il Lavoro e le Associazioni firmatarie il CCNL lavoro domestico per i loro associati.
2 - Capacità reddituale del datore di lavoro
Secondo quanto indicato dalla nota n. 2066 del 21 marzo 2023 da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), "Per il settore del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità). La verifica dei requisiti reddituali, non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e che abbia presentato l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza."
3 - Tipologia di assunzione
L'istanza di assunzione può essere sia a tempo indeterminato che determinato, con orario a tempo pieno o a tempo parziale, e la retribuzione dovrà essere quella prevista dal CCNL Lavoro domestico e comunque non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (per l'anno 2024 pari a 534,41 euro).
Le tipologie di contratto ammesse sono le seguenti:
- livello CS convivente 54 ore
- livello CS non convivente minimo 20 ore
- livello B convivente 54 ore
- livello B convivente part time 30 ore
- livello B non convivente minimo 20 ore
4 - Preventiva richiesta presso il centro per l'impiego
La domanda di nulla osta può essere presentata dopo che il datore di lavoro ha presentato una domanda di verifica preventiva presso il centro per l'impiego competente. Tale domanda é necessaria per verificare se ci sono già altri collaboratori domestici con regolare permesso e disponibili per la stessa mansione richiesta dal datore; la domanda si intende effettuata se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di persone con la mansione indicata entro 8 giorni dalla richiesta del datore di lavoro. La verifica va effettuata con modulo specifico (allegato alla circolare del ministero), nella domanda di nulla osta va poi sottoscritta una autocertificazione con la quali il datore attesta di non aver avuto riscontro da parte del centro per l'impiego competente.
5 - Asseverazione dei presupposti contrattuali
La domanda di nulla osta va accompagnata da un'asseverazione dei presupposti contrattuali fatta da un professionista di cui alla L. 12 / 1979 (consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali). L'asseverazione tuttavia non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni di categoria firmatarie del protocollo d'intesa di cui all'art. 24-bis con il ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6 - Presentazione delle domande di nulla osta con Webcolf!
Webcolf, nello spirito di offrire un servizio sempre migliore ai propri utenti e nell'ambito della collaborazione esistente con Assindatcolf, organizzazione di categoria firmataria del contratto collettivo lavoratori domestici, si è resa disponibile a raccogliere la documentazione al fine di permettere la domanda di nulla osta ai propri utenti interessati.
La domanda non ha un costo da parte di Webcolf che si limita alla raccolta dei documenti di base e ad una prima verifica di congruità. Se la documentazione è in ordine questa viene girata ad Assindatcolf in modo utile da creare un successivo incontro, in presenza o in via telematica (via piattaforma Zoom), al fine di completare la sottoscrizione dei documenti in modo utile per permettere di procedere con la precompilazione tra il 1° novembre e il 30 novembre da parte di Assindacolf.
L'utente deve registrarsi in Webcolf, (la registrazione è gratuita e non comporta alcun obbligo, solo se poi intenderà elaborare i cedolini con il nostro programma una volta sottoscritto il contratto di assunzione gli verrà chiesto di pagare la quota annuale, iva compresa, di 60 euro), ed inserire i seguenti documenti dopo aver premuto il tasto "Flussi colf e badanti 2025" presente in home page.
I documenti da caricare ed indicare sono i seguenti.
Per il datore di lavoro:
- documento identità;
- codice fiscale;
- la conferma di essere titolare di SPID o CIE (carta identità elettronica attivata con le credenziali di accesso all’identità digitale);
- indirizzo PEC personale registrato sul portale INAD, https://domiciliodigitale.gov.it/dgit/home/public/#!/home, a cui si accede tramite SPID o CIE (carta identità elettronica attivata con le credenziali di accesso all’identità digitale);
- ultima dichiarazione dei redditi o CU con anche eventuali redditi esenti da imposizione. Per poter procedere con la pratica devono esservi almeno 20.000 euro di imponibile se il nucleo familiare del datore é composto solo dalla sua persona o almeno 27.000 euro nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Nel caso in cui l'imponibile sia inferiore ai limiti sopra indicati é necessaria la dichiarazione dei redditi di altri familiari conviventi oppure di parenti, anche non conviventi, entro il 2° grado. La dichiarazione dei redditi non é necessaria in caso l'assunzione sia presentata da persona invalida, in questo caso va però inserito il verbale di accertamento L. 104 quale dichiarazione da parte del Datore di Lavoro non autosufficiente.
- Indicazione dei collaboratori domestici già in forza presso il datore.
