Buongiorno,
la sua domanda credo vada interpretata nel modo seguente: i suoi datori di lavoro spesso fanno delle vacanze, periodi durante i quali lei non svolge le normali prestazioni lavortive. Le ore non fatte quindi vengono richieste in altri momenti, in aggiunta rispetto alle 25 ore ordinariamente previste.
Se quindi ho riassunto in modo corretto, le confermo che non esiste un obbligo di recupero trattandosi di una flessibilità imposta in modo unilaterale.
Riporto peraltro la previsione dell'art. 18 del contratto collettivo lavoratori domestici, dove al primo comma prevede che "Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni."
Ancora, nei part-time la collocazione temporale della prestazione non può essere variata unilateralmente da una delle due parti, in quanto vi è il diritto del prestatore di lavoro di potersi organizzare per avere altri incarichi o lavori utili ad una retribuzione pari a quella del tempo pieno, necessaria ad una vita dignitosa, così come previsto dall'art. 36 costituzione.
Suggerirei di parlarne con i suoi datori di lavoro per trovare un compromesso di maggiore equilibrio.
Cordiali saluti.