Il contratto collettivo prevede "Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile."
e poi nelle note specifica
"5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva dell'indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti."
dunque nel caso di collaboratore convivente, le ferie non godute vengono liquidate con la paga globale di fatto che comprende la maggiorazione dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio * 26 : ore lavorative mensili.