- Per gli over 80 anni allegare documento identità nel caso l'assistito sia persona diversa dal datore di lavoro.
- Informazioni relative al contratto di lavoro che si andrà a creare come ore settimanali, livello di inquadramento e regime di convivenza. A tal fine si specifica che per i non conviventi il minimo di ore deve essere di 20 settimanali, per le badanti conviventi (livello CS e DS) minimo 54 ore e per le colf conviventi part-time minimo 30 ore.
- In caso di collaboratore convivente con il datore é necessario anche il certificato di idoneità alloggiativa o comunque l'attestazione della richiesta fatta al Comune di residenza del datore.
- Marca da bollo virtuale di 16 euro.
Per il lavoratore:
- passaporto completo, comprensivo di tutte le pagine, anche quelle in bianco;
- codice fiscale se già in possesso;
- indirizzo di residenza estero ( é sufficiente specificare la città);
- indirizzo dell'ambasciata o consolato italiano nel paese di origine dove si ritirerà il visto di ingresso;
- in caso di collaboratore non convivente é necessario indicare l'indirizzo della sistemazione alloggiativa in Italia (con impegno alla certificazione di idoneità alloggiativa);
- mail e numero telefono.
Webcolf effettua una prima verifica di questi documenti e, se tutti presenti, gira la pratica ad Assindacolf per il suo perfezionamento.
Per poter procedere poi con la domanda, sarà necessario:
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associarsi ad Assindatcolf (requisito richiesto dallo stesso Decreto Legge). L'associazione ha un costo di 180 euro da aggiungere al costo per la pratica di nulla osta che é di 100 euro. Totale 280 euro.
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Sottoscrivere autodichiarazione che attesti che nel triennio antecedente la presentazione della domanda ha/non ha ricevuto nessun altro nulla osta al lavoro (in caso affermativo, se ha sottoscritto il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis).
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Sottoscrivere autodichiarazione in ordine alla circostanza di non essere a conoscenza di indagini e alla inesistenza di condanne a suo carico, anche non definitive, comprese quelle adottate a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati contro la sicurezza e dignità dei lavoratori, ivi compresi i reati di cui agli artt. 437, 589 comma 2, 590 comma 3, 601, 602, 603-bis c.p. nonché per i reati indicati e introdotti dal TUI.
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Sottoscrivere autodichiarazione di insussistenza negli ultimi 2 anni di violazioni punite con la sanzione amministrativa di cui all’art. 3 del DL n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) concernenti l’impiego di manodopera clandestina.
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Sottoscrivere autodichiarazione delle esigenze familiari sottostanti la richiesta del/dei nulla osta richiesti.
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Sottoscrivere autodichiarazione di non aver presentato medesima o ulteriore richiesta autonomamente o per il tramite di altra organizzazione datoriale o soggetto intermediario.
In più per coloro che presentano domanda per gli over 80 o portatori handicap:
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sottoscrivere autodichiarazione che la richiesta è presentata per l'assistenza alla sua persona o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorche' non conviventi, residenti in Italia;
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sottoscrivere autodichiarazione di non essere coniuge né parente o affine entro il terzo grado del lavoratore.
Compilate le autodichiarazione richieste, Assindatcolf procederà con il precaricamento della domanda, che deve avvenire obbligatoriamente entro il 30 novembre.
Dopo il 30 novembre seguono le seguenti fasi.
Controlli e verifiche
A partire dal 1° dicembre le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti in fase di precompilazione.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l'Agenzia delle Entrate e l'AGEA (per il settore agricolo) esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate, ammettendo le domande in ordine alla fase del click day.
Termini e presentazione della domanda
Le date del click day è fissata per il giorno 7 Febbraio 2025 dalle ore 9.00 e il flusso verrà inoltrato direttamente da Assindatcolf.
Rilascio del nulla osta ed esercizio dell'attività lavorativa
Il nulla osta è rilasciato previa verifica da parte dell'INL sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'art. 24 bis del D.Lgs. n. 286/1998.
Ai lavoratori stranieri è richiesto, nei primi 12 mesi di effettiva occupazione legale in Italia, di esercitare solamente le attività di assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o di persone grandi anziane previste dal D.L n. 145/2024.
Le variazioni di datore di lavoro nel corso dei primi 12 mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro.
Una volta scaduti i 12 mesi, in caso di offerta di un altro contratto di lavoro subordinato (a tempo determianto o indetermianto) deve essere richiesto allo Sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote.