Buongiorno,
il contratto collettivo, all'art. 18, "Sospensioni di lavoro extraferiali" prevede "Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni."
Quindi alla sua domanda la risposta corretta è che la badante ha diritto al pagamento della retribuzione.
Nella prassi in questi casi viene spesso concordata una giornata di ferie o una giornata di permesso non retribuito ma la soluzione non è contrattualmente perfetta.
Rimango a sua disposizione.
Cordiali saluti.