L'art. 7, comma 6, legge 638/1983, se in vigore, richiede un minimo di 24 ore ai fini del calcolo della settimana contributiva. Il lavoratore che non raggiunge 24 ore, occorreranno più settimane ai fini della maturazione della pensione (e indennità di maternità).
Inoltre per )la richiesta e) il rinnovo del permesso di soggiorno occorre che il contratto di soggiorno indichi almeno 20 ore settimanale ed una paga mensile non inferiore all'importo dell'assegno sociale.