Buon pomeriggio,
ieri, a seguito di una discussione, la mia colf è andata via senza rispettare il suo orario di lavoro ed oggi non si è presentata; ho provato a chiamarla e a mandarle dei messaggi, ma non ho ricevuto alcuna risposta.
Se non dovesse più presentarsi, sarò costretta a contestarle l'assenza e a chiudere il rapporto di lavoro.
Volevo tuttavia capire se potrò considerare quest'assenza ingiustificata come dimissioni tacite, e quindi inserire nella comunicazione che dovrò fare all'Inps la motivazione "dimissioni", o se dovrò seguire la nuova procedura posta in essere dalla legge n. 203/2024 e quindi comunicare l'assenza all'Ispettorato del Lavoro.
Grazie a chiunque potrà aiutarmi
l'articolo che prevede le dimissioni su modulo telematico è previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 151/2015. I commi da 1-4 (le dimissioni telematiche) non si applicano per il lavoro domestico su espressa previsione del comma 7.
La legge 203 / 2024 ha introdotto la previsione che se il lavoratore non si presenta per oltre 15 giorni si considera dimissionario per fatti concludenti inserendo dopo il comma 7 il comma 7 bis. Non essendovi precise esclusioni quindi, la norma si applica anche al lavoro domestico.
Dovrà quindi attendere i 15 giorni per la comunicazione all'ispettorato del lavoro oppure potrà licenziare per giusta causa la collaboratrice domestica che non si presenta più al lavoro. Peraltro non è necessaria la procedura di contestazione, giustificazioni, provvedimento ma serve esclusivamente una lettera di comunicazione di risoluzione del rapporto. In questo caso la collaboratrice domestica percepirà la disoccupazione, anche se con decorrenza da 1 mese ed 8 giorni dal termine del rapporto. Al datore di lavoro domestico non viene chiesto però di pagare un ticket di licenziamento a cui invece è tenuto il datore di lavoro delle imprese private.
Spero di essere stato d'aiuto.
Last Edit:3 Mesi 3 Settimane fada FrancescoPierobon
Buonasera dott. Pietrobon vorrei chiederle una specifica.
Il fatto che il comma 7 specifichi che quanto indicato nei commi 1-4 non si applica al lavoro domestico non ha nulla a che vedere con l'articolo 7 bis?
Perché se ciò fosse vero, si risolverebbe il problema di tutti quei lavoratori che, nonostante sia loro intenzione cessare il rapporto, fanno in modo di essere licenziati (anche per giusta causa) per ottenere la Naspi.
Inoltre in merito al licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata mi sembra di capire che non è più necessaria una comunicazione di contestazione seguita da una comunicazione di licenziamento dopo un mancato riscontro di 5 giorni. È uscita una norma o una sentenza a riguardo?
le confermo che l'esclusione ad opera del comma 7 per il lavoro domestico dei commi 1-4 non comporta, a mio avviso, l'esclusione del comma 7 bis.
Quindi la collaboratrice domestica che non si presenta per oltre 15 giorni viene considerata dimissionaria di fatto con l'applicazione della procedura prevista di comunicazione all'ispettorato del lavoro.
La procedura di contestazione e poi il provvedimento disciplinare secondo l'art. 7 della L. 300 / 1970 non si applica ai lavoratori domestici (secondo orientamento giurisprudenziale consolidato) pertanto la lettera di licenziamento per giusta causa può essere inviata anche senza contestare la mancanza.