Quando il contratto riporta "A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla Tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura."
significa che la paga è ridotta ed è definita dalla tabella B mentre la parte in natura (il vitto e alloggio) devono essere corrisposti per intero ed anche l'importo sostitutivo, eventualmente, deve essere dato per intero, senza riproporzionare la cifra.