Buonasera,
il calcolo viene determinato dal CCNL secondo l'interpretazione che segue:
- l'articolo 27, comma 4, prevede, ad esempio, che per i rapporti iniziati da meno di 6 mesi, la conservazione del posto per 10 giorni di calendario;
- le note a verbale prevedono che "Quando nel contratto viene usata l’espressione “giorni di calendario” si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
- il trattamento economico, previsto dal comma 7, fa riferimento al comma 4, ovvero: "Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell’anno per le anzianità di cui ai punti a), b), c) dello stesso comma 4, nella seguente misura: fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto".
Dunque la malattia va corrisposta con un trattamento economico in 30esimi, indipendentemente si tratti di un rapporto part-time o meno, non essendovi nessun riferimento all'orario, inoltre il riferimento ai 30esimi sottointende che va retribuita anche la domenica che non è lavorata dal quale si desume che in un rapporto a part-time vanno pagati anche i giorni non lavorativi.
Naturalmente un part-time avrà un importo giornaliero molto basso essendovi un compenso medio calcolato in base alle ore settimanali (che quindi saranno inferiori) moltiplicato per la paga oraria.
Spero di essere stato d'aiuto.