1) Non solo la lavoratrice non è tenuta al preavviso ma lo stesso va pagato come non goduto in quanto le dimissioni durante il primo anno di età vanno considerate alla stregua del licenziamento.
2) Le dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice durante il primo anno di vita del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, deve essere convalidata dal Servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio (art. 55, T.U.; INPS circ. n. 8/2003).
Tale disposizione, attuativa del dettato costituzionale, fondandosi su una presunzione di non spontaneità delle dimissioni (atto per definizione volontario), ha lo scopo di assicurare, proprio mediante l'istituto della convalida, che queste siano frutto di una libera scelta della lavoratrice stessa (ML lett. circ. n. 7001/2007).
Bisognerà quindi inviare apposita comunicazione alla direzione provinciale del lavoro perchè le dimissioni siano pienamente valide.