Le colf non conviventi, a norma del ccnl, non hanno diritto al pranzo e non vi è alcun obbligo di alcuna indennità sostitutiva se il datore di lavoro non lo corrisponde in natura.
Se, comunque, decidesse di accordare il vitto, sarebbe trattato come una qualsiasi retribuzione in natura e per il caso specifico ad una sorte di mensa che, nel caso specifico, non costituirebbe in ogni caso reddito imponibile